CUMULO PENSIONE DI INABILITA’ E REDDITO DA LAVORO

 23 maggio 2025 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Domanda

Salve, Ho un quesito da fare che sono sicuro potrebbe essere utile a molti, sono stato collocato in congedo con la formula di inabile al servizio militare incondizionato. La domanda è la seguente: è possibile intraprendere un attività lavorativa senza che la pensione mi venga sospesa? Vi ringrazio se vorrete rispondere. Cordialmente (Omissis)

Risposta

L’ordinamento nel pubblico impiego riconosce più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e le modalità di calcolo. Le prestazioni previste per quei lavoratori che conseguono una invalidità non per causa di servizio iscritti alla Cassa Stato e alle ex Casse di Previdenza amministrate dal tesoro sono:
 la pensione per Inabilità Assoluta e Permanente a Qualsiasi Attività Lavorativa;
 la pensione per Inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro;
 la pensione per Inabilità Assoluta e Permanente alla Mansione.

L’incapacità a svolgere le proprie mansioni è una inabilità connessa al tipo di attività espletata dal pubblico dipendente (artt. 71 e 129 del DPR 3/1957), ad esempio può verificarsi laddove il dipendente perda uno dei requisiti fisici o psichici che risultano essenziali per lo svolgimento di un determinato incarico.

Questo tipo di infermità dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell’ipotesi in cui l’amministrazione non possa adibire il dipendente a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica ovvero nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore.

Per il personale del Comparto della Difesa il giudizio di inabilità al servizio militare incondizionato è la formula per indicare la perdita della capacità allo svolgimento delle proprie mansioni che comporta la cessazione dal servizio e il diritto al trattamento di pensione se maturati almeno 15 anni di servizio di cui 12 effettivi (art. 52 DPR 1092/1973).

I criteri di calcolo della prestazione pensionistica di inabilità sono gli stessi della pensione di anzianità, cioè determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata alla cessazione (servizio effettivo + maggiorazioni di servizio), dell’ultima retribuzione in godimento per la quota parte di pensione retributiva (quota A per l’anzianità dall’arruolamento al 31/12/92), della media delle retribuzioni dal 1 gennaio 1993 al congedo per la quota B (anzianità periodo 1/1/93 -31/12/95) e del montante contributivo accantonato dal 1 gennaio 1996 all’ultimo giorno di servizio (quota C), oltre al beneficio dei 6 scatti ai sensi del D. Lgs. n. 165/97.

La cumulabilità dei trattamenti pensionistici e i redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente è disciplinata dall’art. 72 della legge 388/2000.

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.”

Pertanto, nel caso di collocamento in congedo per inabilità al servizio militare incondizionato con 40 anni di anzianità contributiva (servizio effettivo + maggiorazioni di servizio) il trattamento pensionistico è totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

In caso di contribuzione inferiore a 40 anni non sussiste nessun vincolo di incompatibilità con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa sia di natura subordinata che autonoma, anche se svolte all’estero, ma per i titolari di assegno di invalidità che continuano a lavorare è prevista una riduzione per incumulabilità con i redditi da lavoro entro determinati limiti (comma 2 dell’art. 72 della legge 388/2000).

In sintesi, il trattamento pensionistico di inabilità eccedente l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (nel 2025 pari a 603,40 euro) è cumulabile nella misura del:
 70% con i redditi da lavoro autonomo. In ogni caso il taglio della pensione non può superare il valore pari al 30% dei redditi da lavoro autonomo prodotti;
 50% con i redditi da lavoro dipendente. La riduzione della pensione di inabilità, in caso di svolgimento di attività lavorativa, non si applica tuttavia se il reddito conseguito:
 è inferiore al trattamento minimo INPS;
 deriva da contratti a termine la cui durata non superi le 50 giornate nell’anno solare;
 deriva da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
 deriva da attività svolta in qualità di operaio agricolo o di addetto ai servizi domestici e familiari;
 è un’indennità percepita per l’esercizio della funzione di giudice di pace; di presenza percepita dagli amministratori locali, comunque connessa a cariche pubbliche elettive; percepita dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni; percepita dai giudici tributari.

La trattenuta nei casi in cui scatta la riduzione viene effettuata:
1. sulla retribuzione, a cura del datore di lavoro, se il pensionato presta attività lavorativa subordinata. Il datore di lavoro deve provvedere al versamento di quanto trattenuto all’ente previdenziale che eroga la pensione;
2. sulla pensione, dall’ente previdenziale, se il pensionato è in possesso di redditi da lavoro autonomo previa comunicazione all’ente dei redditi annui percepiti (cfr: messaggio Inps n. 3817/2016).

Per semplificare, passiamo a un esempio ipotizzando una pensione netta e un reddito netto da lavoro dipendente di 2.000,00 euro, come da specchio a seguire.

Segue calcolo della quota pensione incumulabile con i redditi da lavoro dipendente.

Pertanto, di fatto la somma dei due trattamenti verrebbe ridotta come da specchio a seguire.

Infine, è necessario considerare l’aspetto fiscale, in quanto i redditi di pensione rientrano nell’imponibile Irpef e scontano lo stesso trattamento tributario dei redditi di lavoro dipendente (art. 49, co. 2 del TUIR), con l’applicazione di specifiche detrazioni (circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2022, par. 1.2.2).

Laddove il pensionato percepisca anche un reddito di lavoro, dunque, sia tale reddito che l’importo della pensione entreranno a far parte dell’imponibile Irpef che, pertanto, risulterà più elevato, con applicazione di una maggiore imposta e di una minore detrazione, oltre che un maggiore contributo a titolo di addizionale regionale e comunale che comporterebbe, nell’esempio di cui sopra, un conguaglio negativo, in sede di dichiarazione dei redditi, stimabile tra le 4.000 e 4.500 euro.

Sostanzialmente, la situazione resterebbe la stessa anche se l’attività di lavoro fosse svolta in maniera autonoma, nonostante la cumulabilità con la pensione sia del 70%, in quanto i contributi Inps del 24% interamente a carico del lavoratore e i due redditi sommati ai fini fiscali.

Molto meglio in caso di lavoro autonomo con l’applicazione della flat tax che è possibile solo per i pensionati con un reddito annuo inferiore a 35 mila euro che corrisponde a una pensione inferiore a 2.000 euro nette mensili.

In particolare per un contribuente forfettario iscritto alla gestione artigiani e commercianti che dal 2025, se iscritti per la prima volta, può beneficiare di una riduzione del 50% dei contributi Inps per 36 mesi e alla scadenza dei tre anni richiedere la riduzione del 35%.

Ipotizzando un reddito da pensione di circa 32.500 euro (circa 1.880 euro nette mensili) e lo stesso reddito da lavoro autonomo del precedente esempio, ma con applicazione della flat tax, il quadro sarebbe il seguente:

Segue calcolo della quota pensione incumulabile con i redditi da lavoro autonomo

Infine, la somma dei due trattamenti verrebbe ridotta come da specchio a seguire.

Il regime forfettario fa sì che i redditi percepiti dal lavoratore autonomo non facciano cumulo con quelli derivati da pensione ai fini fiscali, in quanto prevista una imposta sostitutiva, contrariamente a quelli da partiva iva in regime ordinario.

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