Ufficiali del disciolto Corpo forestale dello Stato transitati nell’Arma dei Carabinieri ai sensi del decreto legislativo n. 177/2016. Aumento del periodo di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973 ai fini pensionistici. Precisazioni in merito al riscatto degli aumenti dei periodi di servizio ai fini del trattamento pensionistico e di fine servizio per il personale del disciolto Corpo Forestale dello Stato transitato nell’Arma dei Carabinieri.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Indicazioni operative per le domande di riscatto con onere a carico dell’interessato già presentate all’INPS
3. Presentazione della domanda dell’aumento del periodo di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973, richiamato dall’articolo 1860 del decreto legislativo n. 66/2010, ed effetti sul trattamento pensionistico
4. Valorizzazione mediante riscatto a titolo oneroso ai fini del trattamento di fine servizio degli aumenti dei periodi di servizio previsti dall’articolo 3, comma quinto, della legge n. 284/1977 e dal decreto legislativo n. 165/1997
4.1 Valorizzazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997, mediante riscatto in parte oneroso, ai fini del trattamento pensionistico, degli aumenti dei periodi di servizio di cui all’articolo 3, comma quinto, della legge n. 284/1977
1. Premessa e quadro normativo
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, disciplina, al Libro settimo, il trattamento previdenziale e per l’invalidità di servizio del personale militare. In particolare, l’articolo 1860, rubricato “Studi superiori richiesti agli ufficiali”, prevede che “la valutazione degli studi superiori compiuti dagli ufficiali è effettuata ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092”.
L’articolo 32 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dispone che “nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.
Si computano altresì gli anni corrispondenti al corso di studi universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per l’ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo”.
Trattandosi di disposizioni aventi natura eccezionale e derogatoria, applicabili al solo personale militare, le norme de quibus non possono formare oggetto di interpretazione estensiva o analogica, in conformità al dettato dell’articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.
La Corte Costituzionale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 13 e 32 del D.P.R. n. 1092/1973, ha precisato che “in materia di contributo di riscatto, spetta al legislatore ordinario un ambito di discrezionalità, non solo nello scegliere i periodi e i servizi da ammettere al riscatto, ma anche nello stabilire se porre a carico del dipendente il relativo onere in tutto o in parte” e che “deve, pertanto, ribadirsi che la censurata differenza di regime, in tema di riscatto, tra impiego civile e impiego militare costituisce frutto di una scelta del legislatore certamente non irrazionale, in relazione alle peculiarità delle due categorie di impiego”(cfr. le ordinanze 5-21 luglio 1988, n. 847, e 10-16 maggio 1995, n. 168, nonché la sentenza 8 novembre – 30 dicembre 2022, n. 270).
Sulla base di tali disposizioni, gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato (Forza di Polizia a ordinamento civile già posto alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche Agricole alimentari e forestali) sono stati esclusi dall’applicazione del beneficio di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973 in quanto non appartenenti al personale militare (personale delle Forze Armate e Forze di Polizia a ordinamento militare).
Per tale personale la durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento è stata ammessa a riscatto, con onere a carico del richiedente, ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. n. 1092/1973, per le domande presentate fino alla data dell’11 luglio 1997, e ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, per le domande presentate dal 12 luglio 1997.
A seguito della riforma di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Corpo forestale dello Stato è stato disciolto e il relativo personale è transitato nell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2017.
A seguito di tale transito, l’Istituto ha applicato le disposizioni del citato articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973 esclusivamente agli ufficiali del ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri (corpo appartenente all’ordinamento militare) reclutati in esito a concorsi banditi ai sensi dell’articolo 664-bis del decreto legislativo n. 66/2010, inserito dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 177/2016.
Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitatonell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2017, il computo gratuito del corso legale di laurea è stato invece escluso in forza del comma 11 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 177/2016, in base al quale “il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi del presente decreto nelle amministrazioni di cui all’articolo 12, comma 1, conserva il regime di quiescenza dell’ordinamento di provenienza”,che non prevede il beneficio del computo gratuito del corso di laurea.
