https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/TOSCANA/SENTENZA/242/2020

Colpo di pistola esploso per errore. Sergente dell’Esercito ferisce il collega. Dovrà risarcire il Ministero della Difesa

Una norma di sicurezza non applicata è costata molto cara ad un militare della Folgore. Dalla sua pistola venne esploso un colpo per errore ed un commilitone rimase ferito.

Era il 22 novembre 2015, quando un militare della Folgore rimase ferito ad un fianco per un colpo esploso per errore dal collega . Sulla base delle risultanze processuali, e della precedente inchiesta sommaria, era emerso che un Sergente della Folgore,  avrebbe tenuto un comportamento violativo delle norme cautelari in materia, che impongono ai militari di mantenere la pistola nella fondina scarica e con il caricatore al seguito e di svolgere, al termine del servizio, le operazioni di scaricamento delle armi nel luogo e con le modalità stabilite .

In quel frangente, secondo gli inquirenti il militare, un parà, non attuò quanto previsto. Dall’inchiesta sommaria – si apprende dalla sentenza –  “era emerso che il convenuto avrebbe tenuto un comportamento violativo delle descritte norme cautelari in materia“.

Rientrando dal proprio servizio, avrebbe conservato l’arma nella fondina (carica e armata) e, cercando di riposizionarla “in sicura”, nell’estrarla dalla fondina avrebbe inavvertitamente esploso un colpo in direzione del pavimento.

In conseguenza dell’impatto, un frammento del proiettile colpì di rimbalzo” l’altro militare al fianco sinistro, cagionandogli lezioni personali. Tali lesioni, in origine giudicate guaribili in sette giorni, comportarono l’assenza del militare leso per un periodo ancora più lungo, fruito a titolo di licenza.

Il Tribunale militare di Roma , nel febbraio 2017, condannò il sergente alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione militare, per la commissione del reato punito dall’articolo 120 del codice penale militare di pace (violata consegna), aggravato ai sensi dell’articolo 47, n. 2, in relazione ai punti 5, lettera b), n. 2, e 6, delle norme per la custodia e la tenuta delle armi e delle munizioni. La sentenza non venne impugnata e divenne irrevocabile.

Il militare rimasto ferito invece dovette ricorrere alle cure mediche e rimase fuori servizio per oltre 15 mesi. Ciò causò un ammanco alle casse della DIfesa di  una corrispettiva prestazione lavorativa, per un ammontare pari a euro 15.659,50.

Il sergente, convocato dalla Corte dei Conti, con atto di citazione ritualmente depositato e notificato , lo scorso 15 luglio 2020 è stato chiamato a rispondere di danno erariale  nella sua qualità di sergente del 186° reggimento Paracadutisti “Folgore” .

Stralcio di sentenza della Corte dei Conti

Preliminarmente, ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del codice di giustizia contabile, il collegio dichiara la contumacia del convenuto.

In punto di fatto, il collegio ritiene che il complesso degli elementi oggettivi dell’illecito erariale risulti pienamente provato, in base alle considerazioni di seguito profuse.

In particolare, la sussistenza materiale dei comportamenti ascritti deve essere ritenuta pacifica in quanto emergente, tra l’altro, da una sentenza penale irrevocabile di condanna, con piena efficacia di giudicato (in tal senso la Sezione con la pronuncia 12 marzo 2020, n. 81).

Al riguardo, è appena il caso di rammentare che, ai sensi dell’articolo 651, comma 2, del codice di procedura penale, la sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato ha efficacia, negli altri giudizi, assimilabile a quella disposta per le sentenze a seguito di dibattimento, salva l’eventuale opposizione della parte civile.

Anche l’attribuibilità, sotto il profilo soggettivo, dell’inadempimento degli obblighi di condotta, risulta palese. Tale affermazione resiste agevolmente alla controprova se si considera, tra l’altro, l’incardinamento del convenuto in un corpo militare di notorio prestigio e di elevata specializzazione, destinato al compimento di operazioni militari delicate e pericolose. In considerazione della sopra riferite considerazioni, il danno è attribuibile all’interessato quantomeno sotto il profilo della colpa grave.

In conclusione, appaiono sussistenti i presupposti e gli elementi oggettivi del danno erariale. Essi sono, nel caso di specie, il rapporto di servizio con l’amministrazione danneggiata (fondato sul rapporto di impiego, derivante dall’arruolamento nelle forze armate a titolo professionale), l’antigiuridicità della condotta (ravvisabile nell’inadempimento alle generiche regole di cautela, nonché a quelle codificate in relazione al comportamento dei componenti le forze armate) nonché il danno erariale, consistente nell’esborso a titolo di retribuzioni inutilmente erogate.

Palese appare anche il nesso di derivazione causale tra condotta e danno, in quanto l’assenza del servizio da parte commilitone ferito è stata determinata dalla grave lesione riportata a seguito della condotta negligente da parte del convenuto.

Risulta provato anche l’elemento soggettivo, insito nell’attribuibilità all’interessato, quantomeno sotto il profilo della colpa grave, individuata nella difformità dalla condotta doverosa ed esigibile in base alla posizione ricoperta e dei conseguenti doveri di ufficio rispetto a quella tenuta.

Conseguentemente, il collegio ritiene, sotto il profilo di merito, di accogliere integralmente le richieste della parte erariale.

Pertanto, la Sezione condanna il convenuto al risarcimento del danno, in favore del Ministero della difesa, nella misura di euro 15.659,50, in via equitativa già comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo soddisfacimento del credito in favore dell’amministrazione.


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