USAMI- Congedo parentale: applicazione delle nuove norme ai militari contrattualizzati

Proviamo a fare chiarezza sulle nuove diposizione in merito alla valorizzazione economica del “congedo parentale” –  art. 34 – D.Lgs. 151/2001.

NUOVO DETTATO NORMATIVO:

Recentemente, la legge 30/12/2024 – n. 207 (c.d. Legge Finanziaria) ha apportato modifiche anche all’istituto del “congedo parentale (c.d. astensione facoltativa)”. Nello specifico il comma 217 della suddetta legge ha modificato l’art. 34 del D.Lgs 151/2001 e, pertanto, a decorrere dal 2025:

–         I periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione;

–         L’indennità è elevata all’80% per un periodo massimo di mesi 2 (fruibili in modo alternativo tra i genitori) fino al sesto anno di vita del bambino.

–         I genitori hanno diritto ad ulteriori 3 mesi (fruibili in modo alternato) e remunerato al 30% della retribuzione;

–         In caso di situazioni monogenitoriali, l’indennizzo al 30% della retribuzione spetta per un massimo di mesi 9, nei 6 anni di vita del bambino;

–         Infine, qualora sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.

Il comma 218, della legge 207/2024, ha infine regolamento l’applicazione della nuova valorizzazione del congedo parentale per coloro che abbiano ultimato la fruizione del congedo di maternità o paternità (astensione obbligatoria) entro il 31/12/2023 e il 31/12/2024, precisando che la nuova valorizzazione economica per il congedo parentale (astensione facoltativa) è applicabile anche nei loro confronti.

COME SI APPLICA  LA NORMA AI MILITARI (contrattualizzati):

Alla luce della nuova novella legislativa e delle precisazioni pervenute da SMD e dall’Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico e dalla Funzione Pubblica si può dedurre che la nuova disposizione normativa torvi applicazione anche per il personale militarePertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ciascun genitore/militare (che ha terminato o termina il periodo di congedo di maternità (obbligatorio) o, in alternativa, di paternità (congedo obbligatorio) successivamente, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024), in alternativa all’altro e fino al sesto anno di vita del figlio, può beneficiare di:

.   45 giorni retribuiti al 100% (per ciascun genitore militare, qualora disponibili nel tetto massimo di 45 giorni di licenza straordinaria prevista per l’anno di riferimento);

.   45 giorni retribuiti all’80% (alternativamente tra i genitori).

Si precisa, che gli Organi di Vertice delle FF.AA. hanno confermato che la Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare, sarà oggetto di variazioni in linea con le nuove norme.

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