Con il decreto del 20 maggio 2025 sono state elencate le nuove modalità per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il corpo delle CP e dell’Aeronautica Militare.
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale (VFT) dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, di cui all’articolo 701, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare.
Art. 2 Programmazione delle immissioni
1.Gli Stati maggiori di Forza armata comunicano, ogni anno, allo Stato maggiore della Difesa una programmazione triennale scorrevole, indicante, per ciascun anno, il numero dei volontari in ferma prefissata triennale da reclutare.
2. Il numero di volontari, di cui al comma 1, è determinato nell’ambito del piano dei reclutamenti autorizzato dallo Stato maggiore della difesa per l’anno di riferimento e nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:
a) per l’Esercito italiano, la Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e l’Aeronautica militare, fino all’anno 2033, dal decreto di cui all’articolo 2207 del Codice dell’ordinamento militare e, a decorrere dal 1° gennaio 2034, dall’articolo 798-bis, comma 1, lettera c), del medesimo Codice;
b) per il Corpo delle capitanerie di porto, dall’articolo 815, comma 1, lettera b), del Codice dell’ordinamento militare.
3. Lo Stato maggiore della difesa, verificata la congruità dei dati forniti dagli Stati maggiori di ciascuna Forza armata con quelli di cui al comma 2, li comunica alla Direzione generale per il personale militare.
Art. 3 Bando di concorso
1. Il bando di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale è emanato annualmente dalla Direzione generale per il personale militare, in base alla programmazione di cui all’articolo 2.
2. Il bando di cui al comma 1 prevede:
a) il numero complessivo dei posti messi a concorso per ciascuna Forza armata e l’eventuale ripartizione in blocchi di immissione. Tali posti possono essere eventualmente ripartiti secondo i corpi, categorie, qualificazioni, specialità ovvero specializzazioni, abilitazioni e incarichi previsti da ciascuna Forza armata;
b) i requisiti per la partecipazione al concorso;
c) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, nonché l’eventuale documentazione da allegare; d) le prove d’esame;
e) i criteri e le modalità dell’accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale e degli accertamenti diagnostici di cui all’articolo 635, lettere c) e n), del Codice dell’ordinamento militare;
f) le strutture presso le quali vengono effettuate le prove d’esame di cui alla lettera d) e gli accertamenti di cui alla lettera e);
g) i titoli di merito valutabili e il punteggio agli stessi attribuibile;
h) il numero dei candidati da ammettere alle diverse fasi concorsuali e agli accertamenti di cui alla lettera e);
1) la composizione delle commissioni esaminatrici;
I) le modalità di svolgimento delle prove d’esame.
3. I candidati possono presentare domanda di partecipazione per una sola Forza armata e relativamente a un eventuale unico blocco di immissione, secondo le modalità stabilite dal bando di concorso.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ciascuna Forza armata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nel rispetto delle consistenze organiche previste e previa autorizzazione dello Stato maggiore della difesa, al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze connesse alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative, può prevedere concorsi straordinari per il reclutamento di volontari in ferma prefissata triennale destinato ai volontari in ferma prefissata iniziale, in servizio o in congedo, in possesso di specifici requisiti, di cui all’articolo 700, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare.
Art. 4 Procedura concorsuale
l. I concorsi si svolgono con modalità che ne assicurino l’imparzialità, l’economicità e la celerità di svolgimento nel rispetto dei termini procedimentali di cui al libro VI, titolo I, capo II del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
2. Il concorso prevede:
a) la prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale;
b) eventuali prove di efficienza fisica, con parametri differenziati per uomini e donne;
c) l’eventuale accertamento della lingua inglese;
d) l’accertamento dell’idoneità fisio-psico—attitudinale, nonché gli accertamenti diagnostici di cui all’articolo 635, lettera n), del Codice dell’ordinamento militare; e
) la valutazione dei titoli.
3. La successione cronologica delle fasi concorsuali è definita dal relativo bando di concorso.
Art. 5 Prova di selezione a carattere culturale, lagico-deduttivo e professionale
1. La prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), verte su nozioni ed elementi di conoscenza commisurati al livello di istruzione secondaria di primo grado.
2. Il punteggio massimo attribuibile alla prova di cui al comma 1 è di 67 punti.
3. La somministrazione, lo svolgimento e/o la correzione della prova di cui al comma 1 può avvenire anche in modalità digitale.
