La Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) ha diffuso una circolare comprensiva di 9 allegati, nella quale spiega dettagliatamente quali sono i benefici complessivi che saranno attribuiti al personale “non dirigente” delle ffaa.
PREMESSA
Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2025 รจ stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 marzo 2025, n.52, indicato in oggetto. In aderenza a quanto previsto dallโart. 2, comma 2, e successive modificazioni e integrazioni, del D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, detto provvedimento normativo si applica al personale militare dell’Esercito, della Marina, incluse le Capitanerie di Porto, e dellโAeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti (art. 627, comma 2 lett. a) e b) e comma 3) e del personale volontario non in servizio permanente, fatti salvi i correlati effetti indotti sui trattamenti corrisposti al personale in ferma prefissata e in ausiliaria.
Lโaccordo sindacale in esame ha valenza per il periodo riferito agli anni dal 2022 al 2024 e, dopo un periodo di tre mesi, dalla scadenza dello stesso, si dovrร procedere allโattribuzione, nei riguardi del personale interessato, a partire dal mese successivo, di unโanticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti.
Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo รจ pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione รจ comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
Con il termine โAPCSMโ si intendono le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di cui allโarticolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Ciรฒ premesso, con la presente circolare si riportano, nel prosieguo, le disposizioni di dettaglio inerenti ai miglioramenti economici introdotti. Al riguardo, si precisa che tutti gli importi di cui alla presente circolare sono da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.
TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO E CONTINUATIVO Ambito di applicazione e durata โ
art. 1 comma 2 (Vacanza contrattuale)
Quale elemento provvisorio della retribuzione, dopo il periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data del 31 dicembre 2024, al personale militare dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, incluse le Capitanerie di Porto, e dellโAeronautica Militare, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente, รจ riconosciuta, a partire dal mese successivo (aprile 2025), unโanticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dellโarticolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.
Detta anticipazione รจ pari al trenta per cento dellโindice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti.
Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale (luglio 2025), detto importo รจ pari al cinquanta per cento del predetto indice e cesserร di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal predetto decreto. Gli importi spettanti sono riportati nella tabella 1 in allegato โBโ.
Nuovi parametri stipendiali โ art. 2 commi 1 โ 2 โ 3 (Fissazione del nuovo punto parametrale)
Il valore del punto parametrale di cui allโart. 2 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193 e successive modificazioni ed integrazioni, รจ stato rideterminato come di seguito specificato:
๏ญ dal 1ยฐ aprile 2022 al 30 giugno 2022 รจ fissato in euro 183,6993 annui lordi;
๏ญ dal 1ยฐ luglio 2022 al 31 dicembre 2023 รจ fissato in euro 184,0659 annui lordi;
๏ญ dal 1ยฐ gennaio 2024 รจ fissato in euro 195,50 annui lordi.
I correlati importi stipendiali che ne discendono sono quelli riportati in tabella 2 in allegato โCโ. Le modifiche del punto parametrale di cui ai precedenti alinea determinano, altresรฌ, lโincremento della retribuzione base per il personale volontario in ferma prefissata iniziale e raffermato (ex art. 1791 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), per gli Ufficiali in ferma prefissata (ex art. 1795 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e per gli allievi di scuole e accademie militari (ex art. 1798 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66).
Gli importi spettanti sono quelli riportati in tabella 3 in allegato โDโ. Resta invariata lโattribuzione del trattamento economico superiore al Maresciallo Capo (e gradi corrispondenti) previsto dallโart. 7 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
Effetti dei nuovi stipendi
– art. 3 (Efficacia e modalitร di attribuzione delle nuove misure stipendiali) Fermo restando quanto previsto dallโart. 2, le nuove misure degli stipendi risultanti dallโapplicazione del decreto in questione hanno effetto sulla tredicesima mensilitร , sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sullโindennitร di buonuscita, sullโassegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dallโart. 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sullโequo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, dellโart. 2 del decreto in argomento, per la quota parte relativa allโindennitร integrativa speciale, conglobata dal 1ยฐ gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dellโarticolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dellโapplicazione dellโarticolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio allโestero.
I benefici economici risultanti dallโapplicazione del provvedimento in esame, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto. Agli effetti dellโindennitร di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. La previsione, inoltre, rinvia allโart. 172 della L. 11 luglio 1980, n. 312 per quanto concerne la liquidazione in via provvisoria e salvo conguaglio dei nuovi trattamenti economici.
