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A più di un secolo dalla Prima guerra mondiale, il nome del maresciallo d’Italia Luigi Cadorna continua a dividere. Questa volta però si è finiti nelle aule dei tribunali a causa dei dibattiti accesi sui social network. È quanto emerge da una lunga vicenda giudiziaria, arrivata fino in Cassazione e resa nota lo scorso 10 marzo 2026 ( ma non ancora conclusa) che ha visto contrapposti il nipote diretto del generale e un uomo che, negli anni, aveva pubblicato su Facebook numerosi messaggi fortemente critici nei confronti del comandante dell’esercito italiano durante il conflitto.

La disputa nasce da una serie di post comparsi tra il 2015 e il 2021 sul profilo del presunto diffamatore. Nei messaggi – spesso scritti con toni molto duri e linguaggio popolare – venivano attribuite al maresciallo responsabilità gravissime per la morte di migliaia di soldati italiani durante la guerra. Le parole utilizzate, secondo il nipote del militare, non si limitavano alla critica storica ma sconfinavano nell’insulto personale, arrivando a usare epiteti offensivi e accostamenti a figure criminali o animali.

Proprio per questo il discendente del generale decise di rivolgersi alla giustizia civile chiedendo un risarcimento di 10 mila euro per i danni non patrimoniali subiti. A suo avviso, quelle frasi non colpivano soltanto la memoria del nonno – una delle figure più controverse della storia militare italiana – ma finivano inevitabilmente per riflettersi anche sull’onore e sulla reputazione dei suoi familiariEntra nel canale WhatsApp di NSM

Dal canto suo, il presunto diffamatore ha sempre respinto le accuse. Davanti ai giudici ha sostenuto che i suoi interventi rientravano pienamente nel diritto di critica storica e politica garantito dalla Costituzione. Le sue parole, ha spiegato, volevano essere una condanna dell’operato militare del comandante durante la guerra, non un attacco alla sfera privata della famiglia. Ha anche ricordato che la sua posizione nasceva da una vicenda personale: un suo parente era morto al fronte giovanissimo. Inoltre ha rivendicato il ruolo di attivista politico e il diritto di esprimere giudizi severi su figure storiche.

La vicenda è passata attraverso più gradi di giudizio. In primo grado il Tribunale ha dato ragione al nipote del maresciallo: il presunto diffamatore è stato condannato a risarcire 10 mila euro e a cancellare i post ritenuti offensivi dalla propria pagina Facebook, con una penale giornaliera in caso di ritardo nell’esecuzione. Anche in appello la decisione è stata confermata.

Secondo i giudici, criticare duramente l’operato di un personaggio storico è legittimo, ma non lo è quando la critica si trasforma in insulto personale. Il diritto di esprimere un giudizio storico, hanno spiegato, non giustifica l’uso sistematico di espressioni ingiuriose o dileggianti che colpiscono la persona e non le sue scelte.

Giova richiamare i principi più volte affermati da questa Corte in tema di diritto di critica – hanno sottolineato i giudici -, secondo cui i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all’art. 51 c.p., con riferimento all’art. 21 Cost., sono:

a) l’interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;

b) la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro;

c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;

d) l’esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione (così, Cass. 31/01/2018, n. 2357, in linea con una costante giurisprudenza; v. sul punto Cass.20/06/ 2013, n. 15443).

Si è anche affermato, più di recente, che il diritto di critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all’onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l’illiceità dell’offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica (Cass. Sez. 3, 3 dicembre 2021, n. 38215).

I giudici supremi hanno ribadito un principio già affermato in passato: offendere la memoria di una persona defunta può riflettersi inevitabilmente sulla reputazione dei suoi familiari più stretti. Anche per questo motivo hanno respinto i motivi con cui il ricorrente sosteneva di aver esercitato legittimamente il diritto di critica.

Tuttavia la Cassazione ha accolto un punto centrale del ricorso: quello relativo alla prova del danno. La Corte ha ricordato che il danno non patrimoniale non può essere considerato automatico, ma deve essere motivato e dimostrato. Nel caso esaminato, secondo i giudici, la Corte d’appello non avrebbe spiegato in modo sufficiente quali conseguenze concrete le offese avessero prodotto sull’onore o sulla reputazione del nipote del maresciallo.

Per questo la sentenza è stata parzialmente annullata e la causa rinviata a un’altra sezione della Corte d’appello, che dovrà riesaminare proprio il tema del danno e della sua quantificazione.

Resta il fatto che, a distanza di decenni dalla fine della Grande Guerra, il nome del maresciallo continua a generare polemiche e divisioni. Non solo tra storici e studiosi, ma anche tra cittadini comuni, familiari dei protagonisti e opinione pubblica. 

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