Adeguamento dei requisiti pensionistici del personale militare per il biennio 2027–2028
Il Ministero della Difesa ha emanato la Circolare n. M_D AB05933 REG2026 0224179 in data 11 maggio 2026, recante disposizioni applicative in materia di cessazione dal servizio permanente e adeguamento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, in relazione agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027–2028.
Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo definito dalla legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), dal decreto interministeriale MEF–Lavoro del 19 dicembre 2025 e dalla circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026, che hanno disciplinato l’aggiornamento dei requisiti pensionistici.NSM è ANCHE SU WHATSAPP E SU TELEGRAM
La circolare rappresenta il riferimento operativo per la pianificazione delle cessazioni dal servizio, disciplinando anche l’applicazione delle “finestre mobili” e dei differimenti nella decorrenza del trattamento pensionistico.
OGGETTO:Cessazioni dal servizio permanente. Adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento del personale militare per il biennio 2027–2028.
1. PREMESSA
Con le circolari precedenti (2018–2024), sono state fornite le disposizioni applicative relative all’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il periodo 2019–2026.
La presente circolare recepisce le nuove disposizioni introdotte da:
- legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi 180, 181 e 185–190;
- decreto direttoriale MEF–Ministero del Lavoro del 19 dicembre 2025;
- circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026.
In particolare:
- il comma 180 prevede un ulteriore incremento graduale dei requisiti pensionistici per il personale militare pari a 1 mese nel 2028, 1 mese nel 2029 e 1 mese dal 2030;
- il comma 181 demanda a un successivo DPCM, non ancora emanato, l’individuazione delle categorie professionali che potranno essere escluse totalmente o parzialmente dagli incrementi, in ragione delle specificità operative.
2. REQUISITI DI ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
2.1 Pensione di anzianità (cessazione anticipata)
Il personale militare può accedere al trattamento pensionistico anticipato secondo le seguenti condizioni.
A decorrere dal 1° gennaio 2027:
- 35 anni di contribuzione e almeno 58 anni e 1 mese di età→ finestra mobile: 12 mesi;
- 41 anni e 1 mese di contribuzione, indipendentemente dall’età→ finestra mobile: 12 mesi + posticipo di 3 mesi (totale 15 mesi);
- raggiungimento dell’80% di aliquota contributiva entro il 31 dicembre 2011con almeno 54 anni e 1 mese di età→ finestra mobile: 12 mesi.
A decorrere dal 1° gennaio 2028:
- 35 anni di contribuzione e almeno 58 anni e 3 mesi di età→ finestra mobile: 12 mesi;
- 41 anni e 3 mesi di contribuzione, indipendentemente dall’età→ finestra mobile: 12 mesi + 3 mesi (totale 15 mesi);
- aliquota massima dell’80% conseguita entro il 31 dicembre 2011con almeno 54 anni e 3 mesi di età→ finestra mobile: 12 mesi.
2.2 Pensione di vecchiaia (limiti di età)
Per il personale che raggiunge il limite ordinamentale di età senza aver maturato i requisiti per la pensione anticipata:
- dal 1° gennaio 2027: incremento di 1 mese (totale +13 mesi rispetto al limite ordinamentale);
- dal 1° gennaio 2028: incremento di 3 mesi (totale +15 mesi rispetto al limite ordinamentale).
Restano confermate le disposizioni relative alla “finestra mobile” di cui all’art. 12 del D.L. 78/2010.
3. ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI
Le disposizioni si applicano anche agli Ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell’art. 909 del D.Lgs. 66/2010, nel rispetto dei requisiti sopra indicati.