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Con l’ordinanza n. 8738/2026, la Corte di Cassazione interviene su un tema particolarmente delicato: il licenziamento in presenza di patologie depressive.
Certificazione medica: basta il medico di base
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La Corte chiarisce che, in caso di depressione, è sufficiente la certificazione del medico di base;
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Non è necessario il certificato di uno specialista, salvo prova contraria;
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Onere della prova a carico del datore di lavoro;
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Eventuali contestazioni devono essere dimostrate tramite valutazione medico-legale;
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Non è il lavoratore a dover fornire ulteriori prove, ma chi contesta la validità della certificazione.
Farmaci non acquistati: elemento irrilevante
Il mancato acquisto dei farmaci non può giustificare un licenziamento.
Le motivazioni possono essere diverse:
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indisponibilità dei farmaci;
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ricorso a terapie alternative;
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scelte condivise con il medico.
Tutela della salute al centro
L’ordinanza rafforza un principio chiaro: la tutela della salute del lavoratore prevale su presunzioni o interpretazioni arbitrarie.