PEREQUAZIONE DELLA PENSIONE DURANTE L’AUSILIARIA

 6 gennaio 2025 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Domanda : Spettabile Redazione, sono un 1′ Lgt in ausiliaria dal 2022 e scrivo questa mail per chiedere conferma sull’oggetto che è stato trattato sulla Vs. Piattaforma l’8 marzo 2023 dal 1’Lgt Pistillo.  Infatti al termine dello stesso viene precisato che “la perequazione durante i 5 anni di permanenza in tale posizione è semplicemente congelata, nel senso che non viene attribuita durante l’ausiliaria, ma riconosciuta in sede di applicazione da parte dell’INPS competente del decreto definitivo di pensione “.  Sono al corrente che l’articolo 1870 al punto 3.h ne fa menzione, ma non vengono definite le modalità e i tempi. Mi piacerebbe conoscere cortesemente i dettagli. Ringraziando anticipatamente porgo distinti saluti.

RispostaL’art. 1870 del D. Lgs. n. 66/2010 dispone che al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento ordinario di quiescenza maturato sulla base dell’anzianità di servizio e degli assegni pensionabili al momento della cessazione dal servizio, una indennità, pari al 50% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto del collocamento in congedo.

In sintesi, l’indennità viene aggiornata ogni volta in cui, per effetto di leggi o contratti, la retribuzione del pari grado in servizio viene incrementata. Dal punto di vista economico l’indennità in parola si sostanzia in un meccanismo di adeguamento della pensione alla retribuzione del pari grado in servizio, pertanto non è oggetto della perequazione automatica prevista per le pensioni. Diversamente, l’ordinaria pensione deve essere adeguata all’aumento del costo della vita come indicato dall’Istat che non viene attribuito durante il periodo di ausiliaria, in quanto il comma 3 del sopracitato articolo prescrive che per il calcolo della differenza, tra il trattamento di quiescenza e il trattamento economico spettante al pari grado in servizio, non si deve tenere conto di alcuni elementi, con riferimento a entrambi i termini del raffronto, tra i quali gli incrementi a titolo di perequazione automatica.

Una sorta di congelamento dell’adeguamento in base all’inflazione al fine di semplificare il calcolo per l’aggiornamento di tale indennità nel tempo in base agli aumenti retributivi del personale in servizio. Questo istituto di tutela che permette di evitare una diminuzione del valore delle pensioni rispetto al momento della liquidazione originaria, per il personale in ausiliaria viene riconosciuto al passaggio nella posizione di riserva e nel momento in cui l’Inps dà applicazione al decreto dell’assegno vitalizio emesso dall’organo competente. Lo specchio a seguire mostra il processo di adeguamento di un 1° Lgt in ausiliaria dal 31/12/2017.

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