La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3903 del 21 febbraio 2026, ha stabilito che un appartenente all’Arma dei Carabinieri deve pagare l’ICI relativa agli anni d’imposta 2010 e 2011 su un immobile di proprietà, poiché l’esenzione prevista per il personale delle forze armate e di polizia non può essere applicata retroattivamente.
La vicenda nasce dagli avvisi di accertamento emessi dal Comune per il mancato pagamento dell’ICI su un immobile. Il contribuente, appartenente all’Arma dei Carabinieri e obbligato a risiedere in un alloggio di servizio in un altro Comune per ragioni di servizio, aveva ottenuto dalla Commissione tributaria regionale l’annullamento degli avvisi.NSM è ANCHE SU WHATSAPP
I giudici regionali avevano ritenuto che la sua condizione consentisse di applicare l’esenzione prevista per l’abitazione principale anche senza residenza e dimora abituale nell’immobile.
Il Comune ha quindi presentato ricorso in Cassazione sostenendo che tale esenzione non poteva essere riconosciuta per gli anni 2010 e 2011.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune. I giudici hanno chiarito che la norma che prevede l’esenzione per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e di altri corpi dello Stato, anche in assenza di residenza e dimora abituale nell’immobile, è stata introdotta solo nel 2013 e ha effetto dal 1° luglio 2013.
Secondo la Corte, questa agevolazione è una deroga speciale alla disciplina ordinaria dei tributi e il legislatore ha stabilito in modo chiaro il momento a partire dal quale può essere applicata. Per questo motivo non è possibile estenderla agli anni precedenti.
Di conseguenza, per gli anni d’imposta 2010 e 2011 il contribuente non poteva beneficiare dell’esenzione e doveva quindi pagare l’ICI sull’immobile.
La Cassazione ha quindi annullato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, respingendo il ricorso originario del contribuente. Inoltre, il contribuente è stato condannato a rimborsare al Comune le spese di giudizio dei tre gradi di processo.