SIULP: Permessi Legge 104/92 per assistere un amico disabile

Un nostro lettore ci chiede se i giorni di permesso in applicazione dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 siano utilizzabili per prestare assistenza a un amico disabile in situazione di gravità. Il D.Lgs 105/2022, nel dare attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, reca disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata dei genitori e dei “prestatori di assistenza”.

Appare ovvio che tra questi “prestatori” potrebbe tranquillamente inquadrarsi una figura amicale. Inoltre, la Circolare Inps n. 38 del 27/02/2017, nel recepire la Legge 76/2016 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016, oltre a trattare delle unioni civili sia per i permessi ex lege n. 104/92 e di congedo straordinario (ex art. 42 comma 5 D. Lgs 151/2001), fa riferimento alle “convivenze di fatto” e dalla possibilità, per quest’ultimi, di usufruire dei 3 gg di permessi (giornalieri o tramutati in orari) di cui al già citato art. 3, comma 3, introducendo tra i beneficiari dei permessi Leggi 104, il “convivente”.

Nello specifico, l’art. 1 comma 36 della Legge 76/2016 prevede che “per conviventi di fatto si intende due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Pertanto, è lecito chiedersi se queste due persone possano essere anche amici.

La legge non lo vieta né aggiunge e toglie nulla alla tipologia del rapporto, specificando semplicemente all’art. 37 che per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

In base a quanto riportato dalla norma, si può senza dubbio affermare che il legame affettivo possa esse anche quello dell’amicizia, ma per usufruire dei permessi giornalieri od orari di cui alla Legge 104/92 è necessario unire a ciò la stabile convivenza accertabile dalla dichiarazione anagrafica.

Ricordiamo che la legge ha eliminato il “referente unico” per assistere la stessa persona e che dal 13 agosto 2022, più soggetti possono fruire, nel limite sempre complessivo dei tre giorni mensili, di permesso per assistere una persona disabile, su richiesta e in alternanza tra loro.

Pertanto, considerato che la convivenza non è richiesta, per tale tipologia di permesso (3gg al mese), per i familiari, parente o affine entro il 2° grado (o entro il 3° grado, in specifiche situazioni), è anche vero che tutti questi soggetti potrebbero condividere il permesso con l’amico o l’amica convivente della persona bisognosa di assistenza.

SIULP – Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia

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