Importo aggiuntivo pensionabile
– art. 4 (Rideterminazione dellโimporto aggiuntivo pensionabile) A decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, le misure dellโimporto aggiuntivo pensionabile di cui allโarticolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi lordi riportati in tabella 4 allegato โEโ.
TRATTAMENTO ECONOMICO EVENTUALE Fondo per lโefficienza dei servizi istituzionali –
art. 5 (Incremento delle risorse destinate al Fondo e modalitร di attribuzione dei compensi)
Al fine di valorizzare lโattivitร svolta dal personale, a decorrere dal 2024, le risorse destinate al Fondo per lโefficienza dei servizi istituzionali (FESI) di cui allโart. 5 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 sono incrementate di euro 8.627.289, per il 2025 di euro 242.826, a decorrere dal 2026 di euro 2.359.443 (gli importi non comprendono gli oneri contributivi e lโIRAP a carico dello Stato).
A tale fondo sono altresรฌ assegnati, gli eventuali stanziamenti previsti dalla Legge di Bilancio 2025, ove non indirizzati ad altre finalitร , per lโincremento delle risorse destinate al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze Armate. I relativi compensi hanno lo scopo di:
๏ญ fronteggiare particolari situazioni di servizio;
๏ญ incentivare lโimpiego del personale nelle attivitร operative e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;
๏ญ compensare lโincentivazione della produttivitร collettiva per il miglioramento dei servizi;
๏ญ compensare lโimpiego in compiti o incarichi che comportino lโassunzione di specifiche responsabilitร o disagio;
๏ญ compensare la presenza qualificata.
Allo scopo di adattare, il previgente termine di definizione annuale dei criteri e dei requisiti per la distribuzione delle risorse allocate sul FESI alla normativa vigente in materia di APCSM, รจ stato modificato lโarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007 n. 171.
Tale modifica ha consentito di introdurre una procedura di individuazione di criteri e requisiti di ripartizione del FESI annuale. La procedura definita al comma 6 e seguenti, si svolge tra lโAmministrazione e le APCSM rappresentative firmatarie dellโultimo accordo sindacale entro le relazioni sindacali di cui allโart. 1479-ter del Codice dellโOrdinamento Militare.
Se entro il termine massimo di sessanta giorni dallโinizio di dette relazioni sindacali non si avrร il parere favorevole della maggioranza delle APCSM, lโAmministrazione adotterร in autonomia la proposta di ripartizione del FESI da sottoporre al Ministro della Difesa con lโunico vincolo di rispettare di massima, i criteri e i requisiti giร introdotti lโanno precedente.
La procedura รจ unica per tutte le Forze armate, come unico รจ il decreto ministeriale di recepimento. ร esclusa la possibilitร di qualsiasi forma di ripartizione preventiva delle risorse tra le Forze armate e i requisiti e i criteri di ripartizione dovranno valorizzare gli aspetti piรน caratteristici delle singole Forze armate.
Solo con riferimento alla procedura relativa al FESI 2024, la stessa non si chiude al termine della seconda consultazione se non si sia raggiunto il parere favorevole della maggioranza, ma con pari modalitร , di cui al comma 6-quater, la consultazione delle APCSM continuerร sino al conseguimento del parere favorevole della maggioranza.
Lavoro straordinario
– art. 6 (Rideterminazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario)ย A decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024 sono rideterminate le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario (feriale, notturno o festivo, notturno festivo) fissate dallโarticolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 in relazione agli aumenti stipendiali disposti dallโart. 2 del decreto (tabella 5 in allegato โFโ).
Orario di lavoro –
art. 7 (Sostituzione del comma 7 dellโarticolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40,)
A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1ยฐ gennaio 2025, le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario nellโambito degli appositi stanziamenti di bilancio.
Devono essere fruite mediante recupero compensativo entro il 31 dicembre dei due anni successivi a quello in cui sono state effettuate le eventuali ore che non possono essere retribuite nellโambito dei citati stanziamenti di bilancio.
Nel predetto periodo, la fruizione mediante recupero compensativo potrร avvenire anche in modalitร frazionata fino alla totale compensazione e potrร essere quindi oggetto di piรน richieste, da presentare con apposita domanda (modulo in allegato โGโ) almeno trenta giorni prima del periodo in cui il personale vorrร usufruire del recupero, in modo da consentirne allโAmministrazione unโadeguata e corretta programmazione.
