Rinnovo contratto. Circolare esplicativa del Ministero della Difesa

La Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) ha diffuso una circolare comprensiva di 9 allegati, nella quale spiega dettagliatamente quali sono i benefici complessivi che saranno attribuiti al personale “non dirigente” delle ffaa.

PREMESSA

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2025 รจ stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 marzo 2025, n.52, indicato in oggetto. In aderenza a quanto previsto dallโ€™art. 2, comma 2, e successive modificazioni e integrazioni, del D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, detto provvedimento normativo si applica al personale militare dell’Esercito, della Marina, incluse le Capitanerie di Porto, e dellโ€™Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti (art. 627, comma 2 lett. a) e b) e comma 3) e del personale volontario non in servizio permanente, fatti salvi i correlati effetti indotti sui trattamenti corrisposti al personale in ferma prefissata e in ausiliaria.

Lโ€™accordo sindacale in esame ha valenza per il periodo riferito agli anni dal 2022 al 2024 e, dopo un periodo di tre mesi, dalla scadenza dello stesso, si dovrร  procedere allโ€™attribuzione, nei riguardi del personale interessato, a partire dal mese successivo, di unโ€™anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti.

Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo รจ pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione รจ comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Con il termine โ€œAPCSMโ€ si intendono le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di cui allโ€™articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Ciรฒ premesso, con la presente circolare si riportano, nel prosieguo, le disposizioni di dettaglio inerenti ai miglioramenti economici introdotti. Al riguardo, si precisa che tutti gli importi di cui alla presente circolare sono da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.

TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO E CONTINUATIVO Ambito di applicazione e durata โ€“

art. 1 comma 2 (Vacanza contrattuale)

Quale elemento provvisorio della retribuzione, dopo il periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data del 31 dicembre 2024, al personale militare dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, incluse le Capitanerie di Porto, e dellโ€™Aeronautica Militare, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente, รจ riconosciuta, a partire dal mese successivo (aprile 2025), unโ€™anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dellโ€™articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Detta anticipazione รจ pari al trenta per cento dellโ€™indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti.

Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale (luglio 2025), detto importo รจ pari al cinquanta per cento del predetto indice e cesserร  di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal predetto decreto. Gli importi spettanti sono riportati nella tabella 1 in allegato โ€œBโ€.

Nuovi parametri stipendiali โ€“ art. 2 commi 1 โ€“ 2 โ€“ 3 (Fissazione del nuovo punto parametrale)

Il valore del punto parametrale di cui allโ€™art. 2 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193 e successive modificazioni ed integrazioni, รจ stato rideterminato come di seguito specificato:
๏€ญ dal 1ยฐ aprile 2022 al 30 giugno 2022 รจ fissato in euro 183,6993 annui lordi;
๏€ญ dal 1ยฐ luglio 2022 al 31 dicembre 2023 รจ fissato in euro 184,0659 annui lordi;
๏€ญ dal 1ยฐ gennaio 2024 รจ fissato in euro 195,50 annui lordi.

I correlati importi stipendiali che ne discendono sono quelli riportati in tabella 2 in allegato โ€œCโ€. Le modifiche del punto parametrale di cui ai precedenti alinea determinano, altresรฌ, lโ€™incremento della retribuzione base per il personale volontario in ferma prefissata iniziale e raffermato (ex art. 1791 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), per gli Ufficiali in ferma prefissata (ex art. 1795 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e per gli allievi di scuole e accademie militari (ex art. 1798 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66).

