La Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) ha diffuso una circolare comprensiva di 9 allegati, nella quale spiega dettagliatamente quali sono i benefici complessivi che saranno attribuiti al personale “non dirigente” delle ffaa.
PREMESSA
Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2025 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 marzo 2025, n.52, indicato in oggetto. In aderenza a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, e successive modificazioni e integrazioni, del D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, detto provvedimento normativo si applica al personale militare dell’Esercito, della Marina, incluse le Capitanerie di Porto, e dell’Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti (art. 627, comma 2 lett. a) e b) e comma 3) e del personale volontario non in servizio permanente, fatti salvi i correlati effetti indotti sui trattamenti corrisposti al personale in ferma prefissata e in ausiliaria.
L’accordo sindacale in esame ha valenza per il periodo riferito agli anni dal 2022 al 2024 e, dopo un periodo di tre mesi, dalla scadenza dello stesso, si dovrà procedere all’attribuzione, nei riguardi del personale interessato, a partire dal mese successivo, di un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti.
Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
Con il termine “APCSM” si intendono le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di cui all’articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Ciò premesso, con la presente circolare si riportano, nel prosieguo, le disposizioni di dettaglio inerenti ai miglioramenti economici introdotti. Al riguardo, si precisa che tutti gli importi di cui alla presente circolare sono da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.
TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO E CONTINUATIVO Ambito di applicazione e durata –
art. 1 comma 2 (Vacanza contrattuale)
Quale elemento provvisorio della retribuzione, dopo il periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data del 31 dicembre 2024, al personale militare dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, incluse le Capitanerie di Porto, e dell’Aeronautica Militare, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente, è riconosciuta, a partire dal mese successivo (aprile 2025), un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.
Detta anticipazione è pari al trenta per cento dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti.
Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale (luglio 2025), detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cesserà di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal predetto decreto. Gli importi spettanti sono riportati nella tabella 1 in allegato “B”.
Nuovi parametri stipendiali – art. 2 commi 1 – 2 – 3 (Fissazione del nuovo punto parametrale)
Il valore del punto parametrale di cui all’art. 2 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato rideterminato come di seguito specificato:
dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 è fissato in euro 183,6993 annui lordi;
dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 è fissato in euro 184,0659 annui lordi;
dal 1° gennaio 2024 è fissato in euro 195,50 annui lordi.
I correlati importi stipendiali che ne discendono sono quelli riportati in tabella 2 in allegato “C”. Le modifiche del punto parametrale di cui ai precedenti alinea determinano, altresì, l’incremento della retribuzione base per il personale volontario in ferma prefissata iniziale e raffermato (ex art. 1791 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), per gli Ufficiali in ferma prefissata (ex art. 1795 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e per gli allievi di scuole e accademie militari (ex art. 1798 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66).
Gli importi spettanti sono quelli riportati in tabella 3 in allegato “D”. Resta invariata l’attribuzione del trattamento economico superiore al Maresciallo Capo (e gradi corrispondenti) previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
Effetti dei nuovi stipendi
– art. 3 (Efficacia e modalità di attribuzione delle nuove misure stipendiali) Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del decreto in questione hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’art. 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, dell’art. 2 del decreto in argomento, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.
I benefici economici risultanti dall’applicazione del provvedimento in esame, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. La previsione, inoltre, rinvia all’art. 172 della L. 11 luglio 1980, n. 312 per quanto concerne la liquidazione in via provvisoria e salvo conguaglio dei nuovi trattamenti economici.
Importo aggiuntivo pensionabile
– art. 4 (Rideterminazione dell’importo aggiuntivo pensionabile) A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi lordi riportati in tabella 4 allegato “E”.
TRATTAMENTO ECONOMICO EVENTUALE Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali –
art. 5 (Incremento delle risorse destinate al Fondo e modalità di attribuzione dei compensi)
Al fine di valorizzare l’attività svolta dal personale, a decorrere dal 2024, le risorse destinate al Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali (FESI) di cui all’art. 5 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 sono incrementate di euro 8.627.289, per il 2025 di euro 242.826, a decorrere dal 2026 di euro 2.359.443 (gli importi non comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato).
A tale fondo sono altresì assegnati, gli eventuali stanziamenti previsti dalla Legge di Bilancio 2025, ove non indirizzati ad altre finalità, per l’incremento delle risorse destinate al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze Armate. I relativi compensi hanno lo scopo di:
fronteggiare particolari situazioni di servizio;
incentivare l’impiego del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;
compensare l’incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi;
compensare l’impiego in compiti o incarichi che comportino l’assunzione di specifiche responsabilità o disagio;
compensare la presenza qualificata.
Allo scopo di adattare, il previgente termine di definizione annuale dei criteri e dei requisiti per la distribuzione delle risorse allocate sul FESI alla normativa vigente in materia di APCSM, è stato modificato l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007 n. 171.