Art. 6 Prove di efficienza fisìca
1. La tipologia e le modalità per l’effettuazione delle prove di efficienza fisica, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), sono previste dal bando di concorso.
2. L’eventuale punteggio massimo attribuibile alle prove di cui al comma 1 è di 20 punti ove non sia previsto solo un giudizio di idoneità o inidoneità.
Art. 7 Accertamento della lingua inglese
1. L’eventuale accertamento della conoscenza della lingua inglese di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), le relative modalità di svolgimento ed i punteggi previsti sono disciplinati dal bando di concorso.
2. Il punteggio massimo attribuibile all’accertamento di cui al comma 1 è di 10 punti.
Art. 8 Accertamento dell ’idoneità psicofisica e attitudinale nonché accertamenti diagnostici
1. Per gli accertamenti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d), effettuati per ciascuna Forza armata, è prevista l’espressione di un giudizio di idoneità o inidoneità presso le strutture e con le modalità indicate dal bando di concorso. Per il personale in servizio gli accertamenti possono essere effettuati presso i reparti di appartenenza nei casi e con le modalità definite nel bando di concorso.
2. Il bando di concorso potrà indicare la documentazione sanitaria che i concorrenti dovranno produrre all’atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti volti al riconoscimento dell’idoneità psico-fisica.
Art. 9 Valutazione dei titoli
1. Per i candidati risultati idonei alle prove e agli accertamenti di cui all’articolo 4, i titoli valutabili desumibili dall’estratto della documentazione di servizio secondo il modello predisposto dalla Direzione generale per il personale militare sono:
a) i periodi di servizio prestato in qualità di volontario in ferma prefissata ovvero in rafferma;
b) le missioni in territorio nazionale e all’estero;
c) prolungati periodi di servizio prestati al di fuori dei confini nazionali, superiori almeno a 30 giorni continuativi e non compresi nelle attività di cui alla precedente comma b);
d) la valutazione relativa alla documentazione caratteristica riferita all’ultimo anno di servizio comunque prestato;
e) i riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
f) il titolo di studio;
g) gli eventuali altri attestati, brevetti, corsi di specializzazione e abilitazioni possedute, compresa la conoscenza di lingue straniere diverse da quelle accertate con la prova di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c) ;
h) le ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio nazionale che all’estero, che abbiano comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore ai 90 giorni.
2. Il punteggio massimo attribuibile & ciascun gruppo di titoli di cui al comma 1, è indicato nel bando di concorso. Il punteggio attribuibile ai titoli non può comunque essere superiore a 33 punti. 3. Le sanzioni disciplinari irrogate possono comportare la decurtazione dal punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli fino ad un massimo di 10 punti.
Art. 10 Titoli di preferenza
1. Nei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, in caso di parità nelle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 12, si terrà conto, nell’ordine indicato, dei seguenti titoli di preferenza:
a) insignito di medaglia al valor militare e al valor civile;
b) orfano di caduto e figlio di mutilato, di invalido e di inabile permanente al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività;
c) aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non si fruisca di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
d) maggior numero di figli a carico;
e) atleta che ha intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
f) la minore età anagrafica.
Art. 11 Commissioni esaminatrici
1. Gli accertamenti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere b) e ci) sono effettuati da una o più commissioni nominate dalla Direzione generale per il personale militare, su segnalazione della Forza armata, secondo le disposizioni vigenti in materia e le modalità e i criteri previsti nel bando di concorso.
2. I decreti di nomina delle commissioni esaminatrici prevedono membri supplenti del presidente e di ciascuno dei componenti, i quali intervengono in caso di grave documentato impedimento dei membri effettivi.
3. Non possono essere nominati componenti delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni, i rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
4. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni, se superiore alle 1.000 unità, o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami 0 per titoli ed esami, unico restando il presidente, possono essere suddivise in sottocommissioni, ciascuna costituita da un numero di membri pari a quello delle commissioni originarie e da un segretario.
5 . Nei casi in cui le prove scritte abbiano luogo in più sedi, in ognuna di esse è costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e composto almeno da due componenti di grado non inferiore a quello per il quale il concorso è stato bandito. I membri del comitato sono individuati tra il personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi diverse.
6. I compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. La commissione preposta alla valutazione dei titoli di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e) e all’eventuale accertamento della lingua inglese di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), è nominata dalla Direzione generale per il personale militare, su designazione di ciascuna Forza armata, ed è composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello 0 grado corrispondente, con funzioni di presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano @ grado corrispondente;
c) un ufficiale di grado non inferiore & capitano 0 grado corrispondente, ovvero, un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale;
d) uno o più sottufficiali con funzioni di segretario senza diritto di voto.