Gli importi spettanti sono quelli riportati in tabella 3 in allegato โ€œDโ€. Resta invariata lโ€™attribuzione del trattamento economico superiore al Maresciallo Capo (e gradi corrispondenti) previsto dallโ€™art. 7 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

Effetti dei nuovi stipendi

– art. 3 (Efficacia e modalitร  di attribuzione delle nuove misure stipendiali) Fermo restando quanto previsto dallโ€™art. 2, le nuove misure degli stipendi risultanti dallโ€™applicazione del decreto in questione hanno effetto sulla tredicesima mensilitร , sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sullโ€™indennitร  di buonuscita, sullโ€™assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dallโ€™art. 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sullโ€™equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, dellโ€™art. 2 del decreto in argomento, per la quota parte relativa allโ€™indennitร  integrativa speciale, conglobata dal 1ยฐ gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dellโ€™articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dellโ€™applicazione dellโ€™articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio allโ€™estero.

I benefici economici risultanti dallโ€™applicazione del provvedimento in esame, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto. Agli effetti dellโ€™indennitร  di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. La previsione, inoltre, rinvia allโ€™art. 172 della L. 11 luglio 1980, n. 312 per quanto concerne la liquidazione in via provvisoria e salvo conguaglio dei nuovi trattamenti economici.

Importo aggiuntivo pensionabile

– art. 4 (Rideterminazione dellโ€™importo aggiuntivo pensionabile) A decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, le misure dellโ€™importo aggiuntivo pensionabile di cui allโ€™articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi lordi riportati in tabella 4 allegato โ€œEโ€.

TRATTAMENTO ECONOMICO EVENTUALE Fondo per lโ€™efficienza dei servizi istituzionali –

art. 5 (Incremento delle risorse destinate al Fondo e modalitร  di attribuzione dei compensi)

Al fine di valorizzare lโ€™attivitร  svolta dal personale, a decorrere dal 2024, le risorse destinate al Fondo per lโ€™efficienza dei servizi istituzionali (FESI) di cui allโ€™art. 5 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 sono incrementate di euro 8.627.289, per il 2025 di euro 242.826, a decorrere dal 2026 di euro 2.359.443 (gli importi non comprendono gli oneri contributivi e lโ€™IRAP a carico dello Stato).

A tale fondo sono altresรฌ assegnati, gli eventuali stanziamenti previsti dalla Legge di Bilancio 2025, ove non indirizzati ad altre finalitร , per lโ€™incremento delle risorse destinate al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze Armate. I relativi compensi hanno lo scopo di:

๏€ญ fronteggiare particolari situazioni di servizio;
๏€ญ incentivare lโ€™impiego del personale nelle attivitร  operative e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;
๏€ญ compensare lโ€™incentivazione della produttivitร  collettiva per il miglioramento dei servizi;
๏€ญ compensare lโ€™impiego in compiti o incarichi che comportino lโ€™assunzione di specifiche responsabilitร  o disagio;
๏€ญ compensare la presenza qualificata.

Allo scopo di adattare, il previgente termine di definizione annuale dei criteri e dei requisiti per la distribuzione delle risorse allocate sul FESI alla normativa vigente in materia di APCSM, รจ stato modificato lโ€™articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007 n. 171.

Tale modifica ha consentito di introdurre una procedura di individuazione di criteri e requisiti di ripartizione del FESI annuale. La procedura definita al comma 6 e seguenti, si svolge tra lโ€™Amministrazione e le APCSM rappresentative firmatarie dellโ€™ultimo accordo sindacale entro le relazioni sindacali di cui allโ€™art. 1479-ter del Codice dellโ€™Ordinamento Militare.

Se entro il termine massimo di sessanta giorni dallโ€™inizio di dette relazioni sindacali non si avrร  il parere favorevole della maggioranza delle APCSM, lโ€™Amministrazione adotterร  in autonomia la proposta di ripartizione del FESI da sottoporre al Ministro della Difesa con lโ€™unico vincolo di rispettare di massima, i criteri e i requisiti giร  introdotti lโ€™anno precedente.

La procedura รจ unica per tutte le Forze armate, come unico รจ il decreto ministeriale di recepimento. รˆ esclusa la possibilitร  di qualsiasi forma di ripartizione preventiva delle risorse tra le Forze armate e i requisiti e i criteri di ripartizione dovranno valorizzare gli aspetti piรน caratteristici delle singole Forze armate.

