Visita la pagina Facebook di NSM

Art. 1 (Modalità di presentazione delle domande)

1. La domanda di ammissione alla rafferma di un anno, di cui all’allegato “A” del presente decreto, dovrà essere presentata dai VFI presso l’Ente in cui prestano servizio al termine del 33° (trentatreesimo) mese di servizio dalla data di decorrenza giuridica della ferma contratta.

2. Tale domanda dovrà pervenire –per il tramite dell’Ente presso cui l’interessato presta servizio– alla Direzione generale per il personale militare – II Reparto – 6 a Divisione all’indirizzo di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it (o, in alternativa, persomil@postacert.difesa.it) non oltre il termine del 34° (trentaquattresimo mese di servizio).

3. La predetta istanza dovrà essere corredata dell’estratto della documentazione di servizio di cui all’allegato “B” (per tutte le F.A.), della scheda per la rafferma in allegato “C” al presente decreto, unitamente alla scheda valutativa relativa a ciascuna Forza Armata di appartenenza di cui agli allegati “D” (per l’Esercito), “D1” (per la Marina/Capitanerie di porto), “D2” per l’Aeronautica.

Art. 2 (Titoli valutabili per l’ammissione alla rafferma)

1. In considerazione delle indicazioni fornite da ciascuna Forza Armata, la concessione della rafferma annuale viene effettuata in base alla valutazione dei seguenti titoli, posseduti alla data di presentazione della domanda, ossia al termine del 33° mese di servizio:

a) rendimento in servizio;
b) giorni di servizio effettivamente prestato, nei quali vanno computati anche quelli trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio;
c) impiego in operazioni militari in territorio nazionale ed internazionale; d) onorificenze, ricompense e benemerenze;
e) aver subito ferite per atti ostili in attività operativa, sia in territorio nazionale sia all’estero, che abbiano comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore ai 90 giorni;
f) presentazione della domanda per la partecipazione ai concorsi per l’arruolamento in qualità di Volontario in ferma prefissata triennale (VFT) nella stessa Forza Armata di appartenenza;
g) titolo di studio; h) conoscenza della lingua straniera; i) altri attestati, brevetti, abilitazioni.

2. Le eventuali irrogazioni delle sanzioni disciplinari del rimprovero e della consegna determinano la decurtazione di punteggio secondo quanto previsto dalle schede di cui agli allegati “D”, “D1” e “D2” del presente decreto.

Art. 3 (Rendimento in servizio)

Il rendimento in servizio sarà costituito dalla qualifica finale attribuita nella scheda valutativa o dal giudizio complessivo espresso nel rapporto informativo. Il documento caratteristico dovrà essere compilato al termine del 33° (trentatreesimo) mese di servizio, ai sensi dell’art. 1025 del C.O.M..

Art. 4 (Giorni di servizio effettivamente prestato)

1. Il servizio dovrà risultare effettivamente prestato.

2. Ai fini della valutazione, dal periodo di ferma dovranno essere decurtati i giorni di assenza per licenza straordinaria di convalescenza, tranne quanto previsto al precedente art. 2, comma 1, lettera b). Inoltre, non dovranno essere decurtati i giorni trascorsi in licenza straordinaria per esami militari, licenza matrimoniale e licenza di maternità (compresi quelli di assenza per gravidanza a rischio).

Art. 5
(Partecipazione a operazioni militari in territorio nazionale e all’estero)

1. Dovrà essere indicato il servizio prestato dal personale VFI impiegato in operazioni militari, sia
sul territorio nazionale sia all’estero: tale servizio verrà computato per ogni mese o frazione
superiore a giorni 15 di servizio prestato.
2. Per la Marina Militare l’imbarco su Unità Navali, dislocate all’estero, sarà valutato esclusivamente in relazione al periodo nel quale la singola Unità abbia operato nell’ambito di missioni per compiti umanitari e di protezione, svolti anche per attività di servizio presso Enti/Reparti, parimenti dislocati all’estero, per lo svolgimento di missioni con i medesimi compiti sopra indicati.

Art. 6 (Riconoscimenti, ricompense e benemerenze)

Il Comando di appartenenza dovrà segnalare il possesso dei seguenti riconoscimenti, ricompense e benemerenze:
a) medaglia al valore (militare o civile);
b) medaglia al valore di Forza Armata o al merito civile;
c) medaglia o croce al merito di Forza Armata;
e) encomio solenne;
f) encomio semplice;
g) elogio.

Art. 7 (Personale ferito per effetto di atti ostili)

A coloro che abbiano riportato ferite ovvero lesioni che abbiano comportato un’assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di rafferma, nell’adempimento di attività operative occorse sia in territorio nazionale sia all’estero, è attribuito il punteggio riportato in allegato “D”, “D1” e “D2” del presente decreto.

Art. 8 (Presentazione della domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento VFT)

La presentazione della domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento VFT, sempreché non intervenga una successiva rinuncia allo stesso entro la data di ammissione alla rafferma, costituirà titolo di valutazione in base al punteggio attribuito nelle schede di cui agli allegati “D”, “D1” e “D2” del presente decreto.

Art. 9 (Titoli di studio)

Costituiranno elemento di valutazione esclusivamente i titoli di studio con i relativi voti o giudizi, secondo i criteri indicati nelle schede di cui agli allegati “D”, “D1” e “D2” del presente decreto.

Art. 10 (Conoscenza delle lingue straniere)

Costituiranno elemento di valutazione esclusivamente le lingue straniere indicate nella scheda di cui all’allegato “D2” del presente decreto, la cui conoscenza sia stata accertata dalle rispettive Scuole di Lingue Estere di Forza Armata secondo lo standard Nato.

Art. 11 (Altri attestati, brevetti, abilitazioni)

Costituiranno elemento di valutazione esclusivamente gli attestati, i brevetti e le abilitazioni indicati nelle schede di cui agli allegati “D”, “D1” e “D2” del presente decreto.

Art. 12 (Graduatorie)

1. Nel rispetto della disponibilità organica preventivamente stabilita dai rispettivi Stati Maggiori di Forza Armata e sulla base delle consistenze organiche previste, fino al 2033, dal decreto del Ministro della Difesa di cui all’art. 2224 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni, comunicata alla Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 6 a Divisione con riferimento a ciascun blocco/incorporamento, viene redatta la graduatoria di merito sulla base delle risultanze aritmetiche dei punteggi attribuiti alle singole voci nelle schede cui agli allegati “D”, “D1” e “D2” del presente decreto.

2. A parità di punteggio è data preferenza agli aspiranti in possesso dei titoli di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e, in caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, co. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. In caso di assenza dei titoli di cui al citato art. 5 del d.P.R. n. 487/1994, a parità di punteggio, la precedenza sarà data al candidato più giovane.

4. Il personale Volontario in Ferma Iniziale non utilmente collocato in graduatoria, dovrà essere collocato in congedo illimitato improrogabilmente alla data di scadenza della ferma originariamente contratta.

CIRCOLARE

ALLEGATO A

FONTE MINISTERO DELLA DIFESA

Condivisione
errore: Ci dispiace, il copia e incolla è disabilitato !!