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La Direzione Generale per il Personale Militare ha aggiornato il regime transitorio applicabile ai Volontari in Ferma Prefissata. Con la Variante 1 alla circolare sullo stato giuridico dei VFP1 e VFP4, identificata con il protocollo M_D AB05933 REG2026 0447934 del 2 ottobre 2026, vengono recepite le modifiche normative intervenute dopo l’entrata in vigore della riforma delle ferme prefissate e vengono precisati diversi aspetti relativi ad avanzamento, licenze, permanenza in servizio, proscioglimento e prolungamento della ferma per le procedure concorsuali.

La circolare originaria dell’11 aprile 2023 aveva disciplinato il regime transitorio necessario per accompagnare il passaggio dal precedente sistema VFP1/VFP4 alle nuove figure del VFI e VFT. La nuova variante interviene a distanza di circa quattro anni per adeguare le disposizioni alle modifiche normative intervenute nel frattempo e per rendere più chiari alcuni istituti, anche alla luce della disciplina prevista per VFI e VFT.

Avanzamento: quando il giudizio può essere sospeso

Una delle novità riguarda la procedura di valutazione ai fini dell’avanzamento. La Variante 1 stabilisce che il giudizio di idoneità all’avanzamento deve essere sospeso, e non deve quindi essere compilata la sintetica relazione valutativa, in presenza di determinate situazioni:

  • l’assenza per infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio o ancora in corso di riconoscimento;

  • una condanna in primo grado per un delitto non colposo;

  • una sentenza di applicazione della pena su richiesta o un decreto penale di condanna esecutivo, anche quando la pena sia stata condizionalmente sospesa;

  • la sospensione precauzionale dal servizio.

Quando vengono meno le cause che avevano determinato la sospensione, il militare può essere nuovamente valutato per il conseguimento del grado superiore, salvo che la situazione determini il proscioglimento dalla ferma. La valutazione avverrà sulla base dell’ultimo documento caratteristico compilato.

Permessi e licenze: richiamo alla disciplina VFI/VFT

La Variante interviene anche sulla disciplina dei permessi e delle licenze. Per i VFP1 e VFP4 viene richiamata la disciplina contenuta nell’articolo 5, commi 13, 14 e 15, della legge 5 agosto 2022, n. 119, nonché, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dalla Direttiva sullo stato giuridico dei VFI e VFT. Restano inoltre le disposizioni relative al recupero delle festività e alla disciplina della licenza ordinaria per i VFP4 in rafferma.

VFP4, possibilità di permanere in servizio oltre la ferma quadriennale

Particolarmente importante è la nuova disciplina della permanenza in servizio dei VFP4 che, trovandosi in determinate condizioni ostative, non possono essere ammessi immediatamente al transito in servizio permanente. La possibilità di presentare domanda di trattenimento riguarda i VFP4 che si trovino, ad esempio:

  • temporaneamente non idonei al servizio militare;

  • imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;

  • sottoposti a procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato;

  • sospesi dal servizio.

In questi casi il militare può chiedere di permanere nella ferma prefissata fino alla conclusione della situazione che impedisce il transito. Per il VFP4 temporaneamente non idoneo, la permanenza può arrivare fino alla scadenza del periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza, salvo quanto previsto dal Codice dell’ordinamento militare. Per chi è coinvolto in un procedimento penale o disciplinare, invece, la permanenza può proseguire fino alla definizione del procedimento. La domanda deve essere trasmessa tempestivamente dall’ente di appartenenza alla Direzione Generale, in modo da garantire, quando possibile, la continuità del servizio.

La Variante chiarisce inoltre che il VFP4 che non viene ammesso al servizio permanente, rinuncia prima dell’immissione in ruolo oppure non presenta la domanda di trattenimento, cessa dalla ferma e viene collocato in congedo illimitato dal giorno successivo alla scadenza della ferma quadriennale. L’eventuale periodo trascorso successivamente in servizio viene considerato servizio di fatto prestato nella ferma quadriennale.

