Siulp: Compatibilità del permesso per assistenza a disabili e svolgimento di attività sportive

Compatibilità del permesso per assistenza a disabili e svolgimento di attività sportive.

È illegittimo il licenziamento del lavoratore che abbia utilizzato parte della giornata in cui ha usufruito del permesso ex legge 194/92 per svolgere attività sportiva.

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza n. 14763 del 1° giugno 2025. Abbiamo più volte affrontato su queste pagine la problematica dell’utilizzo dei permessi ex legge 104/1992 in attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, chiarendo come questo possa configurare una giusta causa di licenziamento, rappresentando una violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso (Cassazione n. 4984/2014 – 8784/2015 – 5574/2016 – 9217/2016 -17968/2016 – 9749/2016 – 23891/2018 – 8310/2019 – 1394/2020).

Principio generale è che l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l’assistenza al disabile, in quanto il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro.

Ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto, si è in presenza di un uso improprio e, quindi, di un abuso del diritto (Cassazione n. 17102/2021 – 19580/2019 – 8310/2019 – 17968/2016).

La decisione della Cassazione oggi in commento trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato da un istituto di credito ad un dipendente, per presunto abuso dei permessi ex L. 104/1992 e per la mancata veridicità di una malattia dichiarata per un giorno di assenza.

Il licenziamento conseguiva al procedimento disciplinare attivato nei confronti del lavoratore perché avrebbe usufruito indebitamente dei permessi, utilizzati in parte per svolgere un’attività sportiva, così configurando il comportamento una assenza illegittima dal lavoro.

Nella fase di merito il ricorso del lavoratore era stato accolto sulla base del fatto che, con riferimento all’utilizzo dei permessi, secondo il giudice di merito costituiva un dato definitivamente accertato che il lavoratore, nei giorni indicati nella contestazione di addebito, durante l’intero arco della giornata, fosse sempre stato presente presso la propria abitazione dove era ricoverata la suocera disabile bisognosa di assistenza, ad eccezione dei brevi periodi, fra mezz’ora ed un’ora e cinquantacinque minuti di ogni mattina, durante i quali si allontanava per praticare una camminata veloce.

Tale attività sportiva costituiva una terapia per la cura dell’asma bronchiale dalla quale la lavoratrice era affetta, e che anche durante quei periodi di assenza, l’assistenza alla parente disabile era garantita da una collaboratrice familiare.

Pertanto, la Corte territoriale aveva ritenuto insussistente la violazione disciplinare relativa all’abusivo utilizzo dei permessi, ed aveva riformato il provvedimento oggetto del reclamo.

La Cassazione, investita dal ricorso del datore di lavoro ha condiviso la decisione del giudice di merito, ritenendo corretta l’applicazione dei principi giurisprudenziali relativi all’utilizzo dei permessi 104:

difatti è possibile destinare parte della giornata allo svolgimento di azioni che riguardino il soddisfacimento di esigenze personali del dipendente, purché venga garantita l’assistenza al disabile e non venga meno la finalità del beneficio.

Nella fattispecie oggetto di causa, la condotta della dipendente è risultata comunque diretta a soddisfare i bisogni del soggetto disabile, sebbene non sia stata ininterrottamente presente. La Suprema Corte ha precisato che la funzione di assistenza al disabile non viene meno solo perché, durante l’intera giornata, il dipendente riservi alle proprie esigenze personali un limitato lasso di tempo, utile per il recupero delle energie impiegate nell’attività svolta per assistere la persona disabile, soprattutto se detto lasso di tempo viene dedicato allo svolgimento di un’attività di carattere terapeutico.

In conclusione, la Cassazione ha ritenuto la sentenza impugnata conforme a tutti i principi di diritto espressi in materia, per cui ha rigettato integralmente il ricorso del datore di lavoro, ritenendolo infondato ed inammissibile.

SIULP – Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia

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