SINAFI: Disegno di Legge A.S. 2240. Normativa pensionistica per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

E’ stato reso disponibile il testo del disegno di legge A.S. 2240 presentato dal Senatore Massimo Candura (primo firmatario) avente per oggetto “Delega al Governo per la disciplina della normativa pensionistica del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico”.

Nella relazione illustrativa al disegno di legge, costituito da tre articoli, i proponenti hanno evidenziato come:

  • il nostro ordinamento riconosce la specificità del ruolo e dello stato giuridico del personale del comparto, in relazione alla peculiarità dei compiti, alle limitazioni personali che ne derivano e ai requisiti di efficienza operativa richiesti;
  • tale personale risulta però svantaggiato sul versante previdenziale, in conseguenza dell’introduzione del metodo di calcolo contributivo, previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta « Riforma Dini »), senza che sia stato istituito un parallelo sistema di previdenza complementare;
  • sia urgente e non rinviabile un intervento legislativo che intervenga sulla disciplina del trattamento previdenziale del personale relativo al comparto sicurezza, difesa e pubblico soccorso.

Il testo della relazione introduttiva e dello stesso disegno di legge riprende i contenuti sia del Disegno di Legge A.S. 2180 presentato dalla Senatrice Roberta Pinotti (PD – prima firmataria) avente per oggetto “Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico” (Clicca qui), che della Proposta di Legge A.C. 3277 presentata dall’Onorevole Teresa Manzo (M5S – primo firmatario) avente per oggetto “Disposizioni in materia di trattamento pensionistico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” (Clicca qui).

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le rappresentanze del personale interessate, uno o più decreti legislativi volti a definire la disciplina della normativa pensionistica per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Art. 2.

1. Il Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, si attiene ai seguenti princípi e criteri direttivi:

a) prevedere un’adesione alle forme pensionistiche complementari esclusivamente su base volontaria;

b) definire la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;

c) definire la modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci contributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare alla previdenza complementare;

d) definire la disciplina di fine rapporto, al fine di trasformare, previa opzione, il trattamento di fine servizio (TFS) in trattamento di fine rapporto (TFR).

2. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 1 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere, che individui le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell’intervento normativo proposto.

Art. 3.

1. Nelle more dell’approvazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione utilizzando il coefficiente di trasformazione previsto per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici civili, di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto stabilito dalla tabella A dell’allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dalla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Condivisione
Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Lascia un commento