L’INPS ha pubblicato un messaggio con cui riepiloga gli obblighi a carico degli enti erogatori di pensioni in materia di trasmissione dei dati al Casellario Centrale delle Pensioni, ribadendo modalità, scadenze e responsabilità previste dalla normativa.
L’obiettivo è garantire la completezza, l’aggiornamento e la tempestività delle informazioni contenute nel Casellario, strumento fondamentale per la gestione delle prestazioni pensionistiche, degli adempimenti fiscali e previdenziali e delle prestazioni collegate al reddito.
A cosa serve il Casellario Centrale delle Pensioni
Istituito presso l’INPS con il D.P.R. n. 1388 del 31 dicembre 1971, il Casellario Centrale delle Pensioni raccoglie, conserva e gestisce i dati relativi ai titolari di trattamenti pensionistici erogati dai diversi regimi previdenziali obbligatori, comprese le forme di previdenza integrativa e complementare.
Nel tempo il suo ambito di applicazione è stato ampliato fino a comprendere anche le pensioni e gli assegni assistenziali, le pensioni di guerra e le rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Le informazioni contenute nel Casellario sono utilizzate dall’INPS per la corretta gestione fiscale dei pensionati, in particolare di coloro che percepiscono più trattamenti pensionistici, e per verificare il possesso dei requisiti reddituali necessari all’accesso e al mantenimento di prestazioni come maggiorazioni sociali e quattordicesima mensilità.
Trasmissione esclusivamente telematica
Gli enti erogatori devono inviare i dati esclusivamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Modulo Gestore”, disponibile nel servizio “Il Casellario delle pensioni” sul portale INPS. L’accesso avviene mediante SPID di livello 2 o superiore, Carta d’Identità Elettronica di livello 3 oppure Carta Nazionale dei Servizi.
Le scadenze annuali
Entro il mese di febbraio di ogni anno gli enti sono tenuti a trasmettere:
- gli importi annuali presunti delle pensioni da erogare nell’anno in corso;
- gli importi annuali effettivamente erogati nell’anno precedente;
- i dati mensili previsti dalla normativa e dalle specifiche tecniche vigenti.
Il rispetto di questa scadenza è essenziale per consentire la corretta elaborazione delle certificazioni fiscali e dei conguagli relativi ai pensionati che percepiscono più trattamenti.
Le comunicazioni trimestrali
Le variazioni intervenute nel corso dell’anno devono essere comunicate entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre secondo il seguente calendario:
- entro il 30 aprile per le variazioni dal 1° gennaio al 31 marzo;
- entro il 31 luglio per quelle dal 1° aprile al 30 giugno;
- entro il 31 ottobre per quelle dal 1° luglio al 30 settembre;
- entro il 31 gennaio per quelle dal 1° ottobre al 31 dicembre.
La comunicazione riguarda iscrizioni, cancellazioni e variazioni degli importi dei trattamenti pensionistici.
Qualora nel trimestre non si registrino modifiche, non è necessario effettuare alcuna trasmissione.
L’INPS ricorda inoltre che la comunicazione relativa al quarto trimestre può essere trasmessa insieme alla comunicazione annuale di febbraio, evitando così l’invio separato previsto entro il 31 gennaio.
Le conseguenze del mancato adempimento
Nel messaggio l’Istituto richiama gli enti al rigoroso rispetto delle scadenze previste dalla legge, sottolineando che il mancato o tardivo invio dei dati può determinare errori nelle certificazioni fiscali, nei conguagli e nella verifica dei requisiti per le prestazioni collegate al reddito.
L’INPS evidenzia inoltre che l’omesso adempimento costituisce omissione di atti d’ufficio da parte del legale rappresentante dell’ente, come previsto dall’articolo 7 del decreto-legge n. 41/1995.
Per favorire una corretta applicazione delle disposizioni, l’Istituto avvierà specifici incontri con gli enti interessati, con l’obiettivo di fornire chiarimenti operativi e sensibilizzare sull’importanza del rispetto degli obblighi di trasmissione dei dati al Casellario Centrale delle Pensioni