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  • 13 maggio 2026     1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

L’esenzione Irpef per le Vittime del Dovere e loro equiparati non sarà più limitata alla sola pensione privilegiata legata all’evento che ha conferito lo status, ma si estenderà a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dal beneficiario.

Con la pubblicazione della circolare n. 51 del 30 aprile 2026, l’Inps ha impresso una svolta decisiva nell’applicazione dei benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016, recependo ufficialmente un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, superando le precedenti e restrittive interpretazioni fornite dall’Istituto con i messaggi n. 1412/2017 e n. 3274/2017.

A decorrere dall’anno d’imposta 2026 tutti i trattamenti pensionistici di prima liquidazione o quelli già liquidati saranno posti in pagamento senza il prelievo fiscale, mentre per gli anni d’imposta anteriori l’interessato dovrà presentare apposita istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Le Vittime del Dovere

La normativa qualifica come «vittime del dovere» i dipendenti pubblici, tra i quali il personale delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate e del Soccorso Pubblico, che hanno subito lesioni o la morte in contesti di particolare rischio, come attività di contrasto alla criminalità, di servizi di ordine pubblico e di vigilanza a infrastrutture critiche e operazioni di soccorso e in contesto di impiego internazionali (missioni all’estero).

Equiparati alle Vittime del Dovere

Il comma 563 dell’articolo 1 della legge 266/2005 ha introdotto la categoria dei cd. equiparati alle vittime del dovere, indentificando in coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, durante “missioni di qualunque natura” (sia in Italia che all’estero), riconosciuti come dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative.

Il comma 211 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, ha esteso ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall’imposta sui redditi riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, delle stragi di tale matrice e della criminalità organizzata.

L’esenzione Irpef 

Finora l’Inps, basandosi su un’interpretazione restrittiva, applicava l’esenzione fiscale con riferimento alla sola quota aggiuntiva di pensione correlata all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato. In sintesi, il beneficio riguardava solo la pensione privilegiata che era scaturita dall’evento lesivo o dal decesso con esclusione, pertanto, di eventuali ulteriori prestazioni pensionistiche cui l’interessato avrebbe avuto diritto.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4873 del 25 febbraio 2025 ha sconfessato tale tesi condizionante, fornendo una lettura diversa della norma. Secondo la Consulta la legge non prevede alcun nesso di correlazione necessario, quindi l’esenzione deve riguardare il trattamento pensionistico in quanto tale e, pertanto, la generalità degli assegni previdenziali conseguiti e non solo l’aumento figurativo previsto dalla legge n. 206/2004. 

Tale principio è stato recepito anche dall’Agenzia delle Entrate che con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025 ha imposto il riesame dei procedimenti pendenti.

È bene precisare che l’estensione dell’esenzione riguarda tutti gli assegni pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie e che l’esonero dal pagamento dell’Irpef si estende alle relative addizionali regionali e comunali. 

I maggiori benefici previsti per le Vittime del Dovere e soggetti equiparati

Oltre alla speciale elargizione pari a 2.000 euro per ogni punto percentuale di invalidità entro un massimo di 200 mila euro, alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati con una invalidità non inferiore al 25% spetta uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 mensili e l’assegno vitalizionon reversibile, pari a 500 euro al mese, entrambi corrisposti per 12 mensilità.

Tali provvidenze si cumulano, senza alcun limite, al trattamento di servizio, alla pensione di anzianità, di inabilità, di vecchiaia e privilegiata e sono soggette, una volta attribuite, alla normale perequazione annuale in materia di pensioni.

Cosa cambia dall’anno di imposta 2026

In recepimento della sentenza della e della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, l’INPS spiega che, a partire dall’anno di imposta 2026, tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni presso assicurazioni obbligatorie erogati a soggetti equiparati e familiari superstiti alle vittime per dovere saranno esentati dell’Irpef e dalle addizionali regionali e comunali, applicando l’esenzione dal primo mese utile e provvedendo al rimborso delle ritenute effettuate da gennaio 2026. Lo stesso Istituto ha, inoltre, preannunciato un successivo messaggio operativo che definirà le modalità tecniche dettagliate per la presentazione delle istanze di esenzione.

I periodi d’imposta antecedenti al 2026 

Per i periodi d’imposta antecedenti al 2026, invece, i soggetti interessati devono attivarsi direttamente, presentando apposita istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate secondo le procedure ordinarie. Si consiglia di agire in modo tempestivo per evitare la maturazione dei termini di decadenza e prescrizione previsti dalla normativa tributaria.

