6 maggio 2026 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
Con l’articolo precedente, pubblicato il 9 aprile 2026, si segnalava il risultato storico in merito alla rapidità con cui è stato chiuso il tavolo negoziale, in pratica solo 450 giorni dalla scadenza del passato contratto, contrariamente ai precedenti rinnovi contrattuali (2019-2021 con un ritardo di 5 anni e quello del 2022-2024 di 4 anni).
Un mutamento sostanziale in netta discontinuità con l’ordine precedente reso possibile perché le risorse sufficienti per l’intero triennio, per la prima volta nella storia dei contratti del pubblico impiego, erano già state allocate con la Legge di Bilancio del 2025, a differenza delle misure di finanza pubblica pregresse che destinavano col contagocce i fondi per i primi due anni del triennio e solo nell’ultimo stanziavano quelli adeguati per il rinnovo.NSM è ANCHE SU WHATSAPP E SU TELEGRAM
Inoltre, si evidenziava come l’anticipazione dei finanziamenti non solo permetterà una continuità di indicizzazione degli stipendi all’inflazione, ma la rivalutazione costante delle retribuzioni sin dal primo anno consentirà di valorizzare le somme maturate nel biennio, differentemente da quanto avveniva con i contratti precedenti che, per scarsità di stanziamenti, riconoscevano incrementi irrisori pari alla sola vacanza contrattuale, tra le 8 e le 15 euro lorde nello stesso periodo.
Con questo articolo dimostreremo che tale cambiamento avrà riflessi positivi anche sui trattamenti pensionistici per il personale scolastico che lascerà il servizio quest’anno, durante il biennio di vigenza del contratto appena rinnovato, a differenza del passato che penalizzava chi andava in pensione prima che lo stesso andasse a regime.
Infatti, il personale scolastico cessato dal servizio il 1/9/2023, nel secondo anno di vigenza del triennale 2022-2024, non ha beneficiato di adeguamenti dei trattamenti di quiescenza, proprio perché, per scarsità di finanziamenti, per i primi due anni il valore dell’adeguamento è stato pari alla vacanza contrattuale in godimento percepita a titolo di acconto.
In sintesi, gli incrementi del 2022 e del 2023 non producevano nessun effetto sulla retribuzione, nessun arretrato, nessuna riliquidazione della pensione e del TFS, come esemplificato nella tabella a seguire:
| Docente cessato nel biennio di vigenza del contratto 2022/2024 | ||||
| arretrato 2022 | zero | |||
| Insegnante scuola elementare | arretrato 2023 | zero | ||
| in pensione dal 01/09/2023 | totale arretrato biennio | zero | ||
| riliquidazione Tfs | zero | |||
| riliquidaz. pensione dal 1/9/2023 | NO (*) | |||
(*) SI riliquidazione dal 1/1/2024
Il passaggio a un nuovo contratto di lavoro con risorse sufficienti per poter incrementare ogni anno e in modo costante la retribuzione comporta un cambio di paradigma significativo, non solo apportando maggiori benefici economici in attività di servizio, ma valorizzando anche i vari trattamenti di quiescenza, come si evince chiaramente dalla tabella a seguire.
| Docente cessato nel biennio di vigenza del contratto 2025/2027 | ||||
| stima arretrato 2025 | 470,00 | |||
| Insegnante scuola elementare | stima arretrato 2026 | 750,00 | ||
| in pensione dal 01/09/2026 | totale arretrato biennio | 1.220,00 | ||
| stima riliquidazione Tfs | 2.600,00 | |||
| riliquidaz. pensione dal 1/9/2026 | SI (*) | |||
(*) ulteriore riliquidazione dal 1/1/2027