Solo con riferimento alla procedura relativa al FESI 2024, la stessa non si chiude al termine della seconda consultazione se non si sia raggiunto il parere favorevole della maggioranza, ma con pari modalitร , di cui al comma 6-quater, la consultazione delle APCSM continuerร  sino al conseguimento del parere favorevole della maggioranza.

Lavoro straordinario

– art. 6 (Rideterminazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario)ย  A decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024 sono rideterminate le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario (feriale, notturno o festivo, notturno festivo) fissate dallโ€™articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 in relazione agli aumenti stipendiali disposti dallโ€™art. 2 del decreto (tabella 5 in allegato โ€œFโ€).

Orario di lavoro

art. 7 (Sostituzione del comma 7 dellโ€™articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40,)

A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1ยฐ gennaio 2025, le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario nellโ€™ambito degli appositi stanziamenti di bilancio.

Devono essere fruite mediante recupero compensativo entro il 31 dicembre dei due anni successivi a quello in cui sono state effettuate le eventuali ore che non possono essere retribuite nellโ€™ambito dei citati stanziamenti di bilancio.

Nel predetto periodo, la fruizione mediante recupero compensativo potrร  avvenire anche in modalitร  frazionata fino alla totale compensazione e potrร  essere quindi oggetto di piรน richieste, da presentare con apposita domanda (modulo in allegato โ€œGโ€) almeno trenta giorni prima del periodo in cui il personale vorrร  usufruire del recupero, in modo da consentirne allโ€™Amministrazione unโ€™adeguata e corretta programmazione.

Il termine ultimo per la presentazione della succitata domanda รจ da intendersi al 30 novembre del secondo anno successivo a quello in cui รจ stata resa la prestazione di lavoro straordinario.

Se la domanda non viene presentata nei suddetti termini o se, presentata e accolta, le ore non vengono recuperate nel periodo richiesto e concesso, non si potrร  piรน procedere alla compensazione.

Qualora la richiesta integrale o parziale, non sia stata accolta per esigenze di servizio, trascorso il predetto termine del 31 dicembre dei due anni successivi, le ore non recuperate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili.

Nel predetto periodo, comunque, qualora sia accertata lโ€™eventuale disponibilitร  di risorse finanziarie, รจ possibile provvedere al pagamento anche delle ore destinate prioritariamente alla fruizione mediante recupero compensativo.

Incremento contingente percettori e misura per qualifica cyber

โ€“ art.8 Comma 1 (Incremento dellโ€™indennitร  supplementare โ€œcyberโ€)

A decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, al personale militare dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di Porto, e dellโ€™Aeronautica, in possesso di qualifica cyber ai sensi dellโ€™articolo 13, commi 16 e 17, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e in servizio presso Enti, Reparti articolazioni di Forza armata e Interforze che svolgono attivitร  di Cyber Sicurezza individuati dal medesimo DPR, lโ€™indennitร  supplementare mensile รจ incrementata al 55 per cento dell’indennitร  di impiego operativo di base. Comma 2 (Incremento del contingente percettori)

Lโ€™incremento del contingente di cui al comma 1 รจ stato determinato dallโ€™Amministrazione in 249 unitร  di personale aggiuntive retribuite nella misura rideterminata dal comma 1.

Indennitร  operativa equipaggi fissi di volo e sperimentatori di volo

โ€“ art.9 (Incremento dellโ€™indennitร  operativa fondamentale prevista dallโ€™articolo 6, commi 1 e 3, della Legge 23 marzo 1983, n. 78)

A decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, lโ€™indennitร  di impiego operativo di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, della legge 23 marzo 1983, n. 78, รจ elevata al 155 per cento dell’indennitร  di impiego operativo di base.

