Visita la pagina Facebook di NSM

Dal 1° luglio 2026 cambia la disciplina della destinazione del TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione. La nuova normativa introduce un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, ma il lavoratore dispone di 60 giorni dalla data di assunzione per decidere come destinare il proprio TFR.

La novità è stata resa operativa anche attraverso il nuovo modello TFR3, adottato con il decreto interministeriale del 4 settembre 2026 e ora disponibile sul Portale della Previdenza Complementare del Ministero del Lavoro.

Chi viene assunto per la prima volta ha 60 giorni di tempo

La nuova disciplina riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, con esclusione dei collaboratori domestici.

Dal momento dell’assunzione il lavoratore ha 60 giorni per effettuare la propria scelta.

Può:

  • aderire alla forma pensionistica complementare prevista dal meccanismo di adesione automatica;
  • scegliere una diversa forma pensionistica complementare;
  • rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR secondo il regime ordinario previsto dall’articolo 2120 del Codice civile.

Il Ministero del Lavoro conferma espressamente che, in assenza di una scelta entro i 60 giorni, opera l’adesione automatica alla previdenza complementare.

Come si comunica la scelta e a chi va consegnata?

Questo è probabilmente l’aspetto più importante dal punto di vista pratico.

Il lavoratore deve comunicare la propria scelta al datore di lavoro, utilizzando il nuovo modello TFR3.

Il modello è stato predisposto proprio per raccogliere le informazioni necessarie e formalizzare la scelta sulla destinazione del TFR. Il Ministero del Lavoro lo mette a disposizione nella sezione dedicata alla modulistica della previdenza complementare.

Pertanto, il lavoratore appena assunto dovrebbe innanzitutto rivolgersi all’ufficio del personale, all’ufficio paghe o al datore di lavoro e chiedere la documentazione relativa alla destinazione del TFR.

Il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, deve fornire al lavoratore le informazioni riguardanti:

  • il contratto collettivo applicato;
  • le forme di previdenza complementare previste;
  • il funzionamento dell’adesione automatica;
  • la forma pensionistica alla quale verrebbe destinato il TFR in assenza di una scelta;
  • le diverse possibilità a disposizione del lavoratore;
  • i termini entro i quali effettuare la scelta.

È quindi importante non limitarsi a non firmare nulla: il nuovo sistema prevede infatti che, trascorsi i 60 giorni senza una scelta espressa, scatti il meccanismo di adesione automatica.

Dove può finire il TFR se non si sceglie?

Per il lavoratore alla prima assunzione, se non viene effettuata alcuna scelta entro i 60 giorni, il TFR viene destinato automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto o dall’accordo collettivo applicato in azienda.

Se sono presenti più forme pensionistiche collettive, viene individuata quella alla quale aderisce il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverse previsioni degli accordi aziendali.

Questo significa che il lavoratore non deve necessariamente scegliere un fondo pensione personalmente affinché il TFR venga destinato alla previdenza complementare: in caso di mancata scelta, interviene il meccanismo automatico previsto dalla legge.

Se invece voglio mantenere il TFR in azienda?

Il lavoratore alla prima assunzione può scegliere espressamente di rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR secondo il regime dell’articolo 2120 del Codice civile.

Anche questa scelta deve essere effettuata entro i 60 giorni dalla data di assunzione e comunicata al datore di lavoro attraverso il modello previsto.

Il TFR continuerà quindi ad essere gestito secondo la disciplina ordinaria, fermo restando l’eventuale trasferimento al Fondo di Tesoreria INPS nei casi in cui ne ricorrano le condizioni.

E se voglio scegliere personalmente un fondo pensione?

Anche questa possibilità è prevista.

Il lavoratore può indicare una forma pensionistica complementare diversa da quella individuata attraverso il meccanismo di adesione automatica.

In questo caso la scelta viene comunicata al datore di lavoro e il TFR maturando viene destinato al fondo indicato dal lavoratore.

Attenzione alla scadenza dei 60 giorni

Il termine è quindi particolarmente importante.

I 60 giorni decorrono dalla data di prima assunzione, non dalla pubblicazione del modello TFR3 e non dalla data in cui il datore di lavoro consegna materialmente il modulo.

La normativa prevede inoltre che eventuali sospensioni dell’attività lavorativa non interrompano il computo dei 60 giorni.

Per questo motivo, un lavoratore assunto, ad esempio, il 1° ottobre 2026, deve considerare i 60 giorni decorrenti dalla propria data di assunzione e non attendere la fine dell’anno per decidere.

Una precisazione per chi ha già lavorato

La situazione cambia se quella non è la prima assunzione.

Il nuovo sistema distingue infatti il lavoratore alla prima assunzione da chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro e possiede una posizione di previdenza complementare alimentata dal TFR.

In quest’ultimo caso, se il lavoratore ha già una posizione previdenziale alimentata con il TFR, dispone comunque di 60 giorni per comunicare al nuovo datore di lavoro a quale forma pensionistica destinare il TFR maturando, ma non può semplicemente scegliere di lasciarlo in azienda, salvo le specifiche situazioni previste dalla normativa.

E il TFS dei dipendenti pubblici e dei militari?

La nuova disciplina riguarda la destinazione del TFR dei lavoratori del settore privato.

Non deve quindi essere confusa con la disciplina del TFS applicabile a determinate categorie di dipendenti pubblici, compresi i militari soggetti a tale regime.

Il modello TFR3 non introduce una nuova possibilità di scelta sulla destinazione del TFS e non modifica, per il solo fatto dell’entrata in vigore di questa normativa, il regime del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

In sintesi

Per un lavoratore alla prima assunzione nel settore privato dal 1° luglio 2026, la regola può essere riassunta così:

60 giorni dalla data di assunzione → scelta sulla destinazione del TFR → comunicazione al datore di lavoro tramite il modello TFR3.

Il lavoratore può scegliere una forma di previdenza complementare, indicare un fondo diverso oppure, nei casi previsti, mantenere il TFR secondo il regime ordinario.

Se non effettua alcuna scelta entro i 60 giorni, scatta l’adesione automatica prevista dalla legge.

Per chi invece percepisce il TFS e non il TFR, come può avvenire per i dipendenti pubblici e per il personale militare soggetto a tale regime, questa specifica disciplina sul modello TFR3 non si applica.

CIRCOLARE INPS

Condivisione
errore: Ci dispiace, il copia e incolla è disabilitato !!