Inizialmente, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che l’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973 non fosse applicabile al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei Carabinieri (cfr. le sentenze del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 4 gennaio 2021, n. 7, del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 29 aprile 2021, n. 769 e del T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 26 agosto 2021, n. 668).
Successivamente, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 28 dicembre 2021, n. 8680, l’orientamento giurisprudenziale è mutato, stabilendo l’estensione del beneficio previsto dal citato articolo 32 anche agli ufficiali transitati dal disciolto Corpo forestale dello Stato (cfr. le sentenze del T.A.R. Emilia-Romagna n. 170/2022, del T.A.R. Lombardia n. 1036/2022 e del T.A.R. Molise, n. 477/2022). Infine, tale nuovo orientamento è stato confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato 30 maggio 2024, n. 4841.
Pertanto, alla luce delle citate sentenze del Consiglio di Stato, il beneficio previsto dall’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973, richiamato dall’articolo 1860 del decreto legislativo n. 66/2010, può essere riconosciuto anche agli ufficiali che appartengono al personale del disciolto Corpo forestale dello Stato transitato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nell’Arma dei Carabinieri ai sensi del decreto legislativo n. 177/2016, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal medesimo articolo 32.
Con la presente circolare, acquisito il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni per il riconoscimento ai fini pensionistici dell’aumento del periodo di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973, corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari per gli ufficiali del disciolto Corpo forestale dello Stato transitati nell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2017, a seguito della riforma di cui al decreto legislativo n. 177/2016.
Si forniscono altresì istruzioni per la valorizzazione mediante riscatto a titolo oneroso ai fini del trattamento pensionistico e di fine servizio (TFS) degli aumenti dei periodi di servizio previsti dall’articolo 3, comma quinto, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, riguardanti il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2017.
2. Indicazioni operative per le domande di riscatto con onere a carico dell’interessato già presentate all’INPS
Per il personale del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi del decreto legislativo n. 177/2016, è transitatonell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2017, emerge la necessità di fornire indicazioni in merito alle modalità di trattazione delle domande di riscatto con onere a carico dell’interessato presentate all’Istituto quando il titolo riscattato ricada nella previsione dell’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973.
Al riguardo, per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2017 possono verificarsi i seguenti casi:
–domanda di riscatto del corso di studi universitari presentata a titolo oneroso all’INPS a decorrere dal 1° gennaio 2017
La domanda di riscatto onerosa presentata ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 184/1997, definita con provvedimento dell’Istituto e che sia in corso di pagamento rateale o per la quale sia già avvenuto il pagamento integrale dell’onere, può essere oggetto di riesame a domanda dell’interessato.
In tali casi, l’onere già versato deve essere rimborsato nei limiti della prescrizione decennale, decorrente, per ciascuna rata di onere, dal pagamento di ogni singola rata o, in caso di pagamento dell’onere in unica soluzione, dal pagamento in unica soluzione;
–domanda di riscatto del corso di studi universitari presentata a titolo oneroso all’INPS prima del 1° gennaio 2017 definita con il pagamento dell’intero onere
Le domande ricadenti in tale fattispecie non sono suscettibili di riesame, in quanto le istanze di riscatto sono state presentate in costanza di appartenenza all’ordinamento civile del personale del Corpo forestale dello Stato e definite con l’intero pagamento dell’onere.
Il caso in esame riguarda le domande di riscatto presentate prima del 1° gennaio 2017 definite con l’integrale pagamento dell’onere, a prescindere dalla data in cui l’onere risulti integralmente pagato, ossia a prescindere dal fatto che la data di estinzione dell’integrale debito sia antecedente, successiva o coincidente alla data del 1° gennaio 2017;
–domanda di riscatto del corso di studi universitari presentata a titolo oneroso all’INPS prima del 1° gennaio 2017, per la quale l’interessato abbia interrotto o interrompa il pagamento dell’onere
Per le domande che ricadono in tale fattispecie, che ricorre a prescindere dalla data in cui l’interessato abbia interrotto o interrompa il pagamento dell’onere, salvo il riscatto già effettuato corrispondente alla parte di onere già versata, per il periodo del corso di studi universitari residuo, l’interessato può chiedere la valutazione all’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973.