Indennitร  di rischio

– art. 10 (Incremento dellโ€™indennitร  di rischio per gli operatori subacquei)

A decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, lโ€™indennitร  giornaliere di rischio di cui alla tabella C (per gli operatori subacquei) del D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 รจ rideterminata nelle misure indicate nella tabella 6 in allegato โ€œHโ€.

Indennitร  notturna per attivitร  addestrativa/operativa โ€“ art. 11 (Nuova indennitร  di turno)

Lโ€™articolo istituisce a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1ยฐ gennaio 2025, per il personale della Marina militare, compreso quello delle Capitanerie di porto, imbarcato su Unitร  appartenenti al naviglio militare ed impiegato in attivitร  addestrativa o operativa ai sensi dellโ€™articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 , una indennitร  di turno notturno pari a 12 euro per l’attivitร  lavorativa svolta nell’arco notturno dalle ore 22.00 alle 06.00 del mattino successivo, come risultante dai piani di operazione o dagli ordini di servizio.

L’indennitร  รจ maturata in ragione di almeno 4 ore di servizio svolte anche in modalitร  non continuativa nell’arco notturno dalle 22.00 alle 06.00.

Non sono utili alla maturazione del compenso le ore eventualmente trascorse in recupero psicofisico. L’indennitร  รจ corrisposta per un massimo di dieci turni notturni nel mese ed รจ cumulabile con il compenso forfettario di impiego.

Indennitร  notturna per servizi armati e non โ€“

art. 12 (Nuova indennitร  di turno)

Lโ€™articolo istituisce a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1ยฐ gennaio 2025, una nuova indennitร  destinata al personale militare che svolge, ai sensi dellโ€™articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.163, servizi armati e non, per almeno 4 ore anche non continuative, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00, pari a euro 18,00.

Non sono utili alla maturazione del compenso le ore eventualmente trascorse in recupero psicofisico pur presso installazioni militari o mezzi militari, come risultante dagli ordini di servizio.

L’indennitร  รจ cumulabile con il compenso forfetario di guardia ma non รจ cumulabile con il compenso per lavoro straordinario che remuneri il turno notturno ovvero con lโ€™indennitร  di cui al precedente articolo 11.

Compenso forfettario di guardia

– art. 13 (Rideterminazione degli importi dei compensi forfettari di guardia)

A decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, le misure del compenso forfettario di guardia sono rideterminate negli importi in relazione agli aumenti stipendiali disposti dallโ€™art. 2 del presente decreto (tabella 7 in allegato โ€œIโ€).

Indennitร  per il personale specializzato del settore cinofilo

โ€“ art. 14 (Nuova indennitร  supplementare per personale specializzato nel settore cinofilo)

Lโ€™articolo dispone lโ€™istituzione, a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, di unโ€™indennitร  supplementare mensile, pari a euro 50,00 da corrispondersi al personale che abbia conseguito una specializzazione ovvero una qualifica del settore cinofilo e sia effettivamente impiegato in attivitร  connesse con il possesso dei citati titoli

Incremento contingente IEDD CMD

โ€“ art. 15 (Incremento del personale in possesso di qualifica IEDD e CMD)

A decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, il contingente massimo di personale in possesso di qualifica IEDD e CMD, percettore della specifica indennitร  prevista dallโ€™articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, รจ aumentato di 166 unitร  individuati dalle Forze armate sulla base delle informazioni presenti sui propri sistemi informativi.

Indennitร  artificieri di Reparto

โ€“ art. 16 (Nuova indennitร  supplementare per artificieri) Lโ€™articolo prevede lโ€™istituzione, a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, di unโ€™indennitร  supplementare mensile, pari a euro 50, per il personale impiegato in posizione organica di โ€œartificiereโ€ che ha superato specifici corsi di specializzazione presso i centri di eccellenza dellโ€™Esercito Italiano ovvero presso gli Istituti di formazione della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare.