Il termine ultimo per la presentazione della succitata domanda รจ da intendersi al 30 novembre del secondo anno successivo a quello in cui รจ stata resa la prestazione di lavoro straordinario.
Se la domanda non viene presentata nei suddetti termini o se, presentata e accolta, le ore non vengono recuperate nel periodo richiesto e concesso, non si potrร piรน procedere alla compensazione.
Qualora la richiesta integrale o parziale, non sia stata accolta per esigenze di servizio, trascorso il predetto termine del 31 dicembre dei due anni successivi, le ore non recuperate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili.
Nel predetto periodo, comunque, qualora sia accertata lโeventuale disponibilitร di risorse finanziarie, รจ possibile provvedere al pagamento anche delle ore destinate prioritariamente alla fruizione mediante recupero compensativo.
Incremento contingente percettori e misura per qualifica cyber
โ art.8 Comma 1 (Incremento dellโindennitร supplementare โcyberโ)
A decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, al personale militare dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di Porto, e dellโAeronautica, in possesso di qualifica cyber ai sensi dellโarticolo 13, commi 16 e 17, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e in servizio presso Enti, Reparti articolazioni di Forza armata e Interforze che svolgono attivitร di Cyber Sicurezza individuati dal medesimo DPR, lโindennitร supplementare mensile รจ incrementata al 55 per cento dell’indennitร di impiego operativo di base. Comma 2 (Incremento del contingente percettori)
Lโincremento del contingente di cui al comma 1 รจ stato determinato dallโAmministrazione in 249 unitร di personale aggiuntive retribuite nella misura rideterminata dal comma 1.
Indennitร operativa equipaggi fissi di volo e sperimentatori di volo
โ art.9 (Incremento dellโindennitร operativa fondamentale prevista dallโarticolo 6, commi 1 e 3, della Legge 23 marzo 1983, n. 78)
A decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, lโindennitร di impiego operativo di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, della legge 23 marzo 1983, n. 78, รจ elevata al 155 per cento dell’indennitร di impiego operativo di base.
Indennitร di rischio
– art. 10 (Incremento dellโindennitร di rischio per gli operatori subacquei)
A decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, lโindennitร giornaliere di rischio di cui alla tabella C (per gli operatori subacquei) del D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 รจ rideterminata nelle misure indicate nella tabella 6 in allegato โHโ.
Indennitร notturna per attivitร addestrativa/operativa โ art. 11 (Nuova indennitร di turno)
Lโarticolo istituisce a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1ยฐ gennaio 2025, per il personale della Marina militare, compreso quello delle Capitanerie di porto, imbarcato su Unitร appartenenti al naviglio militare ed impiegato in attivitร addestrativa o operativa ai sensi dellโarticolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 , una indennitร di turno notturno pari a 12 euro per l’attivitร lavorativa svolta nell’arco notturno dalle ore 22.00 alle 06.00 del mattino successivo, come risultante dai piani di operazione o dagli ordini di servizio.
L’indennitร รจ maturata in ragione di almeno 4 ore di servizio svolte anche in modalitร non continuativa nell’arco notturno dalle 22.00 alle 06.00.
Non sono utili alla maturazione del compenso le ore eventualmente trascorse in recupero psicofisico. L’indennitร รจ corrisposta per un massimo di dieci turni notturni nel mese ed รจ cumulabile con il compenso forfettario di impiego.
Indennitร notturna per servizi armati e non โ
art. 12 (Nuova indennitร di turno)
Lโarticolo istituisce a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1ยฐ gennaio 2025, una nuova indennitร destinata al personale militare che svolge, ai sensi dellโarticolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.163, servizi armati e non, per almeno 4 ore anche non continuative, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00, pari a euro 18,00.
Non sono utili alla maturazione del compenso le ore eventualmente trascorse in recupero psicofisico pur presso installazioni militari o mezzi militari, come risultante dagli ordini di servizio.
L’indennitร รจ cumulabile con il compenso forfetario di guardia ma non รจ cumulabile con il compenso per lavoro straordinario che remuneri il turno notturno ovvero con lโindennitร di cui al precedente articolo 11.