3. Presentazione della domanda dell’aumento del periodo di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973, richiamato dall’articolo 1860 del decreto legislativo n. 66/2010, ed effetti sul trattamento pensionistico
Considerato che l’articolo 1860 del decreto legislativo n. 66/2010 è collocato nella Sezione III, rubricata “Servizi computabili a domanda”, per la valutazione degli studi superiori ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973, l’ufficiale deve presentare apposita domanda all’Amministrazione militare di appartenenza, in quanto il beneficio tipizzato dall’articolo 32 incide anche sullo stato di servizio, sull’anzianità e sulla progressione di carriera dell’ufficiale.
Le procedure gestionali saranno aggiornate mediante istituzione di un nuovo codice con il quale le Amministrazioni militari di appartenenza dovranno segnalare il periodo di cui al citato articolo 32.
Gli effetti sul trattamento pensionistico conseguenti all’aumento del periodo in argomento si differenziano a seconda del sistema nell’ambito del quale viene liquidato il trattamento pensionistico e alla collocazione temporale dello stesso, come di seguito dettagliato.
Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, l’aumento del periodo di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973 ha effetti sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.
Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, l’aumento del periodo in trattazione è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura incide esclusivamente sulle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011, per coloro che possiedono un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, l’aumento del periodo ha effetto solo ai fini del diritto e non della misura.
Le indicazioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione, laddove il periodo di studi superiori ricada nella previsione dell’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973, anche nei confronti degli ufficiali in servizio permanete effettivo (SPE) dell’Esercito Italiano, dell’Aereonautica Militare, della Marina Militare, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del personale direttivo e dirigente del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, immessi in servizio come ufficiali medici del disciolto Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza.
Per il personale sopra richiamato, compresi gli ufficiali del disciolto Corpo forestale dello Stato transitati nell’Arma dei Carabinieri, resta salva la possibilità di richiedere la valorizzazione del corso di studi universitari ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 184/1997 in alternativa all’articolo 32 in commento.
4. Valorizzazione mediante riscatto a titolo oneroso ai fini del trattamento di fine servizio degli aumenti dei periodi di servizio previsti dall’articolo 3, comma quinto, della legge n. 284/1977 e dal decreto legislativo n. 165/1997
Il personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2017 è destinatario della normativa previdenziale in materia di riscatto degli aumenti dei periodi di servizio prevista per gli altri Corpi militari.
In particolare, tale personale, ai fini del TFS può valorizzare, tramite riscatto a titolo oneroso, gli aumenti dei periodi di servizio previsti dall’articolo 3, comma quinto, della legge n. 284/1977 e dal decreto legislativo n. 165/1997, relativi al servizio comunque prestato con percezione dell’indennità e quello conseguente all’espletamento di servizi speciali.
Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 165/1997 prevede che gli aumenti del periodo di servizio conseguenti all’espletamento dei servizi speciali previsti dall’articolo 3, comma quinto, della legge n. 284/1977, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere, a decorrere dal 1° gennaio 1998, complessivamente i cinque anni.
Tale limite quinquennale vale anche per gli aumenti relativi al servizio comunque prestato.
4.1 Valorizzazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997, mediante riscatto in parte oneroso, ai fini del trattamento pensionistico, degli aumenti dei periodi di servizio di cui all’articolo 3, comma quinto, della legge n. 284/1977
Il personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2017 può presentare domanda di riscatto ai fini pensionistici, degli aumenti del servizio utile a pensione, per i “periodi di servizio comunque prestato” ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997.
Per le relative istruzioni operative, le modalità di presentazione della domanda, il calcolo dell’onere e le modalità di pagamento si rinvia alle indicazioni fornite con la circolare n. 119 del 18 dicembre 2018.