Il sindacato di Polizia SIULP chiarisce alcuni aspetti della pensione anticipata per il personale della polizia di stato.
Alcuni nostri lettori, sulla base della Circolare n. 102 del 16 giugno 2025 diramata dall’INPS, chiedono se sia applicabile ai dipendenti della Polizia di Stato il cosiddetto Bonus Maroni.
Il bonus Maroni (ora Giorgetti) consiste in un premio in busta paga garantito a chi, avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2025, sceglie volontariamente di restare in servizio. La fonte è costituita dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), il quale prevede che: “All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 286 è sostituito dal seguente: «286.
I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 14.1 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.
Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Rimane fermo, anche a seguito dell’esercizio della facoltà di cui al presente comma, quanto previsto dall’articolo 14.1, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26»”.
La norma fa riferimento alla maturazione dei “requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 14.1 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
Si tratta dei requisiti previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile dal quale, in virtù del disposto del comma 10 dell’articolo 14.1, del decreto-legge n. 4 del 2019 è espressamente escluso il personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e il personale delle Forze di polizia e del Corpo di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza. In conclusione, il “bonus” che interessa non è applicabile ai lavoratori del comparto sicurezza e difesa e soccorso pubblico.