RIDUZIONE IRPEF E ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI sugli straordinari per le ff. pp. per redditi inferiori a 28.974 euro lordi
L’Art. 1 del DPCM 4 agosto 2022 – “Riduzione dell’imposta del reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate – Anno 2022” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 2022 del 29 settembre u.s. – stabilisce la “Riduzione dell’imposta del reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate – Anno 2022.
La riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all’art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applica al personale militare e delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2022, che ha percepito nell’anno 2021 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a euro 28.974.
Viene confermato, dunque, anche per il 2022 – in ossequio all’art. 45, comma 2, D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 – la riduzione per l’importo massimo di 419 euro dell’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa.
Il sostituto d’imposta dei destinatari di questa misura può effettuare la liquidazione dell’imposta applicando la riduzione anche in una unica soluzione, in sede di conguaglio fiscale riferito all’imposta calcolata sul trattamento accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nel corso del 2022.
Il testo completo pubblicato in Gazzetta Ufficiale