Lโ€™indennitร  mensile รจ corrisposta per l’effettivo svolgimento delle seguenti attivitร  con lโ€™impiego di ordigni esplosivi:- disinnesco degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel corso di esercitazioni a fuoco condotte all’interno degli appositi poligoni/aree addestrative; – brillamento degli ordigni esplosivi residui (attraverso lโ€™impiego di esplosivo).

Lโ€™indennitร  รจ corrisposta, a paritร  di condizioni, anche al personale artificiere qualificato IEDD e CMD che per carenza di requisiti non possa percepire lโ€™indennitร  di cui allโ€™articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 con cui non รจ comunque cumulabile.

Indennitร  operatore sensori APR

โ€“ art. 17 (Estensione dellโ€™indennitร  fondamentale per operatori sensori Aeromobili a Pilotaggio Remoto)

Lโ€™articolo estende, a paritร  di requisiti e a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, al personale con qualifica operatore APR in servizio presso il 3ยฐ Reggimento Supporto Targeting Bondone, lโ€™indennitร  prevista dallโ€™articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.

Indennitร  soccorritore marittimo

โ€“ art. 18 (Incremento dellโ€™indennitร  supplementare per soccorritori marittimi)

A decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, l’indennitร  supplementare mensile di cui all’articolo 13, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, รจ elevata al 50 per cento dell’indennitร  di impiego operativo di base.

Indennitร  Fighter Controller/controllore tattico caccia intercettore

โ€“ art. 19 (Nuova indennitร  supplementare fighter controller/ controllore tattico caccia intercettore)

Lโ€™articolo istituisce, a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, unโ€™indennitร  supplementare mensile, pari al 30% dellโ€™indennitร  di impiego operativo di base, al personale abilitato guida caccia (fighter controller/controllore tattico caccia intercettore) imbarcato su unitร  portaeromobili con compiti di flight following e search and rescue.

Indennitร  manutentori aeromobili

โ€“ art. 20 (Nuova indennitร  supplementare per manutentori aeromobili)

Lโ€™articolo istituisce, a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, unโ€™indennitร  supplementare mensile, pari a euro 30, in favore del personale, impiegato presso Enti che svolgono la manutenzione di velivoli o di loro componenti o presso le articolazioni della Maintenance Training Organization, che svolge effettivamente attivitร  manutentiva o istruzionale ed รจ in possesso della licenza Military Aircraft Maintenance License di categoria โ€œB1โ€, โ€œB2โ€ e โ€œCโ€.

Lโ€™indennitร  non รจ corrisposta agli operatori di bordo e agli specialisti di volo che siano percettori di indennitร  di aeronavigazione, di volo per equipaggi fissi di volo e per sperimentatori di volo.

Indennitร  per Supporto Tattico Operazioni Speciali

โ€“ art. 21 (Estensione dellโ€™indennitร  supplementare per fucilieri dellโ€™aria)

Lโ€™articolo estende, a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, la corresponsione dellโ€™indennitร  supplementare prevista per il personale militare in possesso della qualifica di fuciliere dell’aria di cui dallโ€™articolo 13, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, anche al personale dellโ€™Aeronautica Militare in possesso di qualifica di Supporto Tattico Operazioni Speciali che sia effettivamente impiegato in relazione alla qualifica conseguita.

Indennitร  per il 28ยฐ Reggimento โ€œPaviaโ€ (PSYOPS)

โ€“ art. 22 (Nuova indennitร  supplementare mensile per il personale del 28ยฐ Reggimento โ€œPaviaโ€)

Lโ€™articolo istituisce, a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, unโ€™indennitร  supplementare mensile, pari a euro 30, da corrispondere al personale militare in servizio presso il 28ยฐ Reggimento โ€œPaviaโ€ (PSYOPS).

Indennitร  per il personale in servizio presso Stabilimenti militari di pena

โ€“ art. 23 (Rideterminazione degli importi mensili dellโ€™indennitร  di impiego operativo per il personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena)

A decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, gli importi mensili dellโ€™indennitร  di impiego operativo di cui allโ€™articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sono rideterminati come da tabella 8 in allegato โ€œLโ€.