Tale modifica ha consentito di introdurre una procedura di individuazione di criteri e requisiti di ripartizione del FESI annuale. La procedura definita al comma 6 e seguenti, si svolge tra l’Amministrazione e le APCSM rappresentative firmatarie dell’ultimo accordo sindacale entro le relazioni sindacali di cui all’art. 1479-ter del Codice dell’Ordinamento Militare.
Se entro il termine massimo di sessanta giorni dall’inizio di dette relazioni sindacali non si avrà il parere favorevole della maggioranza delle APCSM, l’Amministrazione adotterà in autonomia la proposta di ripartizione del FESI da sottoporre al Ministro della Difesa con l’unico vincolo di rispettare di massima, i criteri e i requisiti già introdotti l’anno precedente.
La procedura è unica per tutte le Forze armate, come unico è il decreto ministeriale di recepimento. È esclusa la possibilità di qualsiasi forma di ripartizione preventiva delle risorse tra le Forze armate e i requisiti e i criteri di ripartizione dovranno valorizzare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate.
Solo con riferimento alla procedura relativa al FESI 2024, la stessa non si chiude al termine della seconda consultazione se non si sia raggiunto il parere favorevole della maggioranza, ma con pari modalità, di cui al comma 6-quater, la consultazione delle APCSM continuerà sino al conseguimento del parere favorevole della maggioranza.
Lavoro straordinario
– art. 6 (Rideterminazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario) A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono rideterminate le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario (feriale, notturno o festivo, notturno festivo) fissate dall’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 in relazione agli aumenti stipendiali disposti dall’art. 2 del decreto (tabella 5 in allegato “F”).
Orario di lavoro –
art. 7 (Sostituzione del comma 7 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40,)
A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell’ambito degli appositi stanziamenti di bilancio.
Devono essere fruite mediante recupero compensativo entro il 31 dicembre dei due anni successivi a quello in cui sono state effettuate le eventuali ore che non possono essere retribuite nell’ambito dei citati stanziamenti di bilancio.
Nel predetto periodo, la fruizione mediante recupero compensativo potrà avvenire anche in modalità frazionata fino alla totale compensazione e potrà essere quindi oggetto di più richieste, da presentare con apposita domanda (modulo in allegato “G”) almeno trenta giorni prima del periodo in cui il personale vorrà usufruire del recupero, in modo da consentirne all’Amministrazione un’adeguata e corretta programmazione.
Il termine ultimo per la presentazione della succitata domanda è da intendersi al 30 novembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata resa la prestazione di lavoro straordinario.
Se la domanda non viene presentata nei suddetti termini o se, presentata e accolta, le ore non vengono recuperate nel periodo richiesto e concesso, non si potrà più procedere alla compensazione.
Qualora la richiesta integrale o parziale, non sia stata accolta per esigenze di servizio, trascorso il predetto termine del 31 dicembre dei due anni successivi, le ore non recuperate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili.
Nel predetto periodo, comunque, qualora sia accertata l’eventuale disponibilità di risorse finanziarie, è possibile provvedere al pagamento anche delle ore destinate prioritariamente alla fruizione mediante recupero compensativo.
Incremento contingente percettori e misura per qualifica cyber
– art.8 Comma 1 (Incremento dell’indennità supplementare “cyber”)
A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di Porto, e dell’Aeronautica, in possesso di qualifica cyber ai sensi dell’articolo 13, commi 16 e 17, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e in servizio presso Enti, Reparti articolazioni di Forza armata e Interforze che svolgono attività di Cyber Sicurezza individuati dal medesimo DPR, l’indennità supplementare mensile è incrementata al 55 per cento dell’indennità di impiego operativo di base. Comma 2 (Incremento del contingente percettori)
L’incremento del contingente di cui al comma 1 è stato determinato dall’Amministrazione in 249 unità di personale aggiuntive retribuite nella misura rideterminata dal comma 1.
Indennità operativa equipaggi fissi di volo e sperimentatori di volo
– art.9 (Incremento dell’indennità operativa fondamentale prevista dall’articolo 6, commi 1 e 3, della Legge 23 marzo 1983, n. 78)
A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’indennità di impiego operativo di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 155 per cento dell’indennità di impiego operativo di base.
Indennità di rischio
– art. 10 (Incremento dell’indennità di rischio per gli operatori subacquei)
A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’indennità giornaliere di rischio di cui alla tabella C (per gli operatori subacquei) del D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 è rideterminata nelle misure indicate nella tabella 6 in allegato “H”.
