Con riferimento al CCNL in oggetto in considerazione dell’entrata in vigore dal 1 novembre 2022 della nuova struttura retributiva si allegano per ogni utile finalità i tabellari stipendiali distinti per
anno/mese.
Si evidenzia che ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 comma 5 del ed art. 52 comma 4 del CCNL 2019-2021 al personale che sarà assunto per effetto di procedure concorsuali bandite dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale (1° novembre 2022) non sarà riconosciuto il differenziale stipendiale di cui all’art. 52 del CCNL 2019-2021.
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