Compenso forfettario di guardia
– art. 13 (Rideterminazione degli importi dei compensi forfettari di guardia)
A decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, le misure del compenso forfettario di guardia sono rideterminate negli importi in relazione agli aumenti stipendiali disposti dallโart. 2 del presente decreto (tabella 7 in allegato โIโ).
Indennitร per il personale specializzato del settore cinofilo
โ art. 14 (Nuova indennitร supplementare per personale specializzato nel settore cinofilo)
Lโarticolo dispone lโistituzione, a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, di unโindennitร supplementare mensile, pari a euro 50,00 da corrispondersi al personale che abbia conseguito una specializzazione ovvero una qualifica del settore cinofilo e sia effettivamente impiegato in attivitร connesse con il possesso dei citati titoli
Incremento contingente IEDD CMD
โ art. 15 (Incremento del personale in possesso di qualifica IEDD e CMD)
A decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, il contingente massimo di personale in possesso di qualifica IEDD e CMD, percettore della specifica indennitร prevista dallโarticolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, รจ aumentato di 166 unitร individuati dalle Forze armate sulla base delle informazioni presenti sui propri sistemi informativi.
Indennitร artificieri di Reparto
โ art. 16 (Nuova indennitร supplementare per artificieri) Lโarticolo prevede lโistituzione, a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, di unโindennitร supplementare mensile, pari a euro 50, per il personale impiegato in posizione organica di โartificiereโ che ha superato specifici corsi di specializzazione presso i centri di eccellenza dellโEsercito Italiano ovvero presso gli Istituti di formazione della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare.
Lโindennitร mensile รจ corrisposta per l’effettivo svolgimento delle seguenti attivitร con lโimpiego di ordigni esplosivi:- disinnesco degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel corso di esercitazioni a fuoco condotte all’interno degli appositi poligoni/aree addestrative; – brillamento degli ordigni esplosivi residui (attraverso lโimpiego di esplosivo).
Lโindennitร รจ corrisposta, a paritร di condizioni, anche al personale artificiere qualificato IEDD e CMD che per carenza di requisiti non possa percepire lโindennitร di cui allโarticolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 con cui non รจ comunque cumulabile.
Indennitร operatore sensori APR
โ art. 17 (Estensione dellโindennitร fondamentale per operatori sensori Aeromobili a Pilotaggio Remoto)
Lโarticolo estende, a paritร di requisiti e a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, al personale con qualifica operatore APR in servizio presso il 3ยฐ Reggimento Supporto Targeting Bondone, lโindennitร prevista dallโarticolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.
Indennitร soccorritore marittimo
โ art. 18 (Incremento dellโindennitร supplementare per soccorritori marittimi)
A decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, l’indennitร supplementare mensile di cui all’articolo 13, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, รจ elevata al 50 per cento dell’indennitร di impiego operativo di base.
Indennitร Fighter Controller/controllore tattico caccia intercettore
โ art. 19 (Nuova indennitร supplementare fighter controller/ controllore tattico caccia intercettore)
Lโarticolo istituisce, a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, unโindennitร supplementare mensile, pari al 30% dellโindennitร di impiego operativo di base, al personale abilitato guida caccia (fighter controller/controllore tattico caccia intercettore) imbarcato su unitร portaeromobili con compiti di flight following e search and rescue.
Indennitร manutentori aeromobili
โ art. 20 (Nuova indennitร supplementare per manutentori aeromobili)
Lโarticolo istituisce, a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, unโindennitร supplementare mensile, pari a euro 30, in favore del personale, impiegato presso Enti che svolgono la manutenzione di velivoli o di loro componenti o presso le articolazioni della Maintenance Training Organization, che svolge effettivamente attivitร manutentiva o istruzionale ed รจ in possesso della licenza Military Aircraft Maintenance License di categoria โB1โ, โB2โ e โCโ.
Lโindennitร non รจ corrisposta agli operatori di bordo e agli specialisti di volo che siano percettori di indennitร di aeronavigazione, di volo per equipaggi fissi di volo e per sperimentatori di volo.
Indennitร per Supporto Tattico Operazioni Speciali
โ art. 21 (Estensione dellโindennitร supplementare per fucilieri dellโaria)
Lโarticolo estende, a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, la corresponsione dellโindennitร supplementare prevista per il personale militare in possesso della qualifica di fuciliere dell’aria di cui dallโarticolo 13, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, anche al personale dellโAeronautica Militare in possesso di qualifica di Supporto Tattico Operazioni Speciali che sia effettivamente impiegato in relazione alla qualifica conseguita.
