http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190618/snpen@s40@a2019@n26925@tS.clean.pdf

Ispettore sconta 24 giorni di carcere, poi viene assolto. No al risarcimento per ingiusta detenzione

La sentenza che vi proponiamo in anteprima, nega il risarcimento per “ingiusta detenzione” ad un Ispettore amministrativo, malgrado questi sia stato assolto da tutte le accuse. I giudici di appello e quelli di Cassazione sostengono tale diniego per via di alcune intercettazioni telefoniche nelle quali l’Ispettore avrebbe esternato alcune richieste. Lasciamo a voi eventuali commenti.

La Corte di Appello di Venezia nel 2018 rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc.pen. dall’Ispettore di Polizia, per la custodia cautelare in carcere patita a seguito di ordinanza del GIP di Venezia, per la durata di giorni 24, in relazione a gravi indizi di colpevolezza per il reato di corruzione, accusa dalla quale veniva definitivamente assolto perché il fatto non sussiste con la sentenza emessa nel 2015 dal GUP di Venezia,  all’esito di giudizio abbreviato, e divenuta irrevocabile un anno dopo.



L’Ispettore fu ingiustamente accusato di aver intrapreso un accordo corruttivo con un gruppo societario impegnato nella realizzazione del MOSE. Secondo l’accusa, il poliziotto avrebbe tentato di agevolare alcune procedure  in cambio dell’assunzione della propria figlia .

Dopo il diniego della Corte di Appelo, l’Ispettore si è rivolto in Cassazione, chiedendo la sussistenza dei presupposti della domanda di riparazione, l’insussistenza di profili di dolo e colpa grave a suo carico, i danni riportati, distinti in danno all’immagine, danno alla reputazione, danno da sofferenza psicofisica e fisica e danno patrimoniale ed, infine, la quantificazione dell’indennizzo spettante.

Essendo stata smentita l’esistenza di qualsiasi collegamento tra l’attività istituzionale del ricorrente e l’assunzione della figlia e chiariti il contenuto e lo scopo delle telefonate relative alle prospettive lavorative della stessa figlia,  essendo inoltre stata dimostrata l’assoluta infondatezza e mancanza di giustificazione della misura cautelare adottata e vista l’inconsistenza dell’impianto accusatorio  , ha chiesto l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio.

Stralcio della sentenza della Cassazione
Secondo i giudici,  i motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. L’art. 314 cod. pen.- sostengono i giudici – prevede al primo comma che “chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”.↓



In proposito, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza  del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato
nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’ “id quod plerumque accidit” secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria
a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo .

In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se l’interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso

Il rigetto dell’istanza di riparazione si fonda essenzialmente sulla valutazione della condotta dell’Ispettore  in base alle risultanze del materiale probatorio utilizzato dagli stessi giudici del merito, in relazione al quale la Corte veneziana ritiene che, a monte del provvedimento di carcerazione, vi sia stata una condotta gravemente colposa, se non dolosa, del ricorrente che osta all’accoglimento dell’istanza di riparazione.

Nello specifico, viene valorizzata, in relazione al momento immediatamente precedente l’emanazione del provvedimento dì detenzione, la condotta del ricorrente caratterizzata da una sua continua pressione, nella qualità di funzionario amministrativo , nei confronti di soggetti legati ad un  gruppo imprenditoriale , coinvolto nella realizzazione del progetto MOSE, al fine di ottenere l’assunzione della propria figlia in una azienda del gruppo stesso.

Appare indubbio che nella condotta del ricorrente, all’epoca in cui fu applicata la misura, sia individuabile più di un profilo di colpa, dal momento che lo stesso, nella sua qualità di funzionario pubblico, ha posto in essere una condotta che il giudice della riparazione afferma essere stata a dir poco assillante nei confronti degli imprenditori, al fine di ottenere un impiego alla figlia,  così da ingenerare negli inquirenti e nei suoi stessi interlocutori, come dimostrato dalle intercettazioni, il fondato sospetto che la contropartita di questa richiesta potesse essere il corrispettivo di un futuro
impegno dello stesso a beneficio dell’impresa.↓




Appare irrilevante – continuano i giudici – che per questa condotta l’ispettore sia stato poi assolto.

Il giudice di merito – si apprende dalla sentenza -può valorizzare anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato.

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