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L’INPS amplia la tutela per le lavoratrici e i lavoratori vittime di violenza, riconoscendo che, in determinate circostanze, le dimissioni presentate per proteggere la propria incolumità possono essere considerate dimissioni per giusta causa, consentendo così l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI.

La novità arriva con una nuova circolare dell’Istituto, che recepisce l’orientamento del Ministero del Lavoro e della giurisprudenza più recente, introducendo un’importante apertura a favore delle vittime di atti persecutori e violenza di genere.

Dimissioni per giusta causa e NASpI: cosa prevede la legge

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015 stabilisce che la NASpI spetta nei casi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, includendo tra queste anche le dimissioni rassegnate per giusta causa.

La giusta causa trova il proprio fondamento nell’articolo 2119 del Codice civile, secondo cui il lavoratore può recedere immediatamente dal contratto quando si verifica una situazione che rende impossibile anche la prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro.

Negli anni, la giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che la responsabilità sia esclusivamente del datore di lavoro: anche il comportamento di soggetti terzi può rendere impossibile continuare a lavorare, trasformando di fatto le dimissioni in una perdita involontaria dell’occupazione.

La novità: tutela per chi lascia il lavoro per salvaguardare la propria vita

L’INPS spiega di aver esaminato diversi casi di lavoratrici vittime di stalking e violenza che erano state costrette a dimettersi per proteggere la propria sicurezza personale.

Proprio per questo motivo l’Istituto ha chiesto un parere al Ministero del Lavoro, domandando se tali situazioni potessero essere considerate una valida giusta causa ai fini del riconoscimento della NASpI.

La risposta del Ministero è stata positiva.

Secondo il parere ministeriale, infatti, atti persecutori o violenze di genere possono integrare una giusta causa di dimissioni anche quando provengono da persone estranee all’ambiente lavorativo, purché rendano oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Non basta essere vittime di violenza

La circolare precisa però che il semplice fatto di aver subito violenze o molestie non determina automaticamente il diritto alla NASpI.

Per ottenere l’indennità devono infatti emergere circostanze oggettive, documentate e direttamente collegate alla possibilità di svolgere l’attività lavorativa.

In particolare devono essere presenti elementi che dimostrino:

  • un grave impatto sullo stato psicofisico della vittima, tale da impedire la prosecuzione dell’attività lavorativa;
  • un collegamento concreto tra gli episodi di violenza e le normali modalità di svolgimento del lavoro.

L’esempio indicato dall’INPS

La circolare riporta un esempio particolarmente significativo.

Può configurarsi la giusta causa quando una lavoratrice o un lavoratore subisce atti persecutori durante il tragitto abituale per raggiungere il luogo di lavoro, tanto da non poter più recarsi in ufficio in condizioni di sicurezza.

In una situazione del genere, le dimissioni non rappresentano una scelta libera, ma diventano una decisione obbligata per tutelare la propria incolumità personale.

Di conseguenza, la cessazione del rapporto viene considerata involontaria, consentendo l’accesso alla NASpI.

Fondamentale la documentazione

L’INPS sottolinea che ogni caso dovrà essere valutato singolarmente.

Per ottenere il riconoscimento della giusta causa sarà indispensabile dimostrare, attraverso elementi concreti e documentati, che la violenza subita ha reso realmente impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

La valutazione dovrà quindi verificare il collegamento funzionale tra gli episodi di violenza e l’attività lavorativa, escludendo i casi in cui gli eventi, pur gravi, non abbiano inciso in modo concreto sulla possibilità di continuare a lavorare.

Un importante passo avanti nella tutela delle vittime

Con questa interpretazione, l’INPS rafforza le tutele previste per le vittime di violenza, riconoscendo che la salvaguardia della vita, della salute e dell’incolumità personale può costituire una causa legittima per interrompere il rapporto di lavoro senza perdere il diritto alla NASpI.

Si tratta di un orientamento che recepisce i principi affermati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione e che amplia il concetto di “giusta causa”, adeguandolo a situazioni nelle quali il lavoratore non sceglie liberamente di dimettersi, ma è costretto a farlo per proteggere la propria sicurezza.

CIRCOLARE

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