Indennitร per il 28ยฐ Reggimento โPaviaโ (PSYOPS)
โ art. 22 (Nuova indennitร supplementare mensile per il personale del 28ยฐ Reggimento โPaviaโ)
Lโarticolo istituisce, a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, unโindennitร supplementare mensile, pari a euro 30, da corrispondere al personale militare in servizio presso il 28ยฐ Reggimento โPaviaโ (PSYOPS).
Indennitร per il personale in servizio presso Stabilimenti militari di pena
โ art. 23 (Rideterminazione degli importi mensili dellโindennitร di impiego operativo per il personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena)
A decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, gli importi mensili dellโindennitร di impiego operativo di cui allโarticolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sono rideterminati come da tabella 8 in allegato โLโ.
Indennitร genio ferrovieri
โ art. 24 Comma 1 (Nuova indennitร supplementare genio ferrovieri)
Lโarticolo istituisce, a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, unโindennitร supplementare mensile, pari a euro 35, per il personale del Reggimento genio ferrovieri dellโEsercito che ricopre specifiche posizioni organiche e precisamente:
– Capo stazione;
– Manovratore/Deviatore;
– Capo treno;
– Macchinista;
– Comandante di squadra operatori ferroviari;
– Comandante di squadra ferrovieri/Vice comandante di plotone ferrovieri;
– Operatore dellโinfrastruttura ferroviaria;
– Comandante di squadra operatore dellโinfrastruttura ferroviaria.
Lโindennitร รจ cumulabile con quella di cui allโarticolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302. Comma 2 (Modifica del comma 4, dellโarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302)
Le parole โsentita la Rappresentanza militareโ sono sostituite da: โsentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale per la Forza armata Esercito ai sensi dellโarticolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e firmatarie dellโipotesi unica di accordo sindacale ai sensi dellโarticolo 7, comma 3-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le procedure definite dal Regolamento di attuazione di cui allโarticolo 1475, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010.โ
Indennitร per il personale appartenente al battaglione Mezzi Mobili Campali
โ art. 25 (Nuova indennitร supplementare per il personale del battaglione Mezzi Mobili Campali)
Lโarticolo istituisce, decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024, unโindennitร supplementare mensile, pari a euro 25, per il personale dellโEsercito in servizio presso il Battaglione Mezzi Mobili Campali attualmente inquadrato presso la Scuola di Amministrazione e Commissariato dellโEsercito.
Indennitร per soccorritori alpini
โ art. 26 (Estensione dellโindennitร per soccorritori alpini)
Lโarticolo estende al personale militare che svolge il servizio di โassistente militare alle piste da sciโ, a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1ยฐ gennaio 2025, a pari modalitร di attribuzione, lโindennitร giornaliera per soccorritore alpino prevista dallโarticolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.
Indennitร servizio aviolancistico
โ art. 27 (Estensione dellโindennitร per servizio aviolancistico)
Lโarticolo estende a paritร di requisiti e modalitร di attribuzione a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1ยฐ gennaio 2025, lโindennitร giornaliera per servizio aviolancistico, prevista dallโarticolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, al solo personale effettivo al Reparto Attivitร Sportive Paracadutismo dellโEsercito Italiano, in deroga al divieto di cui al citato articolo 15.
Disposizioni finali
– art. 35 Al personale di cui al presente provvedimento continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione recepiti con Decreto del Presidente della Repubblica.
Tratt. Ec. – Allegato A elenco indirizzi (File .pdf 514 Kb)
Tratt. Ec. – Allegato B (File .pdf 211 Kb)
Tratt. Ec. – Allegato C (File .pdf 204 Kb)
Tratt. Ec. – Allegato D (File .pdf 191 Kb)
Tratt. Ec. – Allegato E (File .pdf 125 Kb)
Tratt. Ec. – Allegato F (File .pdf 197 Kb)
Tratt. Ec. – Allegato G (File .pdf 334 Kb)
Tratt. Ec. – Allegato H (File .pdf 248 Kb)
Tratt. Ec. – Allegato I (File .pdf 292 Kb)
Tratt. Ec. – Allegato L (File .pdf 291 Kb)
FONTE MINISTERO DELLA DIFESA