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  • 3 giugno 2026     1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Con l’articolo pubblicato il 12 gennaio 2026 si precisava che gli aumenti dei requisiti pensionistici, previsti dall’ultima legge di Bilancio specifici per il comparto e quelli per la generalità dei lavoratori dipendenti per adeguamento all’aspettativa di vita, oltre a produrre effetti per l’accesso alla pensione di anzianità a prescindere dell’età, incidevano anche sui limiti anagrafici di servizio.

Tuttavia, si chiariva che il collocamento a riposo d’ufficio continuava ad avvenire in corrispondenza dell’età massima prevista, così come fissata dai singoli ordinamenti, nell’ipotesi in cui al compimento della soglia anagrafica risultassero già soddisfatti i requisiti prescritti per il conseguimento del trattamento di pensione di anzianità (del diritto + finestra mobile).NSM   è  ANCHE  SU   WHATSAPP  E  SU  TELEGRAM

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con circolare emessa l’11 maggio 2026, ha impartito le disposizioni applicative relative ai nuovi parametri pensionistici per gli anni 2027 e 2028, prendendo atto delle misure contenute nella legge di Bilancio 2026 in materia e della circolare Inps n. 28 del 16 marzo 2026.

La circolare della D.G.P.M., in sostanza, detta le prescrizioni in merito alle regole di accesso al trattamento pensionistico di anzianità, cioè le cessazioni anticipate dal servizio rispetto al limite ordinamentale, e a quello di vecchiaia legato ai limiti di età previsti in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza.

Tali istruzioni si limitano a disciplinare gli effetti degli aumenti della vita media che interessa la generalità dei lavoratori dipendenti, facendo riserva di fornire indicazioni relative a quelli aggiuntivi specifici previsti per il personale del Comparto Difesa e Sicurezza, di 1 mese per l’anno 2028, di 1 ulteriore mese dal 2029 e di1 ulteriore mese dal 2030, previsti dall’art. 1, comma 180 della legge n. 199/2025.

 

Un rimando derivante dalla mancata emanazione del decreto, previsto dall’art. 1, comma 181 dell’ultima legge di Bilancio, che dovrà individuare le specifiche professionalità per le quali, in ragione delle specificità del peculiare impiego, l’incremento aggiuntivo di cui al comma 180 possa non trovare applicazione o si applichi parzialmente.

 

Pensione di Anzianità

Dal 2027 sarà necessario 1 mese in più di contribuzione e dal 2028 ulteriore 2 mesi. Pertanto, il personale militare potrà accedere al trattamento di quiescenza se in possesso:

  • di un’anzianità contributiva pari a 41 anni e 1 mese, oltre la finestra mobile di 15 mesi dal 2027;
  • di un’anzianità contributiva pari a 41 anni e 3 mesi, oltre la finestra mobile di 15 mesi dal 2028. 

Inoltre, in alternativa, è possibile conseguire il trattamento:

  • dal 2027 con un’età anagrafica di almeno 58 anni e 1 mese e un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni (effettiva + maggiorazione), oltre a una finestra mobile di 12 mesi.
  • dal 2028 con un’età di 58 anni e 3 mesi e almeno 35 anni di contribuzione, oltre a una finestra mobile di 12 mesi.

La tabella a seguire indica i nuovi requisiti per il prossimo biennio.

 

PENSIONE DI ANZIANITA’
Requisito finestra Requisito PENSIONE CON LE QUOTE
ANNO Diritto Trattamento maturazione diritto maturazione
aa. mm. mm. aa. mm. (età anni/mesi + contributi (*)) trattamento
2025/2026 41 15 42 3 58  35 dopo 12 mesi
2027 41 1 15 42 4 58/1  35 dopo 12 mesi
2028 41 3 15 42 6 58/3  35 dopo 12 mesi

                                                                (*) servizio effettivo + maggiorazione

Pensione di Vecchiaia

La circolare specifica che nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità di cui sopra, il requisito anagrafico è incrementato, rispetto a quello previsto per il biennio 2025-2026: 

  • a decorrere dal 1° gennaio 2027, di 1 mese (per un totale di 13 mesi rispetto al limite di età ordinamentale);
  •  a decorrere dal 1° gennaio 2028, di 3 mesi (per un totale di 15 mesi rispetto al limite di età ordinamentale).

