Con l’aggiornamento dei minimali contributivi di riferimento, scatta un rincaro da 5.776 euro a 6.076 euro per ogni anno da riscattare. Rispetto al riscatto ordinario resta, tuttavia, un risparmio medio del 50%.
Introdotto dal DL n. 4/2019, il riscatto agevolato valorizza ai fini previdenziali, i periodi non coperti da contribuzione (gli anni di università) con un onere più conveniente rispetto al riscatto ordinario. Il risparmio sta nell’applicare una base di calcolo dei costi più bassa (quella dei disoccupati) invece dell’ultimo stipendio.
A differenza del riscatto ordinario, quello agevolato può riguardare solo periodi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione (successi al 1995). Tuttavia, è possibile usufruirne anche per corsi precedenti al 1996 a patto di optare per la pensione con tale sistema di calcolo.
In tutti in casi, non possono essere riscattati anni di studio universitario se non si è effettivamente conseguita la laurea.
Si possono riscattare i periodi corrispondenti alla durata del corso legale di studio universitario (non si possono riscattare gli anni fuori corso), che hanno portato al conseguimento di uno o più titoli rilasciati dalle Università o da Istituti di livello universitario e cioè:
- diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei);
- diplomi di specializzazione, che si conseguono successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- laurea triennale, laurea specialistica e laurea magistrale;
- diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).
Sono dunque inclusi tutti i tipi di laurea (triennale, magistrale, specialistica, a ciclo unico) e i dottorati di ricerca. Sono esclusi master e titoli esteri equiparabili.
È possibile anche il riscatto parziale del titolo di studio. Il periodo riscattabile va dal 1° novembre dell’anno di immatricolazione al 31 ottobre dell’ultimo anno legale del corso.
Si possono riscattare periodi di studio all’estero ma solo se il titolo universitario è stato conseguito in una università italiana con valore legale in Italia.
Sono inoltre riscattabili i titoli conseguiti in uno Stato Estero aderente alla convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, previo riconoscimento degli stessi “ai fini previdenziali” da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Il costo del riscatto della laurea dipende dalla collocazione temporale dei periodi, tenendo conto delle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con sistema retributivo o contributivo.
Per lauree prima del 1996 o fino al 31 dicembre 2011 con 18 anni di contribuzione prima del 1996 (ossia nei casi in cui si calcola la pensione con sistema retributivo) si applica il metodo della riserva matematica (basato sulle ultime retribuzioni e sull’anzianità contributiva).
Per periodi dal 1996 si calcola con il sistema percentuale o contributivo applicando l’aliquota vigente presso la gestione nella quale si effettua il riscatto (per i dipendenti è il 33%) per l’imponibile previdenziale degli ultimi 12 mesi.
La domanda di riscatto di laurea si presenta esclusivamente per via telematica dal sito INPS accedendo al servizio “Riscatto della laurea ai fini pensionistici gestioni dipendenti privati” con identità SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE); ricorrendo a patronati e intermediari dell’Istituto o chiamando il Contact Center.
I tempi di lavorazione della domanda sono fissati in 85 giorni.
Il contributo per l’onere di riscatto si versa all’INPS, a meno di specifiche disposizioni di settore, utilizzando il servizio PagoPA. L’onere di riscatto si può versare in un’unica soluzione o a rate, fino a un massimo di 10 anni (120 rate).