Visita la pagina Facebook di NSM

Si può continuare a lavorare dopo il pensionamento? Lo avevamo spiegato in un articolo nell’aprile del 2024. Anche il SIULP, ( Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia ), spiega il “nuovo” quadro normativo che disciplina l’attività del dipendente pubblico dopo il pensionamento: 

Se dopo il pensionamento si continua a lavorare gli ulteriori anni di contributi versati sono utili per incrementare l’assegno pensionistico attraverso un ricalcolo della pensione.

Si tratta del supplemento di pensione corrispondente all’incremento del trattamento precedentemente liquidato. Il supplemento di pensione non è automatico, ma deve essere il pensionato a produrre istanza all’INPS.Occorre, tuttavia, che siano trascorsi 2 anni dalla data di pensionamento e che il pensionato abbia raggiunto la soglia anagrafica dell’età pensionabile.

Esistono nella realtà diverse fattispecie:

• chi ha raggiunto l’età pensionabile e, dunque, la pensione di vecchiaia, può lavorare senza limiti e senza penalizzazioni, e gli ulteriori contributi versati possono incrementare la pensione attraverso la richiesta di un supplemento ogni cinque anni (o ogni due anni dopo i 67 anni);

• chi ha avuto accesso alla pensione di anzianità contributiva o anticipata potrebbe non poter cumulare stipendio e pensione. Ad esempio, chi ha usufruito di Opzione Donna o Quota 100 rischia la sospensione della pensione se supera determinati limiti di reddito (5.000 € annui).

Il pensionato che lavora come autonomo versa i contributi alla Gestione Separata INPS o alla propria cassa previdenziale. Anche in questo caso, è possibile richiedere un supplemento di pensione dopo un certo numero di anni.

Una novità importante, soprattutto per il pensionato lavoratore dipendente pubblico che prosegue l’attività lavorativa nel privato o in modo autonomo riguarda la malattia retribuita. Come è noto, l’indennità di malattia ha la funzione di compensare la perdita di guadagno derivante da un evento morboso. Tale situazione, secondo un precedente orientamento dell’Inps, non si applica ai titolari di un trattamento pensionistico, i quali non rientrano nel cosiddetto periodo di “protezione” o “copertura assicurativa” (circ. Inps n. 139/1982).

Nella circolare n. 57 dell’11 marzo 2025, l’Inps ha però evidenziato che, per i lavoratori dipendenti già titolari di un trattamento pensionistico, non vi sono deroghe all’obbligo generale di versamento della contribuzione per malattia. Tale onere rimane a carico del datore di lavoro, come previsto in base al settore di appartenenza e alla qualifica del lavoratore. Di qui il diritto dei pensionati con rapporto di lavoro dipendente, qualora malati, alla corrispondente prestazione economica.

L’Inps, al riguardo tuttavia, sottolinea che fanno eccezione alla compatibilità dell’indennità di malattia con la pensione i casi in cui la legge prevede esplicitamente che non ci sia il diritto alla malattia, come nel caso degli iscritti alla gestione separata.

SIULP – Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia

Condivisione
error: Ci dispiace, il copia e incolla è disabilitato !!