Ausiliaria: risposta a quesito sui benefici derivanti dal Riordino delle Carriere





Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n.94. ( Riordino delle Carriere)

Gentili redazione buona sera.

Sono un Sottufficiale E.I. arruolato il 10 gennaio 1979,  posto in congedo nella categoria dell’ausiliaria a far data dal 31 dicembre 2014 con  il grado di Primo Maresciallo, qualifica di  Luogotenente  ( anzianità di grado 01 gennaio 1996, di qualifica 01 gennaio 2006, parametro stipendiale 139).

A seguito dell’entrata in vigore della norma in oggetto, nell’atto dispositivo di attribuzione dei miglioramenti economici mi è stato attribuito il parametro stipendiale 143,5 ( corrispondente al grado di Luogotenente) e non 148, corrispondente al nuovo grado e qualifica apicale per la categoria di appartenenza ( Primo Luogotenente).

Considerato che il mio pari grado e qualifica e pari anzianità di servizio al 30 dicembre 2014 fino al 30 settembre 2017 era destinatario del parametro stipendiale 139 ( come il sottoscritto)  e che dal 01 ottobre 2017 lo stesso parigrado e qualifica  ed anzianità di servizio ancora in servizio risulta destinatario del parametro 148, chiedo:

– se sia corretto equiparare il mio trattamento parametrale al nuovo grado di Luogotenente ( per la cui attribuzione non ho ricevuto alcuna decretazione ministeriale) ed assimilarmi di fatto a Sottufficiali la cui anzianità di servizio è di gran lunga inferiore alla mia;

– se non debba essere destinatario del parametro 148, previsto per la figura apicale della categoria;

– con quale grado e qualifica mi devo relazionare con le SS.AA., visto che il grado e qualifica di Primo Maresciallo

Luogotenente è stato ” chiuso” al 30 settembre 2018.

Rimango in attesa di un Vs. autorevole parere e porgo distinti saluti . Segue↓

C. S.



 

Di seguito la risposta al quesito formulata dal collega in quiescenza Primo Luogotenente Antonio Pistillo

Premessa
Si rammenta che il personale interessato potenzialmente dall’istituto dell’ausiliaria è solo quello militare, cioè il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina ed Aeronautica) ed il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza).
Quesito del Collega
Ai sensi dell’art. 1870 del D. Lgs. 66/2010, al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, pari al 50 per cento (per il personale collocato in tale posizione dal 01/01/2015) della differenza tra l’ultimo trattamento economico di servizio e il trattamento di quiescenza.
Lo stesso articolo stabilisce che tale indennità deve essere aggiornata ogni volta in cui, per effetto di leggi o contratti, il trattamento economico spettante al pari grado in servizio, dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto del collocamento in ausiliaria, venga incrementato.

Di recente, una circolare della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva ha chiarito che per pari grado in servizio si deve intendere il nuovo grado di Luogotenente e non la qualifica di Primo Luogotenente. E non potrebbe essere diversamente in quanto l’ex Luogotenente in servizio ha conseguito una “promozione” beneficiando, ai sensi del D. Lgs. 94/2017 c.d. riordino, dell’aumento parametrale 148. Pertanto, l’adeguamento dell’indennità di ausiliaria, con decorrenza 1/10/2017, deve essere determinata considerando il parametro 143,50 del grado di Luogotenente.



Inoltre, in merito alla considerazione di personale, con anzianità di gran lunga inferiore a quella posseduta dal collega alla data del congedo, già Primo Luogotenente, è opportuno sottolineare, se può confortare, che personale, arruolato negli anni 1979/1980 e ancora in servizio, coesiste nella nuova qualifica apicale con personale arruolato negli anni 1985/1986. Infatti, per questo personale più anziano è stato previsto, a compensazione, un assegno una tantum di 1.500 euro lordi.

Nei gradi apicali, tutto ciò è la naturale conseguenza della riduzione dei periodi necessari per la valutazione ai gradi successivi, prevista da una normativa tesa alla riorganizzazione e riqualificazione del personale militare (e chi scrive è un arruolato nel 1980).

Per ultimo, ad ogni buon fine, si elencano i benefici attribuiti al collega nella posizione di ausiliaria dal 31/12/2014:

 Dal 1/1/2015 sblocco degli aumenti per promozione e anzianità per il solo personale in servizio. In sintesi, sblocco, nel caso specifico, dell’indennità funzionale corrispondente al 32 anno di servizio e adeguamento, dal 01/01/2015, dell’indennità di ausiliaria percepita;
 Dal 01/01/2016 adeguamento dell’indennità di ausiliaria per applicazione prima tranche contratto triennio 2016/2018;
 Dal 01/01/2017 adeguamento dell’indennità di ausiliaria per applicazione seconda tranche contratto triennio 2016/2018;
 Dal 01/10/2017 adeguamento dell’indennità di ausiliaria per applicazione c.d. riordino;
 Dal 01/01/2018 adeguamento dell’indennità di ausiliaria per applicazione ultima tranche contratto triennio 2016/2018;

Primo Luogotenente in pensione Antonio Pistillo

loading…


loading…


Condivisione
Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Lascia un commento