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Chiarimenti in merito alla facoltà di riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, per i periodi di servizio comunque prestato, non maggiorabili ad altro titolo – Sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ.Rif.:
a. Sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ, in data 02-07-2025;
b. Messaggio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale n. 981, in data 20-03-2026 (annesso).

1. Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con la sentenza in riferimento a., si sono pronunciate in merito al diritto alla valutazione mediante riscatto a titolo oneroso dei “periodi di servizio comunque prestati”, affermando i seguenti principi:

  • il diritto di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e di poter esercitare la facoltà di riscatto di cui agli artt. 5 e 7 del d.lgs. 165/1997 (di seguito “decreto”) sorge nel momento in cui il servizio viene prestato e non all’atto della domanda;
  • la facoltà di riscatto dei “periodi di servizio comunque prestato”, a prescindere dalla loro collocazione temporale, è consentita anche a chi ha già superato il limite quinquennale alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione.

2. Sulla scia dei principi enunciati nella predetta sentenza, l’INPS, con il messaggio in riferimento b), ha diramato le indicazioni operative in ordine all’individuazione del limite massimo di cinque anni di maggiorazione per l’esercizio della facoltà di riscatto ai fini pensionistici dei “servizi comunque prestati”. In particolare, il citato ente pensionistico ha precisato che:

  • le domande di riscatto degli aumenti di periodi di servizio comunque prestato, collocati anteriormente al 1° gennaio 1998, devono essere accolte anche nel caso in cui l’interessato, alla data di presentazione della domanda, abbia già maturato il limite massimo di cinque anni di maggiorazione;
  • dovendo rimanere fermo il limite massimo complessivo di cinque anni di valorizzazione2, i periodi eccedenti verranno scomputati secondo un criterio cronologico, partendo dal più recente al più risalente nel tempo; a tal proposito, i riscatti già definiti e integralmente pagati, non possono essere oggetto di scomputo;
  • le istruzioni si applicano alle domande giacenti alla data di pubblicazione del messaggio; eventuali domande precedentemente respinte possono essere oggetto di riesame su istanza di parte, a condizione che non siano decorsi i termini per il ricorso amministrativo o sia pendente un ricorso presso il Comitato di vigilanza.

1 Si tratta dei periodi di servizio “non operativo” ex art. 5, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165.
2 ex art. 5, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165.

3. Alla luce di quanto sopra, il personale militare che abbia un’anzianità di servizio antecedente al 1° gennaio 1998 maturata presso enti “non operativi” può presentare domanda di riscatto per tali periodi a titolo oneroso. I periodi riscattati producono i seguenti effetti giuridici ed economici:
– fino al 31 dicembre 1995, sia sul diritto a pensione che sull’importo della stessa (calcolo retributivo);
– dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 solo sul diritto a pensione ma non sull’importo della stessa (calcolo contributivo).All’atto del congedo saranno, pertanto, valorizzati “i migliori cinque anni”, secondo il criterio temporale affermato dalla Corte dei Conti e richiamato dall’INPS, privilegiando di fatto quelli resi fino al 31 dicembre 1995 più favorevoli ai fini del calcolo della pensione (sistema retributivo).

4. Le domande di riscatto potranno essere presentate direttamente sul sito web dell’INPS, utilizzando il servizio “Riscatti” presente nell’area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, nel rispetto delle disposizioni già emanate in materia di riscatti o all’uopo predisposte dalle competenti articolazioni di Forza Armata.

FONTE MINISTERO DELLA DIFESA 

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