Indennitร  genio ferrovieri

โ€“ art. 24 Comma 1 (Nuova indennitร  supplementare genio ferrovieri)

Lโ€™articolo istituisce, a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, unโ€™indennitร  supplementare mensile, pari a euro 35, per il personale del Reggimento genio ferrovieri dellโ€™Esercito che ricopre specifiche posizioni organiche e precisamente:

– Capo stazione;
– Manovratore/Deviatore;
– Capo treno;
– Macchinista;
– Comandante di squadra operatori ferroviari;
– Comandante di squadra ferrovieri/Vice comandante di plotone ferrovieri;
– Operatore dellโ€™infrastruttura ferroviaria;
– Comandante di squadra operatore dellโ€™infrastruttura ferroviaria.

Lโ€™indennitร  รจ cumulabile con quella di cui allโ€™articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302. Comma 2 (Modifica del comma 4, dellโ€™articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302)

Le parole โ€œsentita la Rappresentanza militareโ€ sono sostituite da: โ€œsentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale per la Forza armata Esercito ai sensi dellโ€™articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e firmatarie dellโ€™ipotesi unica di accordo sindacale ai sensi dellโ€™articolo 7, comma 3-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le procedure definite dal Regolamento di attuazione di cui allโ€™articolo 1475, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010.โ€

Indennitร  per il personale appartenente al battaglione Mezzi Mobili Campali

โ€“ art. 25 (Nuova indennitร  supplementare per il personale del battaglione Mezzi Mobili Campali)

Lโ€™articolo istituisce, decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, unโ€™indennitร  supplementare mensile, pari a euro 25, per il personale dellโ€™Esercito in servizio presso il Battaglione Mezzi Mobili Campali attualmente inquadrato presso la Scuola di Amministrazione e Commissariato dellโ€™Esercito.

Indennitร  per soccorritori alpini

โ€“ art. 26 (Estensione dellโ€™indennitร  per soccorritori alpini)

Lโ€™articolo estende al personale militare che svolge il servizio di โ€œassistente militare alle piste da sciโ€, a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1ยฐ gennaio 2025, a pari modalitร  di attribuzione, lโ€™indennitร  giornaliera per soccorritore alpino prevista dallโ€™articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.

Indennitร  servizio aviolancistico

โ€“ art. 27 (Estensione dellโ€™indennitร  per servizio aviolancistico)

Lโ€™articolo estende a paritร  di requisiti e modalitร  di attribuzione a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1ยฐ gennaio 2025, lโ€™indennitร  giornaliera per servizio aviolancistico, prevista dallโ€™articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, al solo personale effettivo al Reparto Attivitร  Sportive Paracadutismo dellโ€™Esercito Italiano, in deroga al divieto di cui al citato articolo 15.

Disposizioni finali

– art. 35 Al personale di cui al presente provvedimento continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione recepiti con Decreto del Presidente della Repubblica.

Tratt. Ec. – Allegato A elenco indirizzi (File .pdf 514 Kb)

Tratt. Ec. – Allegato B (File .pdf 211 Kb)

Tratt. Ec. – Allegato C (File .pdf 204 Kb)

Tratt. Ec. – Allegato D (File .pdf 191 Kb)

Tratt. Ec. – Allegato E (File .pdf 125 Kb)

Tratt. Ec. – Allegato F (File .pdf 197 Kb)

Tratt. Ec. – Allegato G (File .pdf 334 Kb)

Tratt. Ec. – Allegato H (File .pdf 248 Kb)

Tratt. Ec. – Allegato I (File .pdf 292 Kb)

Tratt. Ec. – Allegato L (File .pdf 291 Kb)

CIRCOLARE

FONTE MINISTERO DELLA DIFESA

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