Pensioni: incremento montante individuale contributi o ausiliaria???

Di seguito la circolare integrale pubblicata da persomil. In calce potete scaricare gli allegati per l’adesione a tale istituto. La circolare apporta alcune modifiche al monte contributivo, ma soltanto al personale che non sceglie l’istituto dell’Ausiliaria. Dallo scorso luglio infatti , anche per le tre FFAA esiste il moltiplicatore, ovvero la possibilità di moltiplicare per 5 volte l’ultimo anno di stipendi prima della quiescenza. L’importo totale andrà poi diviso per un coefficiente che varia in base all’anzianità di servizio.Il risultato andrà poi  sommato al monte dei contributi versati. Possono accedere a detto istituto tutti coloro  che sono andati in ausiliaria lo scorso luglio, ma devono presentare la domanda entro il prossimo 20 novembre 2017 . Invero la Circolare presenta alcune lacune e non specifica nel dettaglio molte cose. Si presume l’imminente emissione di una ulteriore Circolare esplicativa.

Innovazioni normative introdotte dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94:
 esercizio dell’opzione dell’incremento del montante individuale dei contributi ai fini del computo della pensione, in alternativa al collocamento in ausiliaria;
 permanenza in ausiliaria del personale militare in congedo.

1. PREMESSA
a. Con la modifica all’articolo 3, comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ad opera dell’articolo 10, comma 2 del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, è stata estesa al personale delle Forze Armate la possibilità, già prevista per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, di optare, in alternativa al collocamento in ausiliaria, per l’incremento del montante individuale dei contributi ai fini del computo della pensione e del conseguente collocamento nella riserva.
Nelle more dell’emanazione di correttivi al compendio di questa Direzione Generale n. M_D GMIL 1299413 del 5 dicembre 2014 e alla circolare integrativa n. M_D GMIL 0412173 del 15 luglio 2015 in materia di cessazione dal servizio permanente, la presente circolare detta disposizioni ai fini dell’esercizio della suddetta opzione da parte del personale militare, ad esclusione del personale appartenente al ruolo degli Appuntati e dei Carabinieri i cui procedimenti di cessazione sono di diretta competenza del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
b. Inoltre, poiché il suddetto Decreto Legislativo n. 94/2017 ha modificato, tra gli altri, l’art. 992 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.), è stato esplicitato al successivo paragrafo 4. il periodo di permanenza in ausiliaria del personale militare collocato in detta posizione.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
A seguito delle modifiche all’art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e all’art. 1865 del C.O.M. ad opera del citato Decreto Legislativo n. 94/2017, destinatario della suddetta opzione relativa all’incremento del montante contributivo risulta essere il personale militare interessato, a partire dal 7 luglio 2017 (data di entrata in vigore di detto Decreto Legislativo n. 94/2017), alle seguenti ipotesi di cessazione dal servizio permanente che prevedono il collocamento in ausiliaria, già richiamate dalla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva con nota n. M_D GPREV REG2017 0112044 del 15 settembre 2017:
 raggiungimento del limite d’età previsto per il grado e il ruolo di appartenenza (c.d. “limiti di età”);
 a domanda dall’aspettativa per riduzione dei quadri, per gli Ufficiali (c.d. “a domanda dall’ARQ”);
 a domanda a condizione di aver prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo, ai sensi degli articoli 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (come modificato dall’articolo 2, comma 3-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 aggiunto dalla M_D GMIL REG2017 0587280 27-10-2017
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FILIPPONE
Date: 2017.10.27 11:28:01 CEST
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relativa legge di conversione) e 2229, comma 6 del C.O.M., fino all’anno 2024 (c.d. “40 anni effettivi”);
 a domanda, per il militare che ha maturato il beneficio al collocamento in ausiliaria a non più di 5 anni dal limite d’età. Si rammenta che tale ultima fattispecie, disciplinata dagli articoli 2229, commi da 1 a 5 e 2230 del C.O.M., si applica agli Ufficiali e ai Marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con esclusione dell’Arma dei Carabinieri e del personale della Marina appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto (c.d. “scivolo”);
