Civili Difesa: Aggiornamento indicazioni in materia di personale in condizioni di fragilità

Nuova circolare di aggiornamento delle indicazioni in materia di personale in condizioni di fragilità.

Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24. (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza).

A scioglimento della riserva formulata nella circolare a seguito b), con riferimento alla posizione dei lavoratori e lavoratrici in condizione di fragilità si osserva quanto segue.

Come noto, il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con connessa proroga, delle norme di cui all’art 26 comma 2 e 2 bis del D.l. 18/2020 in materia di personale con connotazione di fragilità, (vds circolare di cui al foglio a).

Il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, contenente disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza del 31 marzo 2022, nulla prevede circa la proroga delle disposizioni di cui all’art. 26 comma 2 e 2-bis citati.

Per quanto sopra, al fine di continuare a salvaguardare anche in tale mutato quadro normativo la salute degli attuali dipendenti riconosciuti fragili dal medico competente, si invitano i datori di lavoro a favorire per tali dipendenti il ricorso al lavoro agile, mediante rimodulazione dell’attuale accordo individuale.

Si ribadisce che laddove la prestazione non possa essere resa in modalità agile, l’assenza del lavoratore fragile dal 01 aprile – stante la mancata proroga della tutela economica di cui al comma 2 dell’art. 26 – non potrà essere più equiparata al ricovero ospedaliero. La circolare di cui alla lettera a) è da intendersi superata e sostituita dalla presente

 

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