8. Nel caso in cui la prova di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c) preveda composizioni scritte a testo libero, ovvero un colloquio, la commissione di cui al comma 7, può essere integrata da uno o più esperti di lingua inglese esterni all’Amministrazione, in qualità di membri aggiunti aventi diritto di voto nelle sole materie per le quali sono chiamati a integrare la commissione.
9. La commissione di cui al comma 7, istituita per la Marina, deve in ogni caso prevedere un componente appartenente al Corpo delle capitanerie di porto.
10. Nei concorsi di cui all’articolo 3, comma 1, per lo svolgimento delle sole prove di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), la Direzione generale per il personale militare nomina un’apposita commissione composta dai membri di ciascuna delle commissioni di Forza armata di cui al comma 7, e presieduta dall’Ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, dall’Ufficiale con maggiore anzianità assoluta o anagrafica.
Art. 12 Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito, eventualmente suddivise in base ai Corpi, categorie, specialità, qualificazioni owero specializzazioni previsti dal bando di concorso, sono redatte per ciascuna Forza armata dalle commissioni di cui all’articolo 1 1, comma 7, sommando:
a) i risultati ottenuti alla prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale di cui all’articolo 5;
b) l’eventuale punteggio ottenuto nelle prove di efficienza fisica di cui all’articolo 6;
c) il punteggio ottenuto nell’eventuale accertamento della lingua inglese, di cui all’articolo 7;
d) il punteggio relativo alla valutazione dei titoli di cui all’articolo 9.
Tali graduatorie sono formate con l’osservanza, & parità di punti, delle preferenze previste dall’articolo 10 del presente decreto.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno validità per il solo bando di concorso cui si riferiscono.
3. Nell’ambito della Marina, per la categoria dei nocchieri di porto del Corpo delle capitanerie di porto, è redatta una graduatoria di merito distinta da quella riferita ai candidati per il Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.).
4. Le graduatorie sono approvate dalla Direzione generale per il personale militare.
Art. 13 Posti non coperti
l. lposti non coperti nei diversi corpi, categorie, specialità, qualifiche e specializzazioni, se previsti, sono devoluti, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso, ai candidati idonei dello stesso blocco di immissione.
2. Conclusa l’eventuale devoluzione di posti di cui al comma 1, nel caso in cui, al termine delle operazioni concorsuali per ciascun blocco di immissione, sia necessario per una o più Forze armate ripianare i posti eventualmente non coperti si provvede:
a) prioritariamente, attingendo dai candidati idonei della stessa Forza armata non utilmente collocati nelle graduatorie dei precedenti blocchi di immissione del medesimo concorso, a partire dal primo blocco di immissione;
b) secondariamente, prevedendo un incremento dei posti, corrispondenti alle carenze, per il successivo blocco di immissione nella stessa Forza armata relativo al medesimo concorso.
3. Dopo l’espletamento delle procedure di cui al comma 2, qualora non siano ancora coperti tutti i posti previsti dal bando per ciascuna Forza armata, nell’ultimo blocco di immissione si provvede alla relativa Copertura attingendo dagli elenchi degli idonei delle altre Forze armate non utilmente collocati nelle graduatorie di tutti i blocchi di immissione, secondo l’ordine di merito risultante dalla sola prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale di cui all’articolo 5. 4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, nell’ambito della Marina, eventuali carenze nelle categorie del Corpo equipaggi militari marittimi o dei nocchieri di porto del Corpo delle capitanerie di porto possono essere ripianate attingendo rispettivamente dalla graduatoria dei nocchieri di porto e dalla graduatoria delle restanti categorie del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.).
Art. 14 Ammissione alla ferma triennale
l. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 12 sono convocati a cura della Direzione generale per il personale militare, ovvero degli Enti designati, per l’incorporazione presso le sedi indicate da ciascuna Forza armata e ammessi alla ferma triennale con il grado di caporale 0 gradi corrispondenti.
Art. 15 Disposizioni finali
1. Ove non in contrasto con le disposizioni in materia di reclutamento previste dal Codice dell’ordinamento militare, dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dal presente decreto ministeriale nonché in appositi bandi di concorso e dalle relative appendici, continuano ad applicarsi i principi generali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
Fonte Ministero della Difesa