Visita la pagina Facebook di NSM

Con una propria nota del 27 maggio 2026 la Segreteria Nazionale del SINAFI ha interessato il Comando Generale in relazione agli effetti distorsivi creatisi nelle procedure di avanzamento del personale appartenente al ruolo Appuntati e Finanzieri.

E’ stato infatti evidenziato come l’articolo 21 bis del Decreto Legge 24 febbraio 2026, n. 23 (c.d. Decreto Sicurezza) ha esteso anche al personale del Corpo le disposizioni della Legge 09 agosto 2024, n. 114 (c.d. Legge Nordio), prevedendo che costituiscano causa impeditiva, tra le altre, non più il semplice “rinvio a giudizio” in un procedimento penale per delitto non colposo, ma sia stata emessa sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.NSM   è  ANCHE  SU   WHATSAPP  E  SU  TELEGRAM

Se è vero che per mero richiamo alla nuova formulazione dell’articolo 11, comma 1, dello stesso D.Lgs n.199/1995, di fatto l’articolo 12, comma 1, indica le nuove cause di esclusione dalla valutazione nel senso sopra richiamato, alcuna modifica è stata però apportata dal D.L. n.23/2026 al comma 1 bis dello stesso articolo 12 del D.Lgs n.199/1995, permanendo per la Commissione Permanente di Avanzamento la facoltà di sospendere la valutazione “
Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull’avanzamento”.

Di fatto, può ora accadere che la Commissione di Avanzamento possa non sospendere la valutazione nei confronti di appartenenti al ruolo Appuntati e Finanzieri nei confronti dei quali vi è stata l’emissione di una “richiesta di rinvio a giudizio” ma possa invece farlo per casi anche di minore gravità, nell’esercizio di una prerogativa discrezionale che appare, ora, iniqua e non più rispondente ai principi di garanzia introdotti proprio dalla Legge 09 agosto 2024, n. 114 (c.d. Legge Nordio) e dal citato Decreto Legge 24 febbraio 2026, n. 23 (c.d. Decreto Sicurezza).

E’ stato conseguentemente chiesto al Comando Generale che, nelle more di un auspicabile iniziativa che conduca ad una modifica normativa del disposto dell’articolo 12 del citato Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 199, espungendone il comma 1 bis, la Commissione Permanente di Avanzamento proceda ora secondo principi di equità nel valutare situazioni “eccezionali” che se legittimano ancora formalmente la sospensione della valutazione ai sensi del comma 1 bis del citato articolo 12 del D.Lgs n.199/1995, non rispondo ai criteri di maggiore garanzia introdotti dalla novella normativa e in precedenza esposti.

Per visionare e scaricare la lettera  clicca qui.

Condivisione
error: Ci dispiace, il copia e incolla è disabilitato !!