Proscioglimento per scarso rendimento: servono almeno nove mesi di giudizi negativi

Un altro punto particolarmente rilevante riguarda il proscioglimento dalla ferma per scarso rendimento. La Variante conferma che il proscioglimento può essere proposto quando il volontario abbia riportato la qualifica di “insufficiente” oppure giudizi negativi nella documentazione caratteristica per un periodo complessivo di almeno nove mesi. La circolare pone però particolare attenzione alla coerenza della documentazione caratteristica. Le valutazioni negative devono infatti trovare corrispondenza nelle diverse voci della documentazione, nel giudizio complessivo e nella qualifica finale. Non sono quindi accolte proposte di proscioglimento basate su una qualifica di insufficiente o inferiore alla media che non trovi adeguato riscontro nell’intera documentazione caratteristica.

Nel calcolo dei nove mesi possono essere considerati anche i periodi nei quali siano stati redatti soltanto rapporti informativi, purché da questi emerga chiaramente un giudizio negativo sul militare. Non possono invece essere conteggiati i periodi nei quali sia stata redatta esclusivamente una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica. I periodi negativi possono inoltre essere sommati anche se non consecutivi, purché nell’intervallo non sia stata redatta altra documentazione caratteristica.

Il Comandante può valutare il recupero del militare

La sola presenza di un rendimento insufficiente o di giudizi negativi non determina automaticamente il proscioglimento. La circolare prevede infatti che il Comandante di corpo valuti discrezionalmente se il volontario possa essere utilmente recuperato. Per i VFP4 sono previsti inoltre ulteriori presupposti: oltre al periodo minimo di rendimento insufficiente o di giudizi negativi, deve ricorrere anche la condizione di essere stati giudicati non idonei all’avanzamento per due volte consecutive oppure di non aver superato i corsi di formazione previsti. La proposta di proscioglimento deve essere accompagnata dalla documentazione della Commissione dalla quale risultino le eventuali inidoneità all’avanzamento o il mancato superamento dei corsi. Il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo illimitato decorrono dalla notifica all’interessato del provvedimento adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare.

Prolungamento della ferma per arrivare al concorso VSP

La Variante introduce anche precisazioni importanti per i VFP4 impegnati nelle procedure per il transito nei ruoli dei Volontari in Servizio Permanente (VSP). Il prolungamento della ferma può essere disposto, previa verifica della disponibilità organica da parte dello Stato Maggiore della rispettiva Forza Armata, per consentire il completamento della procedura concorsuale prevista dall’articolo 2204 del Codice dell’ordinamento militare. Il VFP4 non deve presentare una specifica domanda di prolungamento. È sufficiente sottoscrivere la dichiarazione di accettazione del provvedimento disposto dalla Direzione Generale. Durante il periodo di prolungamento il militare mantiene il proprio status e la ferma può estendersi fino al transito nel nuovo status di VSP, secondo le decorrenze stabilite dal decreto di approvazione della graduatoria di merito. Il VFP4 può comunque revocare il proprio assenso al prolungamento, ma non oltre la data di naturale scadenza della ferma.

Se il militare risulta vincitore e viene immesso nel ruolo VSP, il prolungamento permette di acquisire il nuovo status senza soluzione di continuità. Diversamente, in caso di mancato superamento di una prova selettiva, mancato inserimento nella graduatoria definitiva degli idonei vincitori, rinuncia al concorso VSP o altre condizioni previste, il militare viene collocato in congedo illimitato dal giorno successivo alla scadenza della ferma quadriennale. In questa eventualità, l’eventuale servizio effettivo svolto nel periodo successivo alla decorrenza del collocamento in congedo sarà considerato a tutti gli effetti servizio di fatto prestato nella ferma quadriennale.

Una disciplina transitoria destinata ad accompagnare il personale VFP ancora interessato dal regime transitorio

La Variante 1 si inserisce quindi nella fase di transizione determinata dalla riforma delle ferme prefissate e mira a disciplinare gli aspetti ancora applicabili al personale VFP1 e VFP4. Per il personale interessato, le modifiche assumono particolare rilievo soprattutto in materia di avanzamento, procedimenti disciplinari e penali, permanenza in servizio, proscioglimento e transito nei ruoli del servizio permanente. La Direzione Generale per il Personale Militare ha disposto la diffusione capillare della circolare agli Stati Maggiori e al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, affinché venga portata a conoscenza dei Comandi e degli Enti dipendenti. Il testo coordinato con la Variante 1 è inoltre previsto nell’area di Amministrazione Trasparente e sul sito internet del Ministero della Difesa.

01_01_variante1_regime_transitorio

02_02_testo_coordinato_regime_transitorio_vfp_con_variante1

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