12 gennaio 2026 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
L’art. 42 della prima bozza della legge di bilancio 2026 prevedeva, con effetto dal 2027, un percorso di avvicinamento ai requisiti ordinari di quelli ridotti oggi applicati al personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del settore operativo e aeronavale.
Infatti, oltre all’aumento previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti per adeguamento all’aspettativa di vita, venivano maggiorati di ulteriori 3 mesi i requisiti pensionistici di tale categoria. La legge di bilancio n. 199 del 30 dicembre 2025, al comma 180 dell’art. 1, ha disposto, invece, un aumento di un mese per l’anno 2028, di un ulteriore mese per l’anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2030.
Inoltre, col successivo comma 181 viene disposto che, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, saranno individuate delle specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l’ulteriore distinto incremento possa non trovare applicazione oppure si applichi parzialmente.
A detta del Segretario Generale del SINAFI Stefania Castricone “decidere l’età del collocamento in congedo sulla base della specificità del peculiare impiego – all’interno di un comparto già di per sé specifico – è non solo inattuabile, ma anche pericoloso.
Vorrei poter credere che si tratti di un errore di valutazione, ma se tra l’univocità di emendamenti che chiedevano la soppressione dell’articolo è passato l’unico che prevedeva deroghe in base all’impiego, mi resta difficile credere all’errore o alla superficialità”.
Non si può non essere d’accordo con la segreteria nel merito, ma si ritiene che tale formula non sia un errore, tanto meno superficialità, ma semplicemente il frutto di una mancata intesa tra governo e sindacati che al momento “soddisfa” entrambi le parti e rimanda il problema ai prossimi tavoli di trattativa.
Allo stato attuale e in attesa del decreto, la tabella dei requisiti nel tempo pubblicata con l’articolo del 20 ottobre 2025 viene così rielaborata, tenendo conto degli incrementi specifici per la categoria, degli aggiornamenti della durata media della vita previsti nel 2027 e 2028 e quelli stimati dal 2029 in poi dalle proiezioni della Ragioneria Generale dello Stato sulla tendenza di medio-lungo periodo del sistema pensionistico (Rapporto n. 26) che indicano che nel 2050 l’età per la pensione di vecchiaia, per la generalità dei lavoratori dipendenti, salirà a 68 anni e 11 mesi, rispetto ai 67 attuali

L’età per la pensione di vecchiaia del comparto che coincide con il limite ordinamentale per la permanenza in servizio, è soggetta, oltre all’aumento specifico, all’incremento della speranza di vita valevoli per tutti i regimi previdenziali previsti dal d.l. n. 78/2010, ma il collocamento a riposo d’ufficio continua ad avvenire in corrispondenza dell’età massima prevista, così come fissata dai singoli ordinamenti, nell’ipotesi in cui al compimento di tale limite risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto al trattamento di pensione di anzianità.
Al personale del comparto si applicano criteri di accesso al diritto diversi da quelli vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti, in quanto il regolamento adottato in attuazione della legge Fornero (DPR n. 157/2013) non ha preso in considerazione la categoria per mancanza di accordo sulle nuove regole da applicare. Pertanto, trovano ancora applicazione le norme previste dal D.Lgs. n. 165/97 secondo le quali il diritto al trattamento si consegue all’età di 58 anni unitamente a 35 anni di anzianità contributiva (effettivi + maggiorazioni) con 12 mesi di differimento ovvero 41 anni di contributi, a prescindere dall’età, più una finestra mobile di 15 mesi.
In sintesi, la pensione di vecchiaia si acquisisce ancora al raggiungimento dell’età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti e variabile in funzione della qualifica e del grado che oscilla tra i 60 e i 65 anni, se già maturati i requisiti per il diritto al trattamento di anzianità sopra specificati. La tabella a seguire facilita la comprensione di tale disposizione.

(1) requisito contributivo + finestra mobile
(2) servizio effettivo + maggiorazione
(*) aumento: +1 mese 2028, +2 mesi 2029 e +3 mesi 2030
(**) dal 2029 aspettativa di vita per biennale stimata sulla base dell’ultima proiezione della R.G.S. fino al 2050
Come si desume dalle tabelle, fino al 2035/2036, maturando il diritto a 59 anni di età e 35 contributi con l’apertura della finestra di 12 mesi, a 60 anni si acquisisce il diritto al trattamento, pertanto il limite di età non muterà per prossimi 10 anni se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (servizio effettivo + maggiorazione). Invece, nel biennio successivo il diritto, con l’adeguamento all’aspettativa di vita stimato in due mesi, si consegue all’età di 59 anni e 2 mesi per il cui il differimento di 12 mesi termina al compimento di 60 anni e 2 mesi che, pertanto, sarà il limite per la cessazione d’ufficio.
Infine, è bene precisare che la generalità del personale cessa dal servizio permanente al compimento del 60° anno di età (articoli 924 e 1840 del D.Lgs. n. 66/2010), ma sono previsti diversi limiti di età per gli Ufficiali dirigenti e Dirigenti:
dell’Esercito dall’articolo 925 del D.Lgs. n. 66/2010;
della Marina Militare dall’articolo 926 del D.Lgs. n. 66/2010;
dell’Aeronautica Militare dall’articolo 927 del D.Lgs. n. 66/2010;
dell’Arma dei Carabinieri dall’articolo 928 del D.Lgs. n. 66/2010;
della Guardia di Finanza dall’allegato 5 al D.Lgs. n. 69/2001;
della Polizia di Stato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 334/2000 – tabella 2;
dei Vigili del Fuoco dall’art. 136, comma 2, del D.Lgs. n. 217/2005.
NOTA: il presente testo ha carattere puramente informativo e non sostituisce in alcun modo le fonti ufficiali, né rappresenta una consulenza tecnica o previdenziale.