31 luglio 2026 – A cura del 1° Luogotenente in congedo Antonio Pistillo
La pensione di inabilità prevista dall’articolo 2, comma 12, della Legge n. 335/1995 rappresenta uno degli istituti previdenziali più complessi, soprattutto per quanto riguarda il calcolo della maggiorazione contributiva da aggiungere al montante individuale.
Di seguito riportiamo il quesito di un lettore e la risposta dell’esperto, con un esempio pratico che chiarisce il metodo di calcolo adottato dall’INPS – Gestione CTPS.NSM è ANCHE SU WHATSAPP E SU TELEGRAM
Il quesito
Premetto che sul web non ho trovato quello che cercavo e per questo mi sono rivolto a questa community, sapendo che vi sono molti utenti esperti in materia previdenziale militare.
Sto ricostruendo il calcolo della pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, della Legge n. 335/1995.
Ho un dubbio riguardo al calcolo della maggiorazione contributiva (bonus) da aggiungere al montante individuale.
Le circolari fanno riferimento a:
- media delle retribuzioni rivalutate degli ultimi cinque anni;
- aliquota contributiva del 33%;
- periodo mancante al compimento dei 60 anni;
- limite massimo di 40 anni di contribuzione (2.080 settimane).
In particolare vorrei sapere:
- Il bonus viene calcolato utilizzando la media contributiva settimanale (ultime 260 settimane rivalutate × 33% ÷ 260 × settimane mancanti)?
- Oppure si utilizza la retribuzione media annua rivalutata × 33% × anni (o frazioni di anno) mancanti ai 60 anni?
- Per il personale del Comparto Difesa e Sicurezza il periodo mancante viene conteggiato in settimane, giorni oppure in anni, mesi e giorni?
- È possibile riportare un esempio numerico reale oppure la formula utilizzata dall’INPS nel prospetto di liquidazione?
Cordiali saluti Brig. Ca. q.s. omissis
La risposta
L’istituto della pensione di inabilità trova il proprio fondamento nell’articolo 2 della Legge n. 222/1984, che considera inabile l’assicurato il quale, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Per il calcolo dell’importo della pensione di inabilità, il nostro ordinamento riconosce un importante beneficio contributivo.
L’articolo 1, comma 15, della Legge n. 335/1995, modificando l’articolo 2 della Legge n. 222/1984, prevede infatti una maggiorazione contributiva, calcolata con il sistema contributivo, consistente nell’aggiunta al montante individuale di una quota figurativa corrispondente al periodo mancante fino al compimento dei 60 anni di età, fermo restando il limite massimo di 40 anni di contribuzione complessiva.
In sostanza, al lavoratore riconosciuto inabile viene attribuita una contribuzione figurativa pari agli anni che lo separano dal sessantesimo anno di età, senza però superare il limite dei quarant’anni di contributi.
Come viene calcolato il bonus
Per determinare l’importo della maggiorazione si procede nel seguente modo:
- si prendono le retribuzioni pensionabili degli ultimi cinque anni;
- tali retribuzioni vengono rivalutate secondo i coefficienti previsti dall’articolo 3, comma 5, del D.Lgs. n. 503/1992;
- si sommano tutte le retribuzioni rivalutate;
- il totale viene diviso per cinque, ottenendo la retribuzione media annua rivalutata;
- tale importo viene moltiplicato per gli anni mancanti al compimento dei 60 anni;
- sul risultato si applica l’aliquota contributiva del 33%, ottenendo così la contribuzione figurativa da aggiungere al montante individuale.
Attenzione al limite previsto dalla legge
La pensione determinata con questa maggiorazione non può comunque superare l’importo del trattamento privilegiato che sarebbe spettato al dipendente nel caso in cui l’infermità fosse stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, come previsto dalla Circolare INPDAP n. 57/1997.
Esempio pratico
Ipotesi
Decorrenza della pensione: 1° luglio 2026
- Età: 49 anni
- Contributi: 34 anni (29 effettivi + 5 figurativi)
| Anno | Mesi | Retribuzione pensionabile annua | Coefficiente rivalutazione | Retribuzione rivalutata |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6 | € 24.000,00 | 1,2117 | € 29.080,80 |
| 2022 | 12 | € 48.000,00 | 1,1105 | € 53.304,00 |
| 2023 | 12 | € 49.000,00 | 1,0432 | € 51.116,80 |
| 2024 | 12 | € 50.000,00 | 1,0243 | € 51.215,00 |
| 2025 | 12 | € 51.000,00 | 1,0000 | € 51.000,00 |
| 2026 | 6 | € 25.500,00 | 1,0000 | € 25.500,00 |
Calcolo
| Operazione | Importo |
|---|---|
| Totale retribuzioni rivalutate | € 261.216,60 |
| Media annua (÷5) | € 52.243,32 |
| Moltiplicazione per 6 anni | € 313.459,92 |
| Applicazione aliquota del 33% | € 103.441,77 |
| Coefficiente di trasformazione | 4,204 |
| Maggiorazione annua della pensione | € 4.014,18 |
Nota: la pensione ottenuta con questa maggiorazione non può essere superiore al trattamento privilegiato che sarebbe spettato nel caso di invalidità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Conclusioni
L’esempio dimostra che il calcolo della maggiorazione prevista dall’articolo 2, comma 12, della Legge n. 335/1995 non si basa sulla media contributiva settimanale, bensì sulla retribuzione media annua rivalutata degli ultimi cinque anni, alla quale vengono applicati l’aliquota del 33% e il periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età, nel rispetto del limite massimo di 40 anni di contribuzione.
Questa modalità di calcolo consente di incrementare il montante contributivo del lavoratore riconosciuto inabile, garantendo una pensione più favorevole, pur nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.