INIDONEITA’ AI SERVIZI DI AUSILIARIA PRIMA DEL TERMINE NATURALE E GLI EFFETTI SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE DEFINITIVO

 14 maggio 2024 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Con l’introduzione dell’incremento della pensione di cui all’art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 165/97 (c.d. moltiplicatore) uno dei principali interrogativi è stato quale fosse la sua giusta applicazione nel caso di cessazione anticipata, rispetto ai canonici 5 anni, dall’ausiliaria perché non più idonei a tale servizio.

Recentemente, con una nota informativa, la Direzione Generale della Previdenza e della Leva ha disposto che se dopo il collocamento in ausiliaria il militare per motivi di salute, a seguito di accertamenti sanitari, cessa da tale posizione ha diritto al beneficio del moltiplicatore, in quanto istituto alternativo a favore del personale militare non idoneo all’ausiliaria ovvero idoneo solo per un periodo inferiore a 5 anni. Si presume che pur non essendo specificato nella nota informativa, lo stesso principio valga in caso di decesso durante l’ausiliaria.

Inoltre, è stato precisato che essendo il moltiplicatore alternativo all’ausiliaria non risulta possibile configurare ipotesi di cumulo tra i due benefici mediante un calcolo che tenga conto del singolo beneficio nell’arco temporale di riferimento.

Pertanto, al militare in ausiliaria posto in anticipo nella riserva o in congedo assoluto perché riconosciuto inidoneo ai servizi di ausiliaria spetta, in via primaria, l’istituto del moltiplicatore che consiste in un incremento del montante contributivo individuale pari ad un importo di 5 volte la base imponibile degli ultimi 360 giorni di servizio. In sintesi, la base di calcolo del moltiplicatore sarà equivalente a quella sulla quale sono stati pagati i contributi nei 360 giorni antecedenti la cessazione

Tuttavia, tale Direzione ritiene, ai fini di una maggiore tutela della posizione del pensionato, possibile riconoscere i benefici dell’ausiliaria limitatamente al periodo trascorso in tale posizione nel caso determinasse un trattamento pensionistico più favorevole rispetto a quello derivante dal calcolo col moltiplicatore.

In sintesi, in caso di passaggio nella riserva per inidoneità sarà corrisposto il trattamento più favorevole tra quello di riliquidazione per cessazione dall’ausiliaria e quello che sarebbe spettato col moltiplicatore in caso di opzione alla cessazione dal servizio.

È opportuno sottolineare che tale principio non è estensibile nei casi di uscita anticipata dall’ausiliaria per revoca della disponibilità al richiamo o in caso di secondo rifiuto alla chiamata in servizio e in tal caso il trattamento sarà quello rideterminato per fine servizio di ausiliaria anche se inferiore a quello calcolato col moltiplicatore

Infine, si ritiene di fare cosa gradita nel definire, per una più facile valutazione tra i due diversi benefici, quale è il periodo minimo di permanenza nella posizione dell’ausiliaria necessario affinché il trattamento definitivo sia più favorevole di quello calcolato col moltiplicatore a prescindere dalle cause che hanno determinato il passaggio nella riserva.

1° Esempio: Luogotenente classe 1964 – arruolato nel 1987 – nel sistema misto – in ausiliaria nel 2024 per limite di età con 42 anni e 4 mesi di anzianità contributiva (servizio effettivo + maggiorazioni)

2° Esempio: Primo Luogotenente classe 1969 – arruolato nel 1989 – nel sistema misto – in ausiliaria nel 2029 per limite di età con 45 anni e 1 mesi di anzianità contributiva (servizio effettivo + maggiorazioni

 

Quindi, è possibile affermare che, di massima, 2 anni di permanenza nella posizione di ausiliaria permettono di fruire di un trattamento definitivo più favorevole di quello previsto col moltiplicatore.

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