Una decisione importante per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia riguarda il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in un procedimento penale concluso con l’assoluzione. Il Consiglio di Stato ha chiarito che, in determinate condizioni, il giudice amministrativo può stabilire direttamente quanto deve essere rimborsato al dipendente, senza limitarsi ad annullare il provvedimento dell’Amministrazione.
Il principio è stato affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza dell’8 luglio 2026, n. 3, illustrata nella News n. 91 del 29 settembre 2026 della Giustizia amministrativa.
Il caso: un militare assolto e un rimborso molto più basso di quello richiesto
La vicenda nasce dalla richiesta di rimborso presentata da un militare assolto in un procedimento penale. Per le spese sostenute per la propria difesa, l’interessato aveva chiesto circa 42.000 euro. L’Avvocatura dello Stato aveva però riconosciuto congruo un importo di 5.910 euro, oltre agli accessori previsti. Il rimborso era quindi molto inferiore alla somma richiesta.
Dopo la morte del militare, la controversia è stata portata avanti dalla sua erede, che ha contestato la quantificazione delle spese legali. Il TAR Puglia, con sentenza del 14 ottobre 2024, aveva rilevato un difetto di motivazione nel parere dell’Avvocatura e rideterminato direttamente il rimborso in 10.000 euro, comprensivi delle voci considerate dal giudice.
Il Ministero della Difesa ha impugnato la decisione, sostenendo che il giudice non potesse sostituirsi all’Avvocatura dello Stato nella valutazione delle spese. La questione è arrivata così all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
La decisione: il giudice può stabilire direttamente quanto spetta
L’Adunanza plenaria ha chiarito che, quando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato è privo di un’adeguata motivazione, il giudice amministrativo non deve necessariamente limitarsi ad annullare il provvedimento e rinviare la questione all’Amministrazione. Se l’interessato lo chiede e nel processo è disponibile tutta la documentazione necessaria, il giudice può determinare direttamente l’importo delle spese legali spettanti, applicando le regole previste dalla normativa vigente.
In altre parole, il militare , il poliziotto o il dipendente pubblico interessato non deve necessariamente affrontare un ulteriore passaggio amministrativo per ottenere una nuova valutazione della somma dovuta. Il giudice può arrivare a una decisione concreta sull’importo, purché ricorrano le condizioni stabilite dalla sentenza.
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello del Ministero della Difesa, confermando la decisione del TAR.
Cosa cambia per militari e forze dell’ordine
La pronuncia è importante perché chiarisce gli strumenti di tutela a disposizione del personale che chiede il rimborso delle spese legali sostenute in procedimenti collegati al servizio. Quando l’Amministrazione riconosce il diritto al rimborso, ma la somma viene ridotta sulla base di una valutazione contestata, non è sufficiente limitarsi a prendere atto dell’importo liquidato. È possibile contestare il provvedimento e chiedere che venga verificata la correttezza della quantificazione.
La sentenza rafforza, in particolare, la possibilità di ottenere una tutela effettiva: in presenza dei presupposti richiesti, il giudice può accertare direttamente la somma spettante, anziché limitarsi a imporre all’Amministrazione di ripetere il procedimento.
Questo non significa, tuttavia, che ogni richiesta di rimborso debba essere accolta integralmente o che il giudice possa sempre sostituirsi all’Amministrazione. Occorrono una domanda specifica, gli elementi documentali necessari e le condizioni giuridiche che consentono di determinare l’importo senza ulteriori valutazioni amministrative.
Attenzione ai termini per contestare il rimborso
Un aspetto particolarmente importante riguarda i tempi per agire. La pronuncia conferma che, per il personale soggetto al regime di diritto pubblico, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo e che il parere di congruità e/o il provvedimento di liquidazione devono essere contestati, di regola, entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto, secondo le condizioni previste dalla legge.
Per questo motivo, chi ritiene insufficiente il rimborso riconosciuto non dovrebbe attendere passivamente una nuova decisione dell’Amministrazione senza aver prima verificato i termini applicabili al proprio caso.
Va inoltre ricordato che la sentenza riguarda il rimborso previsto dall’articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997, relativo ai dipendenti statali e ai procedimenti connessi al servizio o all’assolvimento di obblighi istituzionali conclusi con un provvedimento che escluda la loro responsabilità. Non va quindi automaticamente estesa a qualsiasi procedimento disciplinare o a ogni situazione in cui un appartenente alle Forze armate o alle Forze di polizia sostenga spese legali.
La tutela legale resta legata alle condizioni previste dalla legge
La decisione dell’Adunanza plenaria non introduce un rimborso automatico né elimina la necessità di verificare i presupposti previsti dalla normativa. Chiarisce, però, che la valutazione dell’Avvocatura dello Stato non è sottratta al controllo del giudice e che, quando la documentazione lo consente, la tutela può arrivare fino alla determinazione concreta della somma spettante.
Per il personale militare e delle Forze di polizia, il messaggio è quindi chiaro: se il rimborso delle spese legali viene quantificato in misura ritenuta ingiustificatamente bassa, è possibile contestare la decisione e chiedere una tutela giudiziaria che punti non soltanto all’annullamento dell’atto, ma anche al riconoscimento dell’importo effettivamente dovuto.
Fonte: Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 8 luglio 2026, n. 3; Giustizia amministrativa, News n. 91 del 29 settembre 2026.