Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica

Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica

Le seguenti misure straordinarie, non essendo state prorogate, cessano di avere effetto dal 1° aprile 2022:
 temporanea dispensa dal servizio;
 malattia, quarantena, permanenza domiciliare;
 congedo al 50% per i genitori;
 lavoro agile per soggetti fragili.

Restano ferme le disposizioni relative all’assenza dal lavoro per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 di cui al paragrafo 3. della circolare a seguito g.

OBBLIGO VACCINALE
a. L’art. 8 del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 (in vigore dal 25 marzo 2022), nell’introdurre l’art. 4-ter.1 al Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, nel confermare l’obbligo vaccinale per il
personale del comparto difesa e sicurezza sino al 15 giugno p.v., non ha più previsto, in caso di inadempienza, la “sospensione dal diritto a svolgere l’attività lavorativa”, contemplando
unicamente la sanzione pecuniaria pari a 100 euro, a cura dell’Agenzia delle entrate.

Con direttiva n. M_D A0D32CC REG2022 0101664 del 25 marzo 2022, lo Stato Maggiore della Difesa ha disposto, pertanto, il rientro in servizio dei militari “sospesi”, i quali dovranno accedere ai luoghi di lavoro, fino al 30 aprile 2022, mediante esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base
(rimangono valide le disposizioni impartite con la circolare a seguito c. relativamente all’impiego del green pass).

Per la formalizzazione del periodo di sospensione, terminato il 24 marzo 2022, potrà essere utilizzato il fac-simile in Allegato B alla presente circolare, seguendo le indicazioni di cui alla
circolare a seguito f.

Tenuto conto che il Decreto-Legge n. 24/2022 è entrato in vigore il 25 marzo u.s., con limitata possibilità di conoscenza dei relativi contenuti precettivi da parte del personale dipendente,
l’eventuale assenza dal servizio nei giorni immediatamente successivi a tale data potrà essere giustificata mediante ricorso agli istituti ordinari previsti dall’ordinamento militare, compreso
quello previsto dall’art. 87, comma 6 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (in vigore sino al termine dello stato di emergenza, ovvero 31 marzo 2022).

ASPETTI DI CONTENZIOSO
Infine, con foglio n. M_D A0D32CC REG2022 0077489 del 4 marzo 2022 lo Stato Maggiore della Difesa ha fornito alcune indicazioni sulla trattazione del contenzioso in materia di
sospensione dal servizio, precisando che la cura dello stesso è di competenza delle varie articolazioni che hanno avviato i procedimenti ed assunto i provvedimenti impugnati.

Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare che gli Enti/Comandi deputati alla trattazione del citato contenzioso dovranno tenere informata questa Direzione Generale -quale Ente su cui
incombono gli adempimenti di carattere giuridico/amministrativo descritti nelle circolari a
seguito c. e f.- circa gli esiti dei ricorsi avverso i provvedimenti di “sospensione per assenza ingiustificata” e di “sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa”.

 

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