Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri (a.r.q.) – anno 2025

1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI

a. Si comunica che per il 2025 le istanze di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri (a.r.q.) degli Ufficiali delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, con esclusione degli Ufficiali appartenenti al ruolo forestale iniziale dell’Arma dei Carabinieri, in servizio permanente dovranno essere presentate –utilizzando tassativamente il modello allegato B, da compilare in ogni sua parte– entro le sottonotate date:

‐ 14 marzo 2025, da parte degli Ufficiali appartenenti al “1° blocco” (ovvero, gli Ufficiali nei diversi gradi di Generale e Colonnello, e gradi corrispondenti, in servizio permanente);

‐ 14 novembre 2025, da parte degli Ufficiali appartenenti al “2° blocco” (ovvero, gli Ufficiali nei diversi gradi di Generale e Colonnello, e gradi corrispondenti, in servizio permanente, ai quali sia stata attribuita la promozione ai suddetti gradi successivamente al 14 marzo 2025).

Al riguardo, si precisa che farà fede, per il termine di presentazione, la data di assunzione a protocollo da parte del Reparto/Ente di appartenenza dell’istanza stessa, con data certa e documentata.

b. La domanda può essere presentata da tutti gli Ufficiali che rivestono i gradi di Generale e di Colonnello e gradi corrispondenti, sempreché siano in possesso, al 31 dicembre 2025, di almeno uno dei requisiti soggettivi stabiliti dall’articolo 909, comma 1, lett. a) e b), del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero:

‐ anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni (lett. A);

‐ trovarsi a non più di cinque anni dal limite di età previsto per il grado e il ruolo di appartenenza (lett. B).

c. Il Reparto/Ente, che riceve la domanda, dovrà:

‐ darne immediata comunicazione (a mezzo PEC) a questa Direzione Generale – II Reparto – 4^ Divisione e all’Organo di Forza Armata/Arma dei Carabinieri responsabile per l’impiego, informando la linea gerarchica;

‐ trasmetterla alla predetta Divisione ai fini dell’istruttoria, corredata del relativo prospetto contributivo ovvero riserva di invio qualora temporaneamente non disponibile, debitamente sottoscritto dall’autorità competente e dall’interessato (solo nel caso in cui l’istante abbia dichiarato di essere in possesso, al 31 dicembre dell’anno di riferimento, di un’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni – cit. art. 909, comma 1, lett. a)).

d. Si segnala, inoltre, la necessità che le suddette domande siano: – inviate singolarmente (evitando trasmissioni cumulative), originando un numero di protocollo per ciascuna istanza e riportando nella relativa comunicazione il seguente oggetto: “ARQ 2025. Istanza del … (grado, ruolo, arma/corpo, nome e cognome)”;

– anticipate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: r2d4s1@persomil.difesa.it (1^ Sezione, per gli Ufficiali appartenenti all’Esercito e all’Arma dei Carabinieri); r2d4s2@persomil.difesa.it (2^ Sezione, per gli Ufficiali appartenenti alla Marina Militare ed all’Aeronautica Militare);

– in caso di promozioni successive alla citata data del 14 novembre 2025, le eventuali istanze prodotte dagli Ufficiali interessati, oltre al predetto preventivo invio a mezzo posta elettronica, dovranno essere obbligatoriamente anticipate da contatti telefonici con le suddette Sezioni della 4^ Divisione, competenti per Forza Armata.

2. REVOCA DELLE DOMANDE

Le eventuali istanze di revoca delle domande di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dovranno essere presentate entro il:

‐ 16 aprile 2025, da parte degli Ufficiali appartenenti al “1° blocco”; ‐

21 novembre 2025, da parte degli Ufficiali appartenenti al “2° blocco”.

Anche per la revoca delle domande farà fede la data di assunzione a protocollo della stessa. La domanda di revoca dovrà essere immediatamente trasmessa a questa Direzione Generale – II Reparto – 4^ Divisione secondo le modalità di cui al precedente para. 1., lettera c..

3. DEFINIZIONE DELLE DOMANDE

Eventuali domande di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri o istanze di revoca delle stesse, entrambe adeguatamente motivate dagli interessati, prodotte oltre i termini stabiliti nei paragrafi precedenti, potranno essere valutate, in via del tutto eccezionale, previo qualificato parere dei rispettivi Organi di impiego e tenendo conto degli interessi dei controinteressati nel procedimento di a.r.q..

Dette domande, che dovranno, comunque, pervenire entro il 14 novembre 2025, saranno definite successivamente allo spirare dei richiamati termini prescritti1 dalla presente circolare.

4. COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI

a. Il collocamento in a.r.q. avviene il 31 dicembre di ciascun anno e solo in presenza di eccedenze numeriche nei gradi di Generale/Ammiraglio o in quelli di Colonnello/Capitano di Vascello di ciascun ruolo rispetto agli organici stabiliti dalla legge.

b. Le eccedenze di cui sopra daranno luogo al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di altrettanti Generali/Ammiragli e Colonnelli/Capitani di Vascello anagraficamente più anziani e, a parità di età, meno anziani nel grado, secondo il seguente ordine di priorità:

‐ Ufficiali che hanno presentato domanda di collocamento in a.r.q. e che al 31 dicembre saranno in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni;

‐ Ufficiali che hanno presentato domanda di collocamento in a.r.q. e che al 31 dicembre saranno a non più di cinque anni dal limite di età del grado rivestito;

‐ Ufficiali promossi nella posizione di “a disposizione”; ‐ Ufficiali in servizio permanente effettivo2 .

Il provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri sarà adottato da questa Direzione Generale. Detto provvedimento amministrativo sarà immediatamente comunicato ai Reparti di appartenenza per la successiva partecipazione agli Ufficiali interessati.

5. CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA DALL’ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI

Gli Ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri potranno cessare dal servizio permanente a domanda, ai sensi dell’articolo 909, comma 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con le modalità indicate nella suddetta comunicazione di collocamento in a.r.q..

6. DISPOSIZIONI FINALI

a. Si richiama l’attenzione di tutti i Comandi/Enti interessati al puntuale rispetto dei termini e delle procedure indicate nelle fasi del procedimento di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di rispettiva competenza.

b. Sia assicurata la diramazione del contenuto della presente fino ai minimi livelli ordinativi, affinché venga partecipata capillarmente al personale dipendente. La circolare è reperibile anche sul sito web www.difesa.it e sul sito intranet di questa Direzione Generale.

ALLEGATO A

FONTE MINISTERO DELLA DIFESA

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