 a domanda, al termine del mandato triennale per le Autorità di Vertice, nell’ipotesi di cui all’articolo 1094, comma 3 del C.O.M.(1).
3. ESERCIZIO DEL DIRITTO DA PARTE DEL PERSONALE INTERESSATO E ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ENTI/COMANDI
In virtù delle disposizioni sopra richiamate, il personale di cui al paragrafo 2, opportunamente valutata la propria posizione, potrà esercitare l’opzione di cui all’articolo 3, comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, secondo le seguenti indicazioni.
a. Personale già cessato
L’ultimo Ente di servizio deve immediatamente notificare il contenuto della presente circolare –che sarà pubblicata sul Giornale Ufficiale della Difesa del 30 ottobre 2017– al personale militare collocato in ausiliaria a decorrere dal 7 luglio 2017, il quale potrà esercitare la suddetta facoltà, utilizzando la dichiarazione di cui al fac-simile in Allegato B.
Tale dichiarazione, da presentare entro e non oltre il 20 novembre 2017, dovrà essere trasmessa a questa Direzione Generale, 4^ Divisione per gli Ufficiali e 5^ Divisione per i Sottufficiali, tramite gli indirizzi di posta elettronica persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it, con una delle seguenti modalità:
(1) a cura dell’interessato, con posta elettronica certificata (p.e.c.);
(2) tramite il citato ultimo Ente di servizio, che provvederà all’invio a questa Direzione Generale con la massima tempestività.
In entrambi i casi, nell’oggetto della comunicazione con cui si trasmette detta dichiarazione dovrà essere riportata, oltre al grado, nome e cognome, la seguente dicitura: “OPZIONE ART. 3, CO. 7, D.LGS. 165/1997”.
b. Personale che ha già presentato dichiarazione di disponibilità/istanza di cessazione
Per il personale militare:
 nei cui confronti è stato già adottato il provvedimento di cessazione dal servizio e collocamento in ausiliaria da parte di questa Direzione Generale, ma non sia ancora decorsa, al momento dell’emanazione della presente circolare, la data di cessazione;
 che ha già presentato dichiarazione di disponibilità/istanza di cessazione e nei cui confronti non sia stato ancora perfezionato il provvedimento di cessazione,
la dichiarazione di cui al citato fac-simile in Allegato B dovrà pervenire a questa Direzione Generale, a cura dei Comandi/Enti di appartenenza, con la massima tempestività, agli indirizzi sopra citati e riportando nell’oggetto le suindicate indicazioni. La facoltà di opzione potrà essere esercitata entro e non oltre il 20 novembre 2017.
c. Personale che deve presentare dichiarazione di disponibilità/istanza di cessazione
Il personale che, dovendo cessare dal servizio, vorrà avvalersi della citata facoltà di opzione, dovrà utilizzare:
 il fac-simile in allegato C, nelle ipotesi di cui ai primi due alinea del paragrafo 2 (“limiti di età” e “a domanda dall’ARQ”), da allegare al modello di domanda già previsto dalla citata circolare n. M_D GMIL 0412173 del 15 luglio 2015 (allegati “C” ed “H”);
 il fac-simile in allegato D, nell’ipotesi di cui al terzo alinea del paragrafo 2 (“40 anni effettivi”).
(1) Fattispecie prevista dall’art. 1094 del C.O.M., come modificato ed integrato dall’art. 7, comma 7 del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, in fase di conversione.
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4. PERMANENZA IN AUSILIARIA DEL PERSONALE MILITARE IN CONGEDO
L’articolo 1, comma 1 del citato Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94 ha apportato modifiche all’articolo 992, comma 2 del C.O.M., stabilendo che il periodo di permanenza in ausiliaria per tutto il personale militare collocato in detta posizione è pari a cinque anni. Per quanto sopra, il personale militare che, alla data del 7 luglio 2017 (data di decorrenza della citata modifica) si trova in posizione di ausiliaria, vi resterà fino al raggiungimento dei cinque anni dalla data di collocamento in detta posizione.
5. DIRAMAZIONE
Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l’altro, sui siti “www.persomil.difesa.it”, a tutti i Comandi/Enti dipendenti.

Scarica l’ AllegatoA

Scarica l’ AllegatoB

Scarica l’ AllegatoC

Scarica l’ AllegatoD

Scarica la circolare >Circolare

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