L’INPS RICONOSCE IL MOLTIPLICATORE, MA…

ACCOLTA ISTANZA RICALCOLO PER PERSONALE EX RETRIBUTIVO (con più di 18 anni di contributi al 31/12/1995) CHE HA OPTATO PER L’INCREMENTO DEL MONTANTE INDIVIDUALE, DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 7, DEL D. LGS. N. 165 DEL 30/04/1997 ( il c.d. moltiplicatore), IN ALTERNATIVA AL TRATTAMENTO DI AUSILIARIA.

Gennaio 2020 del 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo



Nel precedente articolo del 28 ottobre 2019, ho evidenziato l’anomalia della determinazione della pensione per quel personale ex retributivo (18 anni di contributi al 31/12/95) che, in alternativa all’ausiliaria, ha optato per l’incremento del montante individuale contributivo di cui art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 165/1997 (il c.d. moltiplicatore), in seguito alle modifiche apportate dal D. Lgs. 94/2017.

A tale personale l’Inps corrispondeva lo stesso trattamento pensionistico previsto per quelli collocati direttamente nella riserva e, pertanto, avevo predisposto per un collega in tale situazione, una istanza di ricalcolo che è stata trasmessa all’Inps di competenza l’estate scorsa.

A fine dicembre 2019, l’Inps ha dato riscontro a tale istanza riconoscendo al collega un trattamento più favorevole di quello precedentemente corrisposto, attenendosi a quanto enunciato nella nota del 26 aprile 2018 che ha negato il beneficio del moltiplicatore nella sua interezza.

In sintesi, secondo l’istituto previdenziale, il personale ex retributivo che opta per “il moltiplicatore” non può beneficiare dell’intero incremento figurativo, ma solo di una parte dello stesso che gli permette di godere di un trattamento di pensione comunque maggiore rispetto a quello spettante per chi è collocato direttamente nella riserva.

La seguente tabella mostra le differenze di calcolo

IMPORTO PRIMA



DETERMINAZIONE INPS

 RICALCOLO

A SEGUITO ISTANZA

IMPORTO SE FOSSE

STATO RICONOSCIUTO

IL MOLTIPLICATORE

ANNUO LORDO 40.326,00 ANNUO LORDO 41.889,00 ANNUO LORDO 44.974,00

Ovviamente, gli importi di cui sopra si riferiscono ad un singolo caso e variano da persona a persona.

Infine, ritengo opportuno evidenziare che la tesi sostenuta dall’Inps, con la nota del 26 aprile 2018, sia, secondo il sottoscritto, del tutto infondata in quanto fa rientrare il beneficio del moltiplicatore nel doppio calcolo previsto dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), mentre è del tutto evidente che, trattandosi di misura alternativa all’indennità di ausiliaria, si aggiunge al trattamento della riserva come, tra l’altro, sostenuto dalla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva con circolare del 16/11/2017.

Pertanto, presumo ci siano tutti i presupposti per un ricorso alla Corte dei Conti e sono sufficientemente convinto in un esito positivo dello stesso.





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