Trasferimento del militare per figli minori di 3 anni. Il dissenso va motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.

Un militare dell’Aeronautica si è visto negare il trasferimento temporaneo presso reparti prossimi al Comune nel quale i figli minori convivono stabilmente con l’altro genitore.

Secondo l’Amministrazione, per evadere positivamente la richiesta, era necessario che nelle basi vicine al nucleo familiare vi fossero posizioni organiche vacanti riferite al ruolo/categoria/specialità e qualifica di appartenenza, oltre che,  relativamente ad uno degli enti individuati, il personale eventualmente assegnato avrebbe dovuto garantire la propria disponibilità all’impiego in OFCN, in considerazione della missione assegnata al reparto.↓

Di parere completamente diverso il Tar, che condannando l’Amministrazione, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali  circa l’ art. 42 bis della legge n. 151/2001.

Secondo i giudici infatti, era sufficiente che in almeno in una delle sedi ubicate nelle Province di Napoli e Caserta o in località limitrofe vi fosse solo ed unicamente un posto dello stesso Ruolo del militare richiedente, ovvero nel caso di specie, quello di “maresciallo”.

Stralcio di Sentenza del Tar Puglia

Sul ricorso numero di registro generale 351 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Luca Parillo per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia :

del provvedimento adottato il 23.12.2019 dal Ministero della DifesaAeronautica MilitareDirezione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica e notificato, per il tramite del 36° Stormo Caccia di stanza in Gioia del Colle, in data 29.01.2020, recante rigetto dell’istanza tesa ad ottenere i benefici di cui all’art. 1493 COM e paragrafo 7, lettera G, della Direttiva DIMPA – UD – 001, ed. 2018, in particolare l’assegnazione temporanea presso reparti aeronautici ubicati nelle province di Caserta/Napoli, e, comunque, più prossimi al Comune di Grazzanise (CE), laddove i figli minori convivono, stabilmente, con l’altro genitore, in una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali;

MOTIVI AGGIUNTI:

del provvedimento adottato il 30.03.20 dal Ministero della DifesaAeronautica Militare – Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica e notificato, a mezzo PEC, in pari data, recante rigetto dell’istanza tesa ad ottenere i benefici di cui all’art. 1493 COM e paragrafo 7, lettera G, della Direttiva DIMPA – UD – 001, ed. 2018, in particolare l’assegnazione temporanea presso reparti aeronautici ubicati nelle province di Caserta/Napoli, e, comunque, più prossimi al Comune di Grazzanise (CE), laddove i figli minori convivono, stabilmente, con l’altro genitore, in una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali.

Visto l’art. 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Considerato in ogni caso che, con ordinanza n.-OMISSIS-del 23 aprile 2020, oltre a disporsi il rinvio della trattazione della domanda cautelare all’odierna camera di consiglio, si è altresì comunicata alle parti la possibilità che il ricorso sarebbe stato deciso con sentenza in forma semplificata;

Rilevato che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

Rilevato:

che il ricorrente è un maresciallo di prima classe dell’Aeronautica Militare, attualmente in servizio presso il 36° Stormo Caccia, di stanza in Gioia del Colle (BA);

che in data 12.11.2019 lo stesso ha chiesto l’assegnazione temporanea nelle Province di Napoli e Caserta e in località viciniori, avendo una figlia di età inferiore ad anni tre (oltre ad un’altra più grande), prestando sua moglie servizio, con contratto a tempo indeterminato, in provincia di Caserta – precisamente a Capua – e vivendo sua moglie e le sue figlie a Grazzanise (CE);

che col ricorso introduttivo il militare ha impugnato il provvedimento in data 23 dicembre 2019, con cui detta istanza è stata respinta sul rilievo che “presso le Province di interesse (Caserta e Napoli) non sussistono posizioni organiche vacanti riferite al ruolo/categoria/specialità e qualifica di appartenenza” e sull’ulteriore rilievo che “relativamente al 9° stormo di Grazzanise, in considerazione della missione ad esso assegnata non può essere alimentato con personale (qualificato “Armamento aereo”) che non possa garantire una disponibilità all’impiego in OFCN”.

che più precisamente con tale provvedimento si è stabilito che la domanda di assegnazione temporanea del ricorrente sarebbe stata inserita in lista d’attesa fino al compimento del terzo anno d’età della figlia del medesimo;

che, con decreto presidenziale del 25 marzo 2020, è stato disposto un riesame, col quale l’Amministrazione è stata chiamata a vagliare le possibilità di assegnazione del ricorrente presso tutti i diversi reparti ubicati nelle province di Caserta o Napoli o, comunque, prossimi al Comune di Grazzanise;

che, in asserita esecuzione del richiamato decreto monocratico, l’Amministrazione resistente, con provvedimento adottato il 30 marzo 2020, ha nuovamente inserito l’istanza del ricorrente in lista d’attesa;

che quest’ultimo provvedimento è stato gravato con i motivi aggiunti;

Considerato:

che, in base all’art. 42 bis della legge n. 151/2001“Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.”;

che, l’art. 1493 del d.lgs n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) prevede l’applicazione della normativa vigente per il personale delle Pubbliche Amministrazioni in materia di maternità e paternità al personale militare femminile e maschile;

che conseguentemente il citato art. 42 bis della legge n. 151/2001, evidentemente previsione normativa stabilita a tutela della maternità e paternità, si applica anche al personale militare, quindi è invocabile nella specie;

che occorre rimarcare la forte limitazione all’esercizio del potere discrezionale in materia posta dalla su richiamata statuizione, introdotta nella disposizione in esame dall’art. 14, comma 7, della legge n. 124/2015, secondo cui il rigetto deve essere limitato a casi ed esigenze eccezionali;

che in altre parole non è sufficiente una carenza in organico nel profilo ricoperto dal richiedente nelle sedi richieste per opporre allo stesso la mancata assegnazione temporanea;

che la previsione in esame va letta in combinato disposto con quella, contenuta nella medesima disposizione, secondo cui l’assegnazione temporanea è subordinata alla “sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva” e richiede altresì “l’assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”;

che nella specie l’Amministrazione è sempre la stessa e in ogni caso dai provvedimenti impugnati non si desume alcun impedimento da parte dell’ufficio di provenienza, che comunque sarebbe giustificato solo ove in tale sede vi fosse una consistente carenza di organico o la posizione ricoperta dal richiedente fosse tale da rendere lo stesso difficilmente sostituibile;

che la verifica che deve essere eseguita dall’Amministrazione va riferita alla “sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”;

che, considerata comunque la necessità di assicurare il buon andamento dell’Amministrazione attraverso un idoneo impiego del proprio dipendente, si richiede che in almeno una sede richiesta vi sia disponibilità nel medesimo livello;

che conseguentemente nel caso che ci occupa l’Amministrazione avrebbe dovuto accertare unicamente che in almeno in una delle sedi ubicate nelle Province di Napoli e Caserta o in località limitrofe ci fosse un posto di maresciallo;

che invece nel primo provvedimento, censurato col gravame introduttivo, si rileva l’insussistenza di “posizioni organiche vacanti riferite al ruolo/categoria/specialità e qualifica di appartenenza, oltre che farsi specifica precisazione con riguardo alla sede di Grazzanise, nel secondo provvedimento, adottato per dare esecuzione al decreto cautelare presidenziale  (da qui non può affermarsi con certezza il superamento del primo), si fa riferimento per ciascuna sede, non solo al ruolo marescialli, ma altresì alla professionalità “Armamento aereo”;

che evidentemente l’Amministrazione ha agito in violazione dell’art. 42 bis della legge n. 151/2001, denegando al ricorrente l’assegnazione temporanea ivi disciplinata per esigenze non ritenute meritevoli dal legislatore;

Ritenuto:

che in conclusione il ricorso sia fondato e debba essere accolto;

che i provvedimenti gravati – illegittimi – debbano annullarsi e, dato l’effetto conformativo della sentenza, l’Amministrazione debba assumere un comportamento in linea con quanto sinora evidenziato e considerato;

che, in ragione della peculiarità della esaminata, si ravvisino, tuttavia, i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite;

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