Indennità notturna per attività addestrativa/operativa – art. 11 (Nuova indennità di turno)
L’articolo istituisce a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, per il personale della Marina militare, compreso quello delle Capitanerie di porto, imbarcato su Unità appartenenti al naviglio militare ed impiegato in attività addestrativa o operativa ai sensi dell’articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 , una indennità di turno notturno pari a 12 euro per l’attività lavorativa svolta nell’arco notturno dalle ore 22.00 alle 06.00 del mattino successivo, come risultante dai piani di operazione o dagli ordini di servizio.
L’indennità è maturata in ragione di almeno 4 ore di servizio svolte anche in modalità non continuativa nell’arco notturno dalle 22.00 alle 06.00.
Non sono utili alla maturazione del compenso le ore eventualmente trascorse in recupero psicofisico. L’indennità è corrisposta per un massimo di dieci turni notturni nel mese ed è cumulabile con il compenso forfettario di impiego.
Indennità notturna per servizi armati e non –
art. 12 (Nuova indennità di turno)
L’articolo istituisce a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, una nuova indennità destinata al personale militare che svolge, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.163, servizi armati e non, per almeno 4 ore anche non continuative, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00, pari a euro 18,00.
Non sono utili alla maturazione del compenso le ore eventualmente trascorse in recupero psicofisico pur presso installazioni militari o mezzi militari, come risultante dagli ordini di servizio.
L’indennità è cumulabile con il compenso forfetario di guardia ma non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario che remuneri il turno notturno ovvero con l’indennità di cui al precedente articolo 11.
Compenso forfettario di guardia
– art. 13 (Rideterminazione degli importi dei compensi forfettari di guardia)
A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure del compenso forfettario di guardia sono rideterminate negli importi in relazione agli aumenti stipendiali disposti dall’art. 2 del presente decreto (tabella 7 in allegato “I”).
Indennità per il personale specializzato del settore cinofilo
– art. 14 (Nuova indennità supplementare per personale specializzato nel settore cinofilo)
L’articolo dispone l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di un’indennità supplementare mensile, pari a euro 50,00 da corrispondersi al personale che abbia conseguito una specializzazione ovvero una qualifica del settore cinofilo e sia effettivamente impiegato in attività connesse con il possesso dei citati titoli
Incremento contingente IEDD CMD
– art. 15 (Incremento del personale in possesso di qualifica IEDD e CMD)
A decorrere dal 1° gennaio 2024, il contingente massimo di personale in possesso di qualifica IEDD e CMD, percettore della specifica indennità prevista dall’articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, è aumentato di 166 unità individuati dalle Forze armate sulla base delle informazioni presenti sui propri sistemi informativi.
Indennità artificieri di Reparto
– art. 16 (Nuova indennità supplementare per artificieri) L’articolo prevede l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di un’indennità supplementare mensile, pari a euro 50, per il personale impiegato in posizione organica di “artificiere” che ha superato specifici corsi di specializzazione presso i centri di eccellenza dell’Esercito Italiano ovvero presso gli Istituti di formazione della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare.
L’indennità mensile è corrisposta per l’effettivo svolgimento delle seguenti attività con l’impiego di ordigni esplosivi:- disinnesco degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel corso di esercitazioni a fuoco condotte all’interno degli appositi poligoni/aree addestrative; – brillamento degli ordigni esplosivi residui (attraverso l’impiego di esplosivo).
L’indennità è corrisposta, a parità di condizioni, anche al personale artificiere qualificato IEDD e CMD che per carenza di requisiti non possa percepire l’indennità di cui all’articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 con cui non è comunque cumulabile.
Indennità operatore sensori APR
– art. 17 (Estensione dell’indennità fondamentale per operatori sensori Aeromobili a Pilotaggio Remoto)
L’articolo estende, a parità di requisiti e a decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale con qualifica operatore APR in servizio presso il 3° Reggimento Supporto Targeting Bondone, l’indennità prevista dall’articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.
Indennità soccorritore marittimo
– art. 18 (Incremento dell’indennità supplementare per soccorritori marittimi)
A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’indennità supplementare mensile di cui all’articolo 13, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, è elevata al 50 per cento dell’indennità di impiego operativo di base.
Indennità Fighter Controller/controllore tattico caccia intercettore
– art. 19 (Nuova indennità supplementare fighter controller/ controllore tattico caccia intercettore)
L’articolo istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un’indennità supplementare mensile, pari al 30% dell’indennità di impiego operativo di base, al personale abilitato guida caccia (fighter controller/controllore tattico caccia intercettore) imbarcato su unità portaeromobili con compiti di flight following e search and rescue.
Indennità manutentori aeromobili
– art. 20 (Nuova indennità supplementare per manutentori aeromobili)
L’articolo istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un’indennità supplementare mensile, pari a euro 30, in favore del personale, impiegato presso Enti che svolgono la manutenzione di velivoli o di loro componenti o presso le articolazioni della Maintenance Training Organization, che svolge effettivamente attività manutentiva o istruzionale ed è in possesso della licenza Military Aircraft Maintenance License di categoria “B1”, “B2” e “C”.
