Visita la pagina Facebook di NSM

Le attività extraprofessionali del personale delle Pubbliche Amministrazioni, rientrano nell’ambito di incarichi svolti al di fuori del servizio istituzionale, che devono essere preventivamente autorizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’obiettivo della disciplina è garantire la trasparenza, prevenire situazioni di incompatibilità e assicurare il corretto svolgimento delle funzioni pubbliche.NSM   è  ANCHE  SU   WHATSAPP  E  SU  TELEGRAM

Modulo per la richiesta di autorizzazione del personale militare

Per l’autorizzazione di un incarico extraprofessionale è necessario compilare l’apposito modulo relativo ai dati dell’incarico. Il modulo, disponibile in formato PDF (373 KB), deve essere debitamente compilato in tutte le sue parti e trasmesso alla Direzione Generale per il Personale Militare.

Modalità di invio della richiesta

La documentazione può essere inviata attraverso diverse modalità:

  • Posta Elettronica Certificata (PEC):
    persomil@postacert.difesa.it
  • Posta Elettronica Istituzionale (PEI):
    persomil@persomil.difesa.it
  • Posta ordinaria (in subordine):
    Ministero della Difesa
    Direzione Generale per il Personale Militare
    Ufficio Reclutamento e Disciplina – 2ª Divisione Disciplina – 5^ Sezione
    Cessazione Sanzioni di Corpo e Attività Extraprofessionali
    Viale dell’Esercito, 186 – 00143 Roma

Normativa di riferimento

La disciplina delle attività extraprofessionali si basa su diverse circolari e disposizioni normative, tra cui:

Attività extraprofessionali e apertura di Partita IVA

L’apertura di una Partita IVA da parte di un dipendente pubblico è un’operazione possibile, ma non automatica: è subordinata al rispetto delle norme in materia di incompatibilità e al preventivo controllo dell’amministrazione di appartenenza.

Attività extraprofessionali e apertura di Partita IVA nel personale di Polizia e Forze Armate

Per il personale appartenente alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia a ordinamento militare o civile, il regime delle incompatibilità è particolarmente rigoroso. L’esercizio di attività professionali autonome con Partita IVA è, in linea generale, vietato quando non espressamente autorizzato e comunque subordinato al principio di esclusività del rapporto di impiego pubblico.

L’eventuale apertura di una Partita IVA non è di per sé preclusa in modo assoluto, ma può essere consentita solo in casi eccezionali e limitati, nei quali l’attività risulti chiaramente compatibile con il servizio istituzionale, non in conflitto di interessi, non continuativa in modo tale da interferire con l’attività lavorativa e preventivamente autorizzata dall’Amministrazione di appartenenza.

Restano comunque escluse le attività che assumono carattere professionale stabile o che configurano esercizio abituale di impresa o lavoro autonomo incompatibile con lo status militare o di agente di pubblica sicurezza.

In ogni caso, anche quando teoricamente ammissibile, l’attività con Partita IVA deve essere preventivamente comunicata e autorizzata, nel rispetto dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e delle specifiche disposizioni interne che disciplinano le incompatibilità per il personale in uniforme, con particolare attenzione alla tutela dell’imparzialità, del decoro e della piena operatività del servizio.

FONTE PARZIALE DI QUESTO ARTICOLO A QUESTO LINK DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Condivisione
error: Ci dispiace, il copia e incolla è disabilitato !!