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Pubblichiamo integralmente la nuova circolare sull’ Indennità di trasferimento – Articoli 1 e 13 della Legge 29 marzo 2001, n.86.

1.PREMESSA

Con la circolare indicata a seguito in a) la Direzione Generale del Personale Militare aveva fornito le istruzioni applicative delle norme in materia di indennità di trasferimento introdotte dall’art. 1 della Legge 29 marzo 2001, n.86, che andavano a sostituire le disposizioni previgenti della Legge 10 marzo 1987, n.100.

Viste le numerose variazioni interpretative e anche normative, intervenute nel corso del tempo dal 2001 ad oggi, disciplinate in numerose direttive integrative (indicate a seguito alle lettere b e seguenti), tenuto anche conto di recenti quesiti sottoposti alla DGPM, i cui riscontri hanno riguardato aspetti rilevanti, concernenti la sussistenza dei requisiti necessari per la corresponsione dell’indennità di cui sopra, la Direzione Generale ha rilevato ragioni di opportunità per emanare una nuova circolare sull’argomento, che riordini e faccia proprie tutte le successive modifiche.

Con la presente circolare, pertanto, si forniscono le nuove istruzioni applicative per la corretta attuazione delle norme in materia di indennità di trasferimento ex art.1 della Legge 29 marzo 2001, n.86.

2. DECORRENZA E DESTINATARI

Il trattamento economico ivi previsto si applica al sottonotato personale che sia trasferito d’autorità a decorrere dal 1 gennaio 2001:

– personale volontario coniugato, unito civilmente o convivente di fatto ai sensi della Legge del 20 maggio 2016, n. 76 (intendendosi la categoria di personale in servizio temporaneo “volontari in ferma prefissata e ufficiali in ferma prefissata”);

– personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare;

– ufficiali piloti e navigatori di complemento in ferma dodecennale di cui all’articolo 943 del COM.

Tale trattamento economico viene corrisposto dalla avvenuta presentazione/assunzione in servizio (data di presa in forza) nella nuova sede. L’indennità non compete al personale che raggiunge la sede di prima assegnazione o, all’atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri o in congedo, il domicilio eletto.

In tale contesto si precisa che, al personale militare vincitore delle sottoelencate tipologie di concorso, con riferimento alla sede di servizio successiva al completamento dell’iter formativo discendente dalle procedure concorsuali, l’indennità di trasferimento è attribuita/non attribuita secondo le modalità di seguito indicate:

a. Concorso pubblico senza quota riservata al personale militare. Non compete l’indennità di trasferimento, in quanto la posizione dell’interessato dovrà essere considerata alla stregua di tutti gli altri soggetti che hanno partecipato alla medesima procedura concorsuale. In tale caso, quindi, la sede successiva alla fase di formazione costituisce la sede di prima assegnazione, ai sensi dell’art.976 del d.lgs. 15 marzo 2010, n.66.

b. Concorso pubblico con quota riservata al personale militare. Compete l’indennità di trasferimento, a condizione che: – sussistano i presupposti previsti dall’art.1 della Legge 86/2001; – continui a permanere il rapporto d’impiego, senza soluzione di continuità; – il posto conseguito nella graduatoria dei vincitori rientri nella quota riservata al personale militare; – venga disposto il trasferimento dalla sede di servizio di provenienza a quella di nuova destinazione.

c. Concorso riservato al personale militare.
Compete l’indennità di trasferimento, a condizione che:
– sussistano i presupposti previsti dall’art.1 della Legge 86/2001;
– continui a permanere il rapporto d’impiego, senza soluzione di continuità;
– venga disposto il trasferimento dalla sede di servizio di provenienza a quella di nuova
destinazione.

Si precisa, infine, che agli allievi delle Scuole e delle Accademie, provenienti da altri ruoli delle Forze Armate e vincitori di concorso riservato o parzialmente riservato, non va corrisposta l’indennità di trasferimento per la destinazione alla sede di svolgimento dell’iter formativo discendente dalle procedure concorsuali.

3. REQUISITI

I requisiti che legittimano la corresponsione del trattamento in questione sono i seguenti: – il movimento deve essere disposto con atto autoritativo dell’Amministrazione (trasferimento d’autorità) per il raggiungimento di una nuova sede di servizio che non coincida, però con quella identificata come sede di 1^ assegnazione al termine di iter formativo.

Rimane escluso il trasferimento, ancorchè disposto con atto autoritativo discrezionale, seguito a domanda;

– la presentazione/assunzione in servizio deve essere finalizzata all’impiego e non al proseguimento di iter formativo/addestrativo;

– le sedi di servizio di provenienza e di nuova destinazione devono essere ubicate in comuni diversi e tra le stesse devono intercorrere almeno 10 Km. (Adunanze plenarie del Consiglio di Stato n.23 in data 14 dicembre 2011 e n.1 in data 29 gennaio 2016).

Per le Unità Navali dovrà farsi riferimento alla sede di assegnazione delle stesse. Si precisa che, l’indennità di trasferimento non compete nel caso in cui il personale sia trasferito, a seguito di provvedimenti di soppressione o dislocazioni interessanti il reparto o le relative articolazioni di appartenenza, ad una sede di servizio limitrofa, anche nel caso in cui sia ubicata in un comune confinante e le sedi di servizio distino tra loro più di dieci chilometri.

4. MISURE E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

Ai beneficiari di cui al precedente paragrafo 2, compete un’indennità mensile pari a trenta diarie di missione, liquidata, per i primi dodici mesi in misura intera e, per i secondi dodici mesi, in misura ridotta del 30% (trenta per cento).

Al personale dirigente spetterà un’indennità calcolata in base agli importi previsti per il restante personale nell’ultimo atto di concertazione esteso alla dirigenza.

Il personale che nella nuova sede non fruisce di alloggio di servizio, può optare, in luogo della predetta indennità, per il rimborso del 90% (novanta per cento) del canone mensile corrisposto per un alloggio privato, fino ad un massimo di Euro 516,45 e per un periodo non superiore a 36 (trentasei) mesi. Il rimborso sarà effettuato su presentazione di regolare contratto di locazione (debitamente registrato) e di quietanza di pagamento.

Il suddetto diritto di opzione, da far valere con specifica richiesta scritta in aggiunta alla documentazione giustificativa da produrre per l’attribuzione dell’indennità, deve essere esercitato entro il primo trimestre decorrente dalla data di trasferimento. Il termine iniziale di decorrenza dei 36 (trentasei) mesi per il rimborso del 90% (novanta per cento) del canone mensile, coincide con la data di stipula del contratto della locazione stessa, debitamente registrato, che dovrà avvenire entro tre mesi dall’esercizio del citato diritto di opzione.

A richiesta dell’interessato, ad esclusione dei volontari in ferma (fatta eccezione per il personale volontario coniugato, unito civilmente o convivente di fatto appartenente all’Arma dei Carabinieri che altresì vi rientra), il rimborso del canone, può essere anticipato nella misura corrispondente a 3 mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti.

Il personale, ad esclusione del personale volontario e del personale dirigente (fatta eccezione per il personale volontario coniugato, unito civilmente o convivente di fatto appartenente all’Arma dei Carabinieri che altresì vi rientra), che abbia scelto il rimborso del canone mensile per l’alloggio privato può, al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l’indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici mesi.

Tale opzione può essere esercitata una sola volta. E’ da ritenersi consentita, oltre la sottoscrizione del contratto di locazione, anche la stipula del contratto di “ospitalità”. In tal senso si dispone quanto segue:

– la stipula dei contratti di “ospitalità” da parte dei militari interessati deve essere regolata da apposite convenzioni sottoscritte dai competenti organi centrali con strutture residenziali ritenute idonee;

– è ammissibile, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. n. 86/2001, solo il rimborso delle spese strettamente attinenti all’uso del bene immobile, ma non anche quelle afferenti alle prestazioni aggiuntive, che sia pure ne costituiscano parte integrante, rimangono a carico del militare;

– il ristoro dell’importo versato avverrà solo previa verifica da parte degli organi liquidatori dell’effettiva rispondenza della pattuizione allo schema di contratto predisposto in sede di convenzione.

5. COMPATIBILITA’ CON ALTRI TRATTAMENTI

Il trattamento economico di cui trattasi, non esclude: – i rimborsi e le indennità previsti, per il personale in missione e/o trasferito, dalla legge 18 dicembre 73, n. 836 e successive modificazioni;

– il rimborso previsto ai commi 2 e 3 dell’art.8 del DPR 13 giugno 2002, n.163 (esteso al personale dirigente con legge 5 novembre 2004, n. 263, rimanendo escluso il personale volontario).

– l’indennità prevista al comma 5 dell’art.8 del DPR 13 giugno 2002, n.163 (estesa al personale dirigente con legge 5 novembre 2004, n. 263, rimanendo escluso il personale volontario); 

– il rimborso previsto all’art.20 comma 1 lettera b) del DPR 20 aprile 2022, n.56 (non esteso al personale dirigente e rimanendo escluso il personale volontario).

– il rimborso previsto ai commi 2 e 3 dell’art.47 del DPR 18 giugno 2002, n.164 (esteso al personale dirigente);

– l’indennità prevista al comma 5 dell’art.47 del DPR 18 giugno 2002, n.164 (estesa al personale dirigente);

– il rimborso previsto all’art.54 comma 1 lettera b) del DPR 20 aprile 2022, n.57 (non esteso al personale dirigente).

Nei casi previsti di cui all’art.20 DPR 56/2022 e all’art.54 DPR 57/2022, la sospensione del rimborso del canone per i militari destinatari di alloggio di servizio, va applicata solo quando l’alloggio di servizio sia stato concesso e consegnato, ovvero sia idoneo all’uso e fruibile.

6. PERSONALE IN SERVIZIO ALL’ESTERO O SU POSIZIONI A STATUS INTERNAZIONALE

A seguito dell’abrogazione del comma 4 dell’art.1 della Legge 86/2001, per effetto dell’art. 1, comma 363, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) a decorrere dal 1 gennaio 2015, il personale militare impiegato all’estero non ha più diritto a percepire l’indennità di trasferimento all’atto del rientro in Italia, a prescindere se il rientro avvenga nella sede di servizio di partenza o in altra sede.

E’ escluso dal beneficio il personale di rientro da tutte le posizioni d’impiego all’estero ex artt. 1808 e 1809 d.lgs. 66/2010, legge 1114/1962 e legge 145/2016. Il trattamento in discorso, pure non si applica all’atto dell’invio all’estero.

7. CASI PARTICOLARI
Il trattamento in questione è ridotto del 20% (venti per cento) per il personale che, nella nuova sede di servizio, usufruisce di alloggio gratuito di servizio, intendendo per questo un alloggio per il quale l’assegnatario/utente non corrisponde alcun canone all’Amministrazione (parere del Consiglio di
Stato nr. 215/95).

Al personale militare che abbia optato per il rimborso del canone alloggiativo privato di cui al comma 3 dell’art.1 della Legge 86/2001, a seguito della dichiarata indisponibilità alloggiativa, al
quale venga successivamente assegnato l’alloggio di servizio nel corso del periodo di percezione del citato rimborso, perderà il diritto alla corresponsione dello stesso, divenendo invece destinatario dell’indennità di trasferimento di cui sopra, per il periodo rimanente al compimento del biennio a decorrere dal trasferimento.

Il trattamento non compete al personale richiamato dal congedo, con o senza assegni, anche dopo l’elezione del domicilio, in sede diversa dallo stesso, fermo restando per esso il diritto:

– al completamento del biennio di corresponsione/triennio di rimborso (se in costanza di erogazione) in caso di congedamento e contestuale richiamo in servizio senza soluzione di continuità;

– al trattamento economico ex novo se, nel corso del richiamo, viene trasferito d’autorità da una ad altra sede di servizio, fermo restando il possesso dei requisiti indicati al precedente punto paragrafo 3.

Altresì il trattamento non compete al personale richiamato dall’aspettativa per riduzione dei quadri, salvo ricorrano le stesse fattispecie sopra riportate. Il trattamento è interrotto in caso di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri a domanda o d’ufficio.

L’indennità è sospesa in caso di collocamento in aspettativa per motivi privati ai sensi dell’art.901 COM. Viene conservato il diritto alla corresponsione dell’indennità nel caso del militare collocato in aspettativa per ammissione al corso di dottorato di ricerca senza borsa di studio.

L’indennità è altresì sospesa nel caso il militare, durante il periodo di godimento dell’indennità, sia destinatario di un provvedimento di assegnazione temporanea. 

Il trattamento non compete al personale trasferito in esecuzione di un provvedimento di giustizia amministrativa.

Qualora durante il periodo di diritto subentri un trasferimento temporaneo a domanda connesso a una tutela sociale, il trattamento è sospeso; una volta cessata l’esigenza solidale, se il dipendente torna nella sede ove era stato trasferito d’autorità, il trattamento è ripristinato e, ai fini del computo complessivo della spettanza (24 mensilità per l’indennità ovvero 36 mensilità per il rimborso del canone di locazione), non si tiene conto dei mesi trascorsi nella sede ove si è fruito della tutela sociale.

8. VARIAZIONI NEL CORSO DEL TRATTAMENTO

I trasferimenti che non comportano un cambio di sede di servizio o tra sedi di servizio ubicate nello stesso comune, o distanti meno di dieci chilometri, non danno diritto al trattamento economico di cui trattasi; nel caso in cui tali movimenti siano disposti nei confronti di personale che già usufruisce del trattamento in questione, i benefici continueranno ad essere corrisposti dall’Ente ricevente al quale l’Ente cedente dovrà trasmettere tutta la documentazione probatoria.

Qualora durante il periodo di diritto subentri un trasferimento a domanda che comporta un mutamento permanente di sede di servizio, il trattamento cessa dalla data del nuovo trasferimento. Qualora durante il periodo di diritto intervenga una promozione, la maggiore diaria eventualmente spettante sarà corrisposta dalla data del provvedimento di promozione.

Nel caso di aumento della diaria di missione, il trattamento in godimento dovrà essere aggiornato a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di aumento.

Durante il periodo di godimento delle misure previste per il trasferimento, intervenendo un nuovo movimento d’autorità, dovrà riconoscersi un nuovo trattamento economico di trasferimento con i relativi termini di fruizione.

9. REGIME FISCALE

All’indennità in questione si applica l’esenzione prevista dal comma 7 dell’art.51 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Qualora il personale opti per il rimborso previsto dall’art. 1, comma 3, della legge in oggetto, allo stesso dovrà essere applicata l’esenzione prevista dal comma 5 dell’art.51 del T.U.I.R..

Inoltre, in relazione alle unificazioni delle basi imponibili ai fini previdenziali e fiscali apportate dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n.314, il trattamento in argomento è, altresì, nella stessa misura prevista dalle succitate norme, esente da ritenute assistenziali e previdenziali.

10. VARIE

Ai sensi dell’art. 13 comma 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, ai trasferimenti disposti ed effettuati entro il 31 dicembre 2000 continua ad applicarsi la legge 10 marzo 1987, n. 100 e successive modificazioni.

Con l’emanazione della presente, devono ritenersi abrogate la circolare DGPM/IV/12^/069740/10/B.32 in data 6 giugno 2001 e le altre direttive indicate a seguito. In relazione a quanto precede, si invitano gli Enti in indirizzo a divulgare la nuova circolare ai vari livelli al fine di rendere edotto il personale circa l’emolumento spettante e le modifiche intervenute.

FONTE MINSTERO DELLA DIFESA

CIRCOLARE

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