In sintesi:

Decorrenza Modalità applicazione
Anno 2026 Applicazione automatica dal primo rateo utile
Ratei da gennaio 2026 Rimborso d’ufficio delle ritenute fiscali già operate
Anni precedenti al 2026 Richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate

 

A seguire un esempio di un 1° Lgt in servizio riconosciuto come equiparato a vittima del dovere con una invalidità permanente superiore al 25%.

 

In servizio STIMA Pensione 

Esenzione Parziale

STIMA Pensione

Esenzione Totale

stipendio 3.750,00 pensione 3.250,00 pensione 3.250,00
privilegiata 325,00 privilegiata 325,00
spec. ass.vital. 1.033,00 spec. ass.vital 1.033,00 spec. ass.vital. 1.033,00
ass. vitalizio 500,00 ass.vitalizio 500,00 ass.vitalizio 500,00
totale 5.283,00 totale 5.108,00 totale 5.108,00
contr e Irpef -1.300,00 Irpef –     937,07 Irpef
addizionali –       90,00 addizionali –     100,38 addizionali
netto 3.893,00 netto 4.070,55 netto 5.108,00

Infine, la definizione e la distinzione tra la Causa di Servizio e Vittima del Dovere.

La Causa di Servizio (Il Rischio Generico)

La Causa di Servizio è l’istituto “base”. Disciplinata essenzialmente dall’art. 64 del DPR 1092/1973, essa riconosce la dipendenza da causa di servizio quando l’infermità o la lesione sono state causate o concausate (in modo efficiente e determinante) da fatti di servizio.

Il concetto chiave qui è il rischio generico o specifico intrinseco alla prestazione lavorativa ordinaria. Rientrano in questa categoria le patologie derivanti dall’usura, dall’esposizione prolungata a fattori nocivi ordinari, o gli infortuni accidentali avvenuti durante il servizio, senza che vi sia necessariamente un contesto di eccezionalità o di contrasto alla criminalità.

La Tabella A rappresenta il cuore di questo sistema di protezione che è strutturata in otto categorie, ordinate secondo un criterio di gravità decrescente: dalla 1ª categoria (invalidità massima) all’8ª categoria (soglia minima).

La Gerarchia della Gravità (Tabella A)
1ª Categoria (100% – 80%)
Danno Assoluto / Grandi Invalidi
2ª – 4ª Categoria (80% – 60%)
Gravi menomazioni funzionali
5ª – 7ª Categoria (60% – 30%)
Danno Medio / Idoneità residua parziale
8ª Categoria (30% – 20%)
Minimo per la Pensione Vitalizia

Lo Status di Vittima del Dovere (Il Rischio Qualificato)

Lo status di Vittima del Dovere, introdotto e ampliato dalla Legge 266/2005 (art. 1, commi 563-564), rappresenta invece un livello di tutela superiore. Non basta che l’evento sia avvenuto in servizio, ma è necessario un qualcosa in più.

La giurisprudenza ha chiarito che per accedere a questo status (e in particolare alla fattispecie “equiparata” del comma 564) è necessario dimostrare l’esistenza di particolari condizioni ambientali od operative. In sintesi, il militare o l’agente deve essere stato esposto a un rischio che va oltre il normale rischio insito nella professione.

Schema: Causa di Servizio vs Vittima del Dovere a Colpo d’Occhio
Elemento Causa di Servizio Vittima del Dovere
Normativa Base DPR 1092/1973 (Art. 64) L. 266/2005 (Art. 1 co. 563-564)
Tipo di Rischio Rischio generico o specifico inerente al lavoro ordinario. Rischio qualificato, straordinario o derivante da “particolari condizioni”.
Finalità Indennizzo (modesto) per l’usura lavorativa o infortunio. Ristoro integrale (elevato) per il sacrificio reso allo Stato in condizioni critiche.
Maggiori Benefici a confronto
Causa di Servizio
 – Incremento Retributivo: aumento dello stipendio del 1,25/2,50%.
 – Equo Indennizzo: Spesso irrisorio (es. 2.000 – 5.000 euro una tantum).
 – Pensione Privilegiata: Maggiorazione del 10% della pensione (soggetta a tassazione).
 – Rimborso Spese Cure: Parziale.
Vittima del Dovere
Oltre a quanto sopra
 – Speciale Elargizione: 2.000 euro per ogni punto % di invalidità (per decesso 200.000 euro)).
 – Vitalizi Mensili: Circa 1.500 euro netti mensili (cumulabili con stipendio/pensione).
 – Esenzione IRPEF: Su tutto il trattamento pensionistico in godimento.
 – Assunzioni: Diritto al collocamento obbligatorio per i familiari.

 

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