ROMA – Anche il furto commesso nell’androne di un condominio rientra a pieno titolo nel reato di furto in abitazione e non può beneficiare di una riduzione di pena per lieve entità.
La vicenda trae origine da un procedimento penale relativo a un furto avvenuto nelle parti comuni di un edificio condominiale. Un giudice aveva messo in discussione l’interpretazione consolidata della Corte di cassazione, secondo cui tali spazi costituiscono luoghi di privata dimora, sostenendo che si tratta di ambienti frequentati da più persone e, quindi, privi di una reale incidenza sulla sfera privata del singolo.
La Consulta ha respinto questa impostazione, ribadendo che la maggiore severità della pena prevista dall’articolo 624-bis del codice penale non tutela solo il patrimonio, ma soprattutto la sicurezza personale e l’inviolabilità del domicilio. Secondo i giudici costituzionali, chi si introduce in un’abitazione o nelle sue pertinenze immediate, come androni e scale condominiali, accetta il rischio di un contatto diretto con il residente, con possibili conseguenze per la sua incolumità.
Proprio per questo, le parti comuni del condominio sono considerate funzionalmente collegate alle abitazioni: spazi destinati al loro servizio e alla loro protezione, ai quali gli estranei non possono accedere liberamente senza il consenso dei condòmini. Da qui la piena legittimità dell’estensione del trattamento penale più severo anche ai furti commessi in tali luoghi.
Respinta anche la richiesta, avanzata in via subordinata, di dichiarare incostituzionale la mancata previsione di un’ipotesi attenuata per il fatto di lieve entità. La Corte ha chiarito che la violazione del domicilio non ammette gradazioni di intensità: o il domicilio è violato, o non lo è. Un principio già affermato nella sentenza n. 117 del 2021, richiamata espressamente nella decisione.