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La legge italiana non smette mai di stupire. Le molteplici interpretazioni a volte danno luogo a risvolti inimmaginabili.

Di seguito un articolo del SIULP: Sussiste il diritto al rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio civile dal dipendente assolto nel presupposto giudizio penale, a prescindere dalla formula assolutoria utilizzata

Nel lontano 1993 un gruppo di operatori di Volante ha proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di un soggetto che, a distanza di pochi giorni, è deceduto.

Al termine di un lungo e travagliato iter processuale che li ha visti imputati, non essendo individuabile il materiale responsabile dell’evento, sono stati tutti assolti “per non aver commesso il fatto”, ed hanno ottenuto il ristoro delle spese legali sostenute.

I familiari del deceduto hanno però instaurato una controversia in sede civile per ottenere il risarcimento del danno sofferto dalla morte del congiunto, avvalendosi dell’orientamento giurisprudenziale che considera la P.A. responsabile anche qualora sia rimasta ignota la persona fisica autrice dell’illecito.

Il Ministero, a sua volta, ha agito chiamando – sorprendentemente – in causa tutti i dipendenti che avevano partecipato all’intervento sebbene gli stessi, come detto, fossero stati assolti.

Ne è nata una ulteriore impegnativa appendice processuale conclusa con la condanna della sola P.A. al risarcimento del danno, disponendo, al termine dell’ultimo grado del giudizio davanti alla Corte d’Appello, la compensazione delle spese di lite sopportate dal personale della Polizia di Stato convenuto. L’istanza di rimborso delle spese difensive sostenute nei due gradi del giudizio civile, formulata dagli interessati nel 2015, è giunta a definizione solamente a fine 2024.

Una incommentabile dilatazione dei tempi di decisione che dimostra, come da tempo il Siulp lamenta, l’assoluta inadeguatezza dell’impianto ordinamentale che dovrebbe offrire sostegno a chi ha la sventura di essere processato, atteso che l’accertamento di innocenza, che riguarda la stragrande maggioranza degli operatori delle forze di polizia che vengono imputati, non rimuove affatto le pesanti disutilità correlate al giudizio. Soprattutto quando, come nel caso di specie, dopo che era stato pacificamente riconosciuto il diritto al rimborso delle spese legali affrontate nel processo penale, gli interessati se le sono viste negare in relazione ai gradi del giudizio civile.

E questo perché, secondo il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, l’assoluzione sarebbe stata sì pronunciata, ma non essendo stata raggiunta la prova su chi avesse materialmente commesso il fatto si doveva ritenere che lo avesse commesso uno o più dei medesimi imputati.

Di tal che l’Amministrazione, aderendo all’impostazione dell’organo di consulenza erariale, ha rigettato l’istanza proposta per non essere stato raggiunto il pieno accertamento dell’estraneità ai fatti dei richiedenti. Un presupposto, quello dell’accertata estraneità, in assenza del quale non poteva essere accordata la richiesta tutela legale.

Un diniego avverso il quale uno degli interessati è insorto rivolgendosi all’Avvocato Andrea Pansini, della cui competenza il Siulp da tempo si avvale, e che gli era stato per l’appunto indicato come esperto nella materia.

A comprova della competenza professionale del menzionato patrocinatore l’adito TRGA di Trento (sentenza n. 101/2025) ha accolto il ricorso proposto, demolendo la tesi con la quale l’Amministrazione aveva resistito in causa. La Curia trentina, dopo una approfondita disamina del materiale processuale, ha rilevato come l’aver ricondotto i reati agli imputati nell’insieme considerati “non significa affatto che ognuno di loro sia responsabile…

Al riguardo coglie senz’altro nel segno la difesa del ricorrente laddove evidenzia che quanto sostenuto dall’Amministrazione equivarrebbe ad attribuire all’agente “una atipica forma di responsabilità oggettiva di natura collettiva, estendendo così al singolo, e per di più limitatamente all’applicazione dell’art. 18 D.L. 67/1997, la speciale responsabilità che incombe tassativamente sulla pubblica amministrazione in virtù del rapporto organico”.

Per effetto di ciò, ha concluso la Corte amministrativa, “l’assoluzione in sede penale del ricorrente cui ha fatto seguito il rimborso delle spese legali sostenute nel corso del processo penale e la condanna al risarcimento del danno del solo Ministero dell’Interno nonché l’insussistenza di responsabilità erariali e disciplinari integrano l’esclusione della responsabilità cui l’art. 18 del D.L. 25.3.1997 n. 67 convertito in L. 23.5.1997, n. 135 subordina il conseguimento del rimborso delle spese legali. Il rimborso delle spese legali richiesto dal ricorrente con riferimento ai giudizi civili, tra l’altro intrapresi nei confronti del solo Ministero dell’interno ed estesi al ricorrente a seguito della infondata chiamata in causa da parte del Ministero, avrebbe dovuto pertanto essere riconosciuto dall’Amministrazione dell’interno”.

Una vittoria intrisa di amarezza, perché l’interessato, dopo aver trascorso l’intera carriera riuscendo, con non poca fatica, a far accertare la propria innocenza, dopo aver dovuto continuare a combattere anche da pensionato per potersi veder riconoscere un diritto negato dopo un decennale farraginoso percorso amministrativo in cui l’Amministrazione ha portato a reviviscenza presunzioni di colpevolezza appartenenti a ere giuridiche risalenti, dovrà ora riprendere la sua battaglia perché, sebbene sia stata accertata la sussistenza del rivendicato diritto, all’Avvocatura dello Stato resta la competenza di valutare la congruità di quanto corrisposto, ancora nel 2015, all’Avvocato che lo aveva assistito nella controversia civile.

Di certo nessuno potrà mai ripagare le afflizioni morali che, a lui come ad altre migliaia di operatori delle forze di polizia, vengono inferte da un sistema perverso e demotivante, e contro il quale il Siulp proseguirà l’opera, da tempo intrapresa, di sensibilizzazione del decisore politico e del legislatore che stanno cominciando a dare i primi, timidi segnali di consapevolezza delle insidie disseminate sul cammino che percorrono onesti servitori dello Stato.

SIULP – Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia

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