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Il Tribunale di Latina lo scorso ottobre ha assolto gli otto ex allievi piloti dell’Aeronautica Militare imputati nel procedimento penale relativo al cosiddetto “battesimo del volo” che coinvolse Giulia Schiff, all’epoca allieva dell’Accademia. La formula adottata dai giudici è stata “perché il fatto non sussiste”, una delle più ampie previste dall’ordinamento penale. Le motivazioni della sentenza, rese note l’8 gennaio 2026,  chiariscono le ragioni giuridiche che hanno condotto all’assoluzione.

La derubricazione del reato e la questione della procedibilità

Uno degli elementi centrali della decisione riguarda la qualificazione giuridica dei fatti. L’accusa aveva inizialmente contestato il reato di lesioni personali, ma nel corso del giudizio il Tribunale ha ritenuto che dagli atti non emergesse una lesione penalmente rilevante, bensì, al più, il reato di percosse.

Questa derubricazione ha avuto conseguenze decisive: le percosse, infatti, sono un reato procedibile a querela di parte, che deve essere presentata entro un termine preciso. Nel caso di specie, la querela è stata ritenuta tardiva, rendendo il reato non più perseguibile sul piano penale.

Assenza di lesioni e valutazione delle prove

I giudici hanno poi analizzato in modo approfondito le prove mediche e testimoniali, rilevando che non è stata dimostrata l’esistenza di una lesione tale da comportare una concreta e apprezzabile limitazione delle funzioni fisiche della persona offesa.

Nelle motivazioni si sottolinea come, nei giorni immediatamente successivi ai fatti, la Schiff abbia partecipato ad altre attività e rituali analoghi, circostanza che, secondo il Tribunale, è incompatibile con l’esistenza di un danno fisico rilevante ai fini penali. Questo elemento è stato ritenuto significativo nella valutazione complessiva dell’attendibilità dell’ipotesi accusatoria.

Il tema della costrizione e del consenso

Un ulteriore punto affrontato dalla sentenza riguarda la presunta violenza o costrizione. Secondo il giudice, non è emersa la prova di una coercizione fisica o psicologica tale da annullare la volontà della partecipante.

Nel contesto specifico dell’Accademia, il Tribunale ha ritenuto che non sia stato dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta degli imputati integri gli estremi della violenza privata, mancando la prova di una costrizione penalmente rilevante. La valutazione del comportamento complessivo della parte offesa prima e dopo l’episodio ha contribuito a escludere l’esistenza di un’imposizione irresistibile.

Il limite del giudizio penale

Nelle motivazioni viene anche precisato che il giudice penale non è chiamato a esprimere valutazioni di tipo morale, etico o culturale sulle tradizioni o sulle prassi interne a un’istituzione, per quanto possano apparire discutibili o inopportune ( NSM aveva trattato questo argomento)

Il compito del Tribunale è esclusivamente quello di verificare se i fatti integrino una fattispecie di reato prevista dalla legge e se ciò sia dimostrato con prove certe. Nel caso in esame, secondo i giudici, questa soglia probatoria non è stata superata.

Le conseguenze della sentenza

L’assoluzione ha chiuso il procedimento penale nei confronti degli imputati. Da un lato, la difesa e l’Avvocatura dello Stato hanno accolto la decisione come una conferma della correttezza dell’operato; dall’altro, la parte civile ha espresso delusione. La sentenza , in particolare, si è fondata su criteri strettamente giuridici, operando una netta distinzione tra la valutazione penale dei fatti e i giudizi di opportunità o costume.

Tuttavia, per gli otto militari coinvolti, l’esito giudiziario non preclude necessariamente conseguenze interne. In virtù dello status militare, potrebbero infatti vedersi recapitare dal Ministero della Difesa un avviso di avvio di procedimento disciplinare. Tale istituto prevede che, anche a seguito di una sentenza penale favorevole, si possa essere chiamati a rispondere di una violazione dei doveri propri della condizione militare.

Il procedimento disciplinare interno è strutturato in modo simile a un processo ordinario: prevede la presentazione di un memoriale difensivo, la nomina di un difensore, la figura di un’accusa e di un giudice, secondo quanto regolato dalla Guida Tecnica Procedure Disciplinari. Questo meccanismo evidenzia come lo Status di militare e la cosiddetta “Specificità” – concetti spesso trascurati nel dibattito politico – possano, in certi ambiti, generare risvolti decisivi per la vita e la carriera del personale.

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