Il SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia), tramite il Segretario Nazionale Fabio Lauri, ha formalmente richiesto al Dipartimento di pubblica sicurezza un riesame urgente dell’indirizzo amministrativo stabilito nel dicembre 2021 in merito alle conseguenze della sospensione dal servizio per il personale non in regola con l’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 (art. 4-ter del d.l. n. 44/2021).
L’intervento sindacale non rimette in discussione la legittimità dell’obbligo vaccinale in sé, né pretende la corresponsione della retribuzione per i periodi in cui la prestazione lavorativa non è stata resa. Il focus della richiesta riguarda esclusivamente gli effetti “ulteriori” disposti in via amministrativa — e non espressamente previsti dalla legge primaria — che continuano a penalizzare i poliziotti dal punto di vista della carriera e della previdenza.
Il nodo normativo e le circolari del 2021
All’epoca dell’emergenza, le circolari diramate dal Capo della Polizia e dalla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale stabilirono che i giorni di sospensione non fossero utili ai fini:
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Della posizione previdenziale e dell’anzianità di servizio;
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Della maturazione di classi o scatti economici e dell’avanzamento di carriera;
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Della maturazione del congedo ordinario (ferie).
Tuttavia, il SIULP sottolinea come la norma primaria di riferimento (l’art. 4-ter del d.l. 44/2021) prevedesse unicamente la sospensione dal lavoro e la mancata corresponsione della retribuzione o di altri emolumenti, senza contemplare alcuna perdita di anzianità, di qualifica, di scatti o l’inutilizzabilità del periodo ai fini pensionistici.
La spinta della giurisprudenza: TAR e Consiglio di Giustizia Amministrativa
Negli ultimi anni, e in particolare tra il 2023 e il 2026, si è consolidato un importante orientamento giurisprudenziale (rappresentato da diverse pronunce dei TAR regionali e confermato nel 2026 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e da specifiche sentenze come quella del TAR Veneto n. 294/2026). I giudici amministrativi hanno ribadito che:
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Trattandosi di una disposizione speciale ed eccezionale di stretta interpretazione, non è consentito introdurre in via amministrativa (o tramite decreti attuativi) conseguenze sfavorevoli non tassativamente previste dalla legge primaria.
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La detrazione dell’anzianità di servizio o di grado operata nei confronti del personale della Polizia di Stato risulta illegittima.
La richiesta del SIULP
Alla luce del quadro normativo e delle recenti sentenze — che hanno fatto emergere una discrasia evidente tra la legge e le disposizioni applicative interne — il sindacato chiede all’Amministrazione di:
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Superare l’indirizzo del 2021 sulla detrazione dell’anzianità di servizio, di qualifica/grado e sulle ripercussioni negative nel ruolo.
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Procedere alla ricostruzione della carriera del personale interessato, rideterminando le posizioni in ruolo, le decorrenze giuridiche, le progressioni di carriera e i profili previdenziali penalizzati dalla sospensione.
Secondo il SIULP, un intervento in tal senso eviterebbe anche un’ondata di contenziosi individuali, tutelando al contempo i princìpi di economicità e buona amministrazione.
Puoi consultare direttamente il testo originale del documento a questo link: Nota ufficiale SIULP – 29 settembre 2026 (PDF)