In sintesi, nulla cambia, nel senso che il requisito anagrafico per la cessazione d’ufficio rimane quello attualmente previsto, se:

 

  • al 1 gennaio 2027 già acquisita un’anzianità contributiva pari a 42 e 4 mesi ovvero 58 anni e 1 mese di età e almeno 35 anni di contributi;
  • al 1 gennaio 2028 già acquisita un’anzianità contributiva pari a 42 e 6 mesi ovvero 58 anni e 3 mese di età e almeno 35 anni di contributi.

 

come si evince da tabella a seguire

 

anno (*) anzianità limite anzianità contri- ma con limite se invece limite
contributiva di età butiva inferiore a un’età e contrib di età contributi di età
aa. mm. anni aa. mm. aa/mm anni anni. anni aa./mm. + mm.
2025/2026 42 3 60 42 3 58 +35 (**) 60 meno 35 61 12
2027 42 4 60 42 4 58/1 +35 (**) 60 meno 35 61/1 12
2028 42 6 60 42 6 58/3 +35 (**) 60 meno 35 61/3 12

(*) compresa finestra mobile 15 mesi

(**) servizio effettivo + maggiorazione (30 + 5)

 

Secondo le proiezioni elaborate dalla Ragioneria Generale dello Stato, aggiornate con la Nota di dicembre 2025 (rapporto n. 26 del 2025 “Tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario”) e citate nei rapporti Istat più recenti, la speranza di vita in Italia è prevista in costante crescita da qui al 2050, con una media per ogni biennio di circa due mesi. Infatti, secondo tali stime la pensione di vecchiaia, oggi prevista a 67 anni, salirà a 68 e 11 mesi entro il 2050.

 

In base a questo scenario demografico è possibile stimare quali saranno i requisiti, adeguati alla durata della vita media, ai fini del diritto del trattamento della pensione di anzianità e di vecchiaia per il decennio a venire.

 

PENSIONE DI ANZIANITA’
Requisito finestra Requisito PENSIONE CON LE QUOTE
ANNO Diritto Trattamento maturazione diritto maturazione
aa. mm. mm. aa. mm. (età anni/mesi + contributi) trattamento
2025/2026 41 0 15 42 3 58 + 35 (**) dopo 12 mesi
2027 41 1 15 42 4 58/01 + 35 (**) dopo 12 mesi
2028 41 3 15 42 6 58/03 + 35 (**) dopo 12 mesi
2029-2030 (*) 41 6 15 42 9 58/06 + 35 (**) dopo 12 mesi
2031-2032 (*) 41 8 15 42 11 58/08 + 35 (**) dopo 12 mesi
2033-2034 (*) 41 9 15 43 58/09+ 35 (**) dopo 12 mesi
2035-2036 (*) 41 11 15 43 2 58/11 + 35 (**) dopo 12 mesi

(*) secondo le proiezioni dell’aspettativa di vita elaborate dalla Ragioneria Generale dello Stato – Rapporto n. 26 del 2025

(**) servizio effettivo + maggiorazione

N.B. non è stato considerato aumento specifico comparto: +1 mese 2028, +2 mesi 2029 e +3 mesi 2030

 

LIMITI DI ETA’
anno anzianità limite anzianità contri- ma con limite se invece limite
contributiva di età butiva inferiore a età contributi di età contributi di età
aa. mm. anni aa. mm. aa./mm. anni anni anni aa./mm. + mm.
2025/2026 42 3 60 42 3 58 +35 (**) 60 meno 35 61 12
2027 42 4 60 42 4 58/1 +35 (**) 60 meno 35 61/1 12
2028 42 6 60 42 6 58/3 +35 (**) 60 meno 35 61/3 12
2029-2030 (*) 42 9 60 42 9 58/6 +35 (**) 60 meno 35 61/6 12
2031-2032 (*) 42 11 60 42 11 58/8 +35 (**) 60 meno 35 61/8 12
2033-2034 (*) 43 60 43 58/9 +35 (**) 60 meno 35 61/9 12
2035-2036 (*) 43 2 60 43 2 58/11 +35 (**) 60 meno 35 61/11 12

(*) secondo le proiezioni dell’aspettativa di vita elaborate dalla Ragioneria Generale dello Stato – Rapporto n. 26 del 2025

(**) servizio effettivo + maggiorazione

N.B. non è stato considerato aumento specifico comparto: +1 mese 2028, +2 mesi 2029 e +3 mesi 2030

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