MILITARE IN PENSIONE, PUO’ CONTINUARE A LAVORARE?

 5 aprile 2024 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Non applicandosi più, in via generale, il divieto di cumulo tra redditi da pensione e redditi da lavoro, dipendente o autonomo, lavorare dopo la pensione non comporta la sospensione del trattamento pensionistico.

Pertanto, come la generalità dei lavoratori dipendenti, il personale del comparto difesa e sicurezza che ha acquisito il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia e collocato in quiescenza per inabilità parziale alle proprie mansioni, ma solo se con almeno 40 anni contributi, può tranquillamente dedicarsi ad una nuova attività retribuita e allo stesso tempo percepire per intero l’assegno previdenziale maturato, a prescindere dal reddito derivante dalla nuova attività. Sono previste, invece, decurtazioni o la totale incumulabilità rispettivamente per le pensioni di inabilità (con meno di 40 anni di contributi) alle proprie mansioni o inabilità totale.

Anche il personale in ausiliaria, contrariamente al comune convincimento, benché sia vincolato all’assenso ad essere richiamato in servizio, può serenamente intraprendere un nuovo percorso lavorativo in maniera autonoma o come dipendente, a condizione che le imprese non abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione militare, in quanto la nuova attività sarebbe “in conflitto” con quella precedentemente svolta.

Al personale del comparto sono precluse le varie opzioni di flessibilità in uscita, per espressa previsione delle norme che le hanno introdotte in quanto la categoria può accedere generalmente alla pensione con requisiti anagrafici e contributivi ridotti rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti, le cui pensioni sono, invece, incumulabili con il reddito da lavoro fino al compimento di 67 anni, se non entro 5.000 euro annui esclusivamente derivanti da lavoro autonomo occasionale.

Conviene lavorare dopo la pensione?

È più vantaggioso, da un punto di vista economico, se assunti come lavoratore dipendente, in quanto a proprio carico solo il 9,19% del 33% da versare all’Inps a titolo di ritenute previdenziali e la normale ritenuta fiscale, ma il reddito percepito si sommerà al trattamento pensionistico in sede di dichiarazione dei redditi.

Esempio di un militare cessato per limite di età con opzione moltiplicatore con una pensione annua lorda di 41.000,00 euro che viene assunto da una ditta con una retribuzione lorda mensile di 2.878 euro (netto 2.000). L’effetto fiscale del cumulo dei due redditi porta il netto da 2.000 a 1.483 come da specchio a seguire

In sintesi, soggiace ad una tassazione totale, tra contributi e fiscalità, di circa il 48%, pertanto continuando a lavorare come dipendente risulta economicamente adeguato, ma è molto difficile, tranne rari casi, che una impresa sia disposta ad assumere un sessantenne, mentre sono maggiori le opportunità di lavorare autonomamente con partita iva.

Ed è qui che sorgono i problemi per un pensionato con un reddito superiore a 30 mila euro che vuole rimettersi in gioco intraprendendo una nuova attività lavorativa, in quanto un provvedimento del governo Conte 2 ha reintrodotto tale limite di reddito oltre il quale non si può usufruire della flat tax.

Ciò comporta una tassazione, tra contribuzione previdenziale, comunque dovuta anche se già pensionato, e cumulo fiscale per un totale di circa il 60%. Lo stesso esempio di cui sopra in caso di attività autonoma con la partita iva senza flat tax comporta quanto segue:

Sarà evidente anche ad un profano della materia che il provvedimento che precludere la flat tax al pensionato con un reddito superiore a 30 mila euro è sbagliato perché crea un’evidente disparità tra chi ha un trattamento pensionistico di 29.500 e uno di 30.500 a parità di compenso da lavoro autonomo.

I due pensionati, pur avendo di massima le stesse entrate lorde (uno 63.230 e l’altro 64.154) il primo riesce a ricavare un netto di 53.437 e il secondo solo 40.341 e ciò dimostra che l’ideologia può risultare controproducente anche nell’elaborazioni di politiche del lavoro, non solo perché crea un’evidente disparita di trattamento, ma per gli effetti che una tassazione così elevata produce, costringendo tanti pensionati a chiudere la partita iva .

Sarebbe stato sufficiente consentire la flat tax sul cumulo dei redditi da pensione e da lavoro autonomo entro il limite di 85 mila euro per uniformare le entrate nette, come dimostrato da esempio a seguire.

Inoltre, sarebbe stata legittima anche l’abrogazione della flat tax se contrari, ma riesce difficile comprende come sia stato possibile adottare un provvedimento che genera una disparità di trattamento delle dimensioni rappresentate nel raffronto fatto in precedenza.

Infine, si approfitta dell’occasione per evidenziare che il raffronto tra il lavoratore dipendente e quello autonomo con la flat tax che spesso la tv e la carta stampata declina in modo da rimarcare il maggior trattamento di favore riservato all’autonomo come tassazione Irpef, è improprio perché limitato alle solo ritenute erariali e non alla tassazione complessiva che comprende i contributi Inps per la pensione.

Senza contare che il lavoratore dipendente gode di retribuzioni differite, come la 13^ e 14^ mensilità e il Tfs/Tfr, di maggiori tutele, come ferie e malattia retribuite e, infine, di welfare aziendale per i lavoratori privati e di stato per quello pubblico

La tabella a seguire mostra che a pari retribuzione/compenso lordo, il lavoratore autonomo, nonostante la flat tax, percepisce un netto inferiore, oltre a non percepire 13^/14^ mensilità, Tfs/Tfr e ferie e malattia retribuite.

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