L’indennità non è corrisposta agli operatori di bordo e agli specialisti di volo che siano percettori di indennità di aeronavigazione, di volo per equipaggi fissi di volo e per sperimentatori di volo.
Indennità per Supporto Tattico Operazioni Speciali
– art. 21 (Estensione dell’indennità supplementare per fucilieri dell’aria)
L’articolo estende, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la corresponsione dell’indennità supplementare prevista per il personale militare in possesso della qualifica di fuciliere dell’aria di cui dall’articolo 13, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, anche al personale dell’Aeronautica Militare in possesso di qualifica di Supporto Tattico Operazioni Speciali che sia effettivamente impiegato in relazione alla qualifica conseguita.
Indennità per il 28° Reggimento “Pavia” (PSYOPS)
– art. 22 (Nuova indennità supplementare mensile per il personale del 28° Reggimento “Pavia”)
L’articolo istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un’indennità supplementare mensile, pari a euro 30, da corrispondere al personale militare in servizio presso il 28° Reggimento “Pavia” (PSYOPS).
Indennità per il personale in servizio presso Stabilimenti militari di pena
– art. 23 (Rideterminazione degli importi mensili dell’indennità di impiego operativo per il personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena)
A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli importi mensili dell’indennità di impiego operativo di cui all’articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sono rideterminati come da tabella 8 in allegato “L”.
Indennità genio ferrovieri
– art. 24 Comma 1 (Nuova indennità supplementare genio ferrovieri)
L’articolo istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un’indennità supplementare mensile, pari a euro 35, per il personale del Reggimento genio ferrovieri dell’Esercito che ricopre specifiche posizioni organiche e precisamente:
– Capo stazione;
– Manovratore/Deviatore;
– Capo treno;
– Macchinista;
– Comandante di squadra operatori ferroviari;
– Comandante di squadra ferrovieri/Vice comandante di plotone ferrovieri;
– Operatore dell’infrastruttura ferroviaria;
– Comandante di squadra operatore dell’infrastruttura ferroviaria.
L’indennità è cumulabile con quella di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302. Comma 2 (Modifica del comma 4, dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302)
Le parole “sentita la Rappresentanza militare” sono sostituite da: “sentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale per la Forza armata Esercito ai sensi dell’articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e firmatarie dell’ipotesi unica di accordo sindacale ai sensi dell’articolo 7, comma 3-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le procedure definite dal Regolamento di attuazione di cui all’articolo 1475, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010.”
Indennità per il personale appartenente al battaglione Mezzi Mobili Campali
– art. 25 (Nuova indennità supplementare per il personale del battaglione Mezzi Mobili Campali)
L’articolo istituisce, decorrere dal 1° gennaio 2024, un’indennità supplementare mensile, pari a euro 25, per il personale dell’Esercito in servizio presso il Battaglione Mezzi Mobili Campali attualmente inquadrato presso la Scuola di Amministrazione e Commissariato dell’Esercito.
Indennità per soccorritori alpini
– art. 26 (Estensione dell’indennità per soccorritori alpini)
L’articolo estende al personale militare che svolge il servizio di “assistente militare alle piste da sci”, a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, a pari modalità di attribuzione, l’indennità giornaliera per soccorritore alpino prevista dall’articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.
Indennità servizio aviolancistico
– art. 27 (Estensione dell’indennità per servizio aviolancistico)
L’articolo estende a parità di requisiti e modalità di attribuzione a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, l’indennità giornaliera per servizio aviolancistico, prevista dall’articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, al solo personale effettivo al Reparto Attività Sportive Paracadutismo dell’Esercito Italiano, in deroga al divieto di cui al citato articolo 15.
Disposizioni finali
– art. 35 Al personale di cui al presente provvedimento continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione recepiti con Decreto del Presidente della Repubblica.
Tratt. Ec. – Allegato A elenco indirizzi (File .pdf 514 Kb)
Tratt. Ec. – Allegato B (File .pdf 211 Kb)
Tratt. Ec. – Allegato C (File .pdf 204 Kb)
Tratt. Ec. – Allegato D (File .pdf 191 Kb)
Tratt. Ec. – Allegato E (File .pdf 125 Kb)
Tratt. Ec. – Allegato F (File .pdf 197 Kb)
Tratt. Ec. – Allegato G (File .pdf 334 Kb)
Tratt. Ec. – Allegato H (File .pdf 248 Kb)
Tratt. Ec. – Allegato I (File .pdf 292 Kb)
Tratt. Ec. – Allegato L (File .pdf 291 Kb)
FONTE MINISTERO DELLA DIFESA