https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/PRIMA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO/SENTENZA/73/2020

Ricalcolo contributi su DPR n.1092/1973”. L’Inps perde ancora in appello. Ecco la sentenza

Continua la serie di condanne a carico dell’INPS afferenti al contenzioso con migliaia di militari per l’erronea applicazione dell’ articolo 54 del DPR n.1092/1973”.  

Nella sentenza dello scorso 16 aprile 2020, la Corte dei Conti regione Lombardia ha definito “infondato” l’appello dell’Istituto previdenziale.

SENTENZA nel giudizio sull’appello iscritto al n. 54372 del registro di segreteria, proposto da: – I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico, Antonella Patteri, Sergio Preden, Luigi Caliulo, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29, contro – OMISSIS rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Parisi, elettivamente domiciliato in Roma, via Serafino n. 106, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Torre, avverso SENT. 68/2020 2 la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, n. 278/2018, pubblicata il 21 dicembre 2018.



Visti gli atti del giudizio. Data per letta, all’udienza pubblica del 27 febbraio 2020, la relazione del Consigliere designato, uditi l’avv. Antonella Patteri per l’Inps e l’avv. Claudio Parisi in favore dell’appellato.

FATTO

Il signor OMISSIS, ex sottufficiale dei Carabinieri, ha adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia, chiedendo il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione sulla quota calcolata col sistema retributivo dell’aliquota del 44% di cui all’art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze pensionistiche spettanti con gli accessori di legge.

Ha fatto presente di aver maturato alla data del pensionamento un’anzianità superiore ai quindici anni. L’INPS si è costituito chiedendo la reiezione del ricorso.

All’esito del dibattimento il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, compensando le spese di lite. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l’Istituto previdenziale per “violazione e falsa applicazione dell’articolo 54 del DPR n.1092/1973” non ritenendo sussistere i presupposti per il riconoscimento del beneficio pensionistico.

Con memoria depositata il 30 gennaio 2020 si è ritualmente costituito SENT. 68/2020 3 il sig.OMISSIS, chiedendo il rigetto del gravame con conferma integrale della sentenza. All’odierna udienza, i difensori delle parti in causa si sono riportati agli scritti in atti.

Considerato in DIRITTO L’appello è infondato.

Il trattamento di quiescenza dell’appellato è stato calcolato con il “sistema misto”, non possedendo l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di almeno 18 anni.

Per la componente della pensione calcolata con il sistema retributivo, è stata applicata dall’ente previdenziale l’aliquota del 35% di cui all’articolo 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1093, in luogo della più favorevole aliquota del 44% prevista dall’articolo 54 del medesimo testo legislativo.

Ritiene il Collegio che tale modalità di computo non sia corretta, come già motivatamente affermato dal giudice di primo grado. Va innanzitutto evidenziato che l’articolo 44 non può trovare applicazione nei confronti del personale militare (cui appartiene l’odierno appellato), trattandosi di disposizione inserita nel Titolo III (“Trattamento di quiescenza normale”), Capo I (“Personale civile”), del richiamato decreto del Presidente della Repubblica, e, quindi, dettata esclusivamente per il personale civile sicché non si comprende su quali basi l’ente previdenziale ritenga di estenderne l’ambito applicativo al personale militare cui, invece, fa espresso riferimento il successivo SENT. 68/2020 4 Capo II (“Personale militare”) all’interno del quale è contenuto, per l’appunto, l’articolo 54.

Tale rilievo appare già di per sé idoneo a palesare l’incongruenza del modus operandi dell’INPS; solo per ragioni di completezza, si svolgono le seguenti ulteriori considerazioni.

Il citato articolo 54 dispone, ai primi due commi, che «La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo». Secondo l’appellante INPS, l’aliquota del 44%, prevista da tale norma, si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni e, quindi, con non più di venti anni.



Questo assetto risulterebbe aderente al dato letterale della disposizione e coerente con la natura speciale della disposizione stessa, che, attribuendo un beneficio ad una limitata categoria di soggetti (quelli cessati con un’anzianità compresa nell’intervallo tra 15 e 20 anni), non sarebbe applicabile oltre i casi espressamente previsti, cioè a coloro collocati in pensione con anzianità superiori ai 20 anni. Inoltre, sempre secondo la prospettazione dell’Istituto previdenziale, la disposizione, introdotta allorché vigeva il sistema retributivo puro, avrebbe una funzione perequativa per quei militari che, per motivi SENT. 68/2020 5 indipendenti dalla propria volontà, siano stati costretti ad abbandonare il servizio non avendo raggiunto i vent’anni di servizio.

Tale soluzione interpretativa non può essere condivisa. In primo luogo, deve escludersi che la disciplina di cui all’articolo 54 sia qualificabile come speciale, in quanto contribuisce a definire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari.

A ciò consegue che è improprio far riferimento a rigidità applicative tipiche della disciplina che fa eccezione a regole generali. In secondo luogo, non è corretto l’impianto argomentativo dell’appellante secondo cui l’aliquota del 44% sarebbe la risultante della somma di due componenti: il 35%, derivante dall’applicazione dell’aliquota del 2,33% fino a 15 anni (prevista dall’articolo 44, comma 1) ed il 9%, derivante dall’applicazione dell’aliquota al 1,8% per i successivi 5 anni, sicché dopo il ventesimo anno l’aliquota continuerebbe ad essere quella del 1,8% sino al conseguimento dell’80%, massimo conseguibile.

In realtà, per l’inequivoco tenore letterale della disposizione, il 44% per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto “almeno 15 anni”. Le anzianità superiori contenute entro il limite massimo del ventesimo anno di servizio utile sono sostanzialmente neutre ai fini pensionistici.

Del resto, volendo seguire il calcolo esemplificativo elaborato dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’articolo 44, comma 1, per il personale militare, SENT. 68/2020 6 invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’articolo 44, comma 1.

Pertanto, superata tale soglia, è indubbio che la percentuale spettante sia pari all’1,80% per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dalla piana lettura della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente; tant’è che, nel comma 2, è espressamente previsto che «la percentuale di cui sopra è aumentata», in tal modo instaurando una relazione indissolubile tra le due previsioni della medesima disposizione.

Pertanto, con un’anzianità di servizio di 21 anni, il militare consegue una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per il 21° anno) incrementandosi di 1,8% per ogni anno aggiuntivo, fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’articolo 54 citato, analogamente a quanto stabilito dall’articolo 44, comma 1, per il personale civile.

In definitiva, per i militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’articolo 54 del SENT. 68/2020 7 d.P.R. n. 1092 del 1973.

Alla luce di quanto fin qui esposto, il gravame deve essere respinto e confermata la statuizione di cui in sentenza, peraltro in linea con l’orientamento già affermato in sede di appello (cfr. Sez. I App. sent. n. 422 del 2018; Sez. II App. sent. n. 205, n. 208, n. 308, n. 310 del 2019; Sez. III App. sent. n. 228, n. 266, n. 267 del 2019).

Le spese di giudizio, tenuto conto della novità della questione trattata, possono essere integralmente compensate tra le parti l


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