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Soldatessa e mamma di un figlio minore di 3 anni. L’invio in missione deve prevedere un alloggio adeguato per l’accudimento del figlio

La sentenza del Consiglio di Stato condanna l’amministrazione in favore del militare donna. Di seguito i fatti e la decisione dei giudici.

Una soldatessa nel 2009 era stata inviata in missione per un corso fuori sede. Dopo aver chiesto un trattamento forfettario di missione, data l’esigenza di procurarsi un alloggio che le consentisse l’accudimento del figlio, di un anno di età, durante i mesi di durata del corso, veniva autorizzata a prendere in locazione un appartamento.

Il successivo mese di novembre, la medesima Amministrazione comunicava all’ interessata la revisione della precedente determinazione, avendo individuato una soluzione alloggiativa meno onerosa rispetto alla corresponsione di detto trattamento integrato, presso la quale l’interessata avrebbe dovuto recarsi.

La donna accettava la soluzione prospettata dall’Amministrazione, ma con la precisazione che si dovessero intendere a carico dell’Amministrazione le spese contrattuali per il recesso senza preavviso dal contratto di locazione precedentemente stipulato.

L’Amministrazione ribadiva che l’appellata avrebbe dovuto trasferirsi nella struttura prevista dalla nuova soluzione alloggiativa. La soldatessa,evidenziava nuovamente la necessità di disporre di un alloggio idoneo alla cura del bambino,ma dall’Amministrazione nel successivo mese di dicembre 2009, giunse solo la conferma della scelta alloggiativa già comunicata.

La donna si rivolse quindi al Tar che accolse il ricorso, dopo aver rilevato che il provvedimento di autorizzazione del trattamento integrato di missione aveva “un ampio supporto motivazionale”, che aveva ingenerato un “consistenteaffidamento della ricorrente.

Tale supporto motivazionale, incentrato sulla ratio dell’art. 14 del d.P.R. n. 171/2007, che non consente l’invio del personale con figli minori di tre anni in missione fuori sede senza il consenso dell’interessato, era sostanziato dalla “particolare importanza del bene da tutelare (‘cura e serenità del bambino e della famiglia militare’)” e dalla “salvaguardia dei diversi interessi coinvolti nella fattispecie”, questioni delle quali la determinazione in data 20 novembre 2009 non dava alcun conto, risultando incentrata solo sull’opportunità di pervenire ad una soluzione alloggiativa atta a ridurre gli oneri economici a carico dell’Amministrazione.

L’Amministrazione impugnò la sentenza del Tar presso il Consiglio di Stato sostenendo che “ la ricorrente aveva – di fatto – prestato al provvedimento di modifica del regime di missione” per la dichiarata volontà di “dare esecuzione all’ordine nei termini comunicatile”.

Inoltre, l’Amministrazione evidenziò che, dopo l’autorizzazione del trattamento forfettario di missione rilasciata all’interessata, erano pervenute ulteriori richieste da parte di altri soggetti interessati:  poiché il loro accoglimento sarebbe stato troppo oneroso, l’Amministrazione aveva individuato una nuova soluzione alloggiativa, resa nota all’interessata con la determinazione nel novembre 2009, che coniugava il principio di economicità e di buon andamento dell’azione amministrativa con le esigenze di cura del minore.

Perciò, erroneamente il primo giudice aveva ravvisato una contraddittorietà tra l’atto di autorizzazione del trattamento forfettario di missione e la successiva determinazione di revisione del medesimo. Poiché la determinazione in data 20 novembre 2009 era riconducibile al principio di autotutela e consentiva di alloggiare il minore senza alcun peggioramento rispetto alla precedente sistemazione, non poteva ritenersi leso l’affidamento dell’interessata e non potevano imputarsi all’Amministrazione le scelte con cui la stessa interessata – cui era nota l’eventualità che la durata della missione potesse essere modificata a seconda delle prioritarie esigenze della Forza Armata di appartenenza – aveva ritenuto di assumere obbligazioni di natura civilistica.

STRALCIO DI SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 31 AGOSTO 2020

Secondo i giudici  l’appello è infondato e va respinto

Non può ascriversi alla nota del novembre 2009, con cui l’interessata aveva dichiarato “la volontà a dare esecuzione al successivo ordine di servizio” una valenza di acquiescenza e di tacita rinuncia ad una successiva impugnazione.

Come rilevato anche da questa Sezione “l’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sussiste solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività .

Ebbene, nella fattispecie, la dichiarazione dell’interessata dell’intenzione di dare seguito alla determinazione del novembre 2009 era stata accompagnata dall’esplicita condizione della presa in carico da parte dell’Amministrazione – che sul punto non si era poi pronunciata -, delle spese conseguenti al recesso senza preavviso dal contratto di locazione.

Pertanto, la suddetta dichiarazione non sostanziava alcuna implicita e preventiva rinuncia all’impugnazione della richiamata determinazione, cui deve ritenersi che l’interessata non abbia prestato incondizionata acquiescenza.

Il Collegio condivide la conclusione del primo giudice in ordine alla contraddittorietà tra l’atto del luglio 2009, con cui si concedeva il trattamento integrato di missione, e la determinazione del novembre 2009 di revisione di detto trattamento. I

ll primo atto evidenziava “il favor legis in favore della maternità, tale da superare anche le problematiche economiche del trattamento di missione”, nonché la sussistenza delle condizioni affinché, “superando ogni oggettiva difficoltà”, l’interessata potesse fruire del regime forfettario di missione.

Nel secondo atto non si riscontra alcuna motivazione in ordine alla perdurante coerenza del suddetto favor legis con le nuove condizioni alloggiative cui l’interessata avrebbe dovuto conformarsi, né alcun bilanciamento tra le esigenze di “cura e di serenità del bambino” cui il primo atto si riferiva e le istanze di economicità dell’azione amministrativa richiamate dal secondo atto.

Quest’ultimo, in quanto espressione di autotutela, come esplicitamente affermato dalla stessa parte appellante, avrebbe dovuto esser congruamente motivato:

sia con riferimento alle esigenze di interesse pubblico sopravvenute rispetto alla precedente autorizzazione del trattamento forfettario di missione; sia con riferimento all’affidamento suscitato nell’interessata in merito al mantenimento di tale trattamento, affidamento che rende rilevante nella fattispecie – a differenza di quanto ritenuto dall’Amministrazione appellante – l’assunzione da parte della medesima interessata delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.

Invece, la determinazione in data 20 novembre 2009 si limita ad evidenziare la natura eccezionale dell’autorizzazione già rilasciata, in considerazione sia dell’indisponibilità di un alloggio da parte dell’Amministrazione, sia del fatto che “la presenza di un solo caso poteva far ritenere economicamente sostenibile tale decisione da parte dell’Amministrazione”:

queste circostanze paiono entrambe non idonee a sostanziare una congrua motivazione della determinazione in data 20 novembre, che risulta adottata solo allo scopo di contenere gli oneri finanziari che sarebbero derivati dalle richieste di altri militari, in mancanza di una tempestiva individuazione da parte dell’Amministrazione, prima dell’inizio del corso di formazione, di idonee soluzioni alloggiative.

Per quanto